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Direttiva CEE/CEEA/CE n° 501 del
24/06/1982
82/501/CEE: Direttiva del Consiglio del 24 giugno 1982 sui rischi di incidenti rilevanti
connessi con determinate attività industriali. |
Art. 1.
1. La presente direttiva concerne la prevenzione di incidenti rilevanti che potrebbero
venir causati da determinate attività industriali, così come la limitazione delle loro
conseguenze per l'uomo e l'ambiente ed è diretta in particolare a ravvicinare le
disposizioni adottate in questo settore dagli Stati membri. |
2. Ai sensi della presente direttiva si intende per:
a ) attività industriale:
- qualsiasi operazione effettuata in impianti industriali di cui all'Allegato I che
comporti o possa comportare l'uso di una o più sostanze pericolose e che possa presentare
rischi di incidenti rilevanti, nonché il trasporto effettuato all'interno dello
stabilimento per ragioni interne ed il deposito connesso a tale operazione all'interno
dello stabilimento;
- qualsiasi altro deposito effettuato nelle condizioni specificate nell'Allegato II;
b ) fabbricante:
chiunque sia responsabile di un'attività industriale;
c ) incidente rilevante :
un avvenimento quale un'emissione, un incendio o un'esplosione di rilievo, connesso a uno
sviluppo incontrollato di un'attività industriale, che dia luogo a un pericolo grave,
immediato o differito, per l'uomo, all'interno o all'esterno dello stabilimento, e/o per
l'ambiente e che comporti l'uso di una o più sostanze pericolose;
d ) sostanze pericolose:
- per l'applicazione degli articoli 3 e 4, le sostanze generalmente considerate
rispondenti ai criteri stabiliti nell'Allegato IV;
- per l'applicazione dell'articolo 5, le sostanze comprese nell'elenco dell'Allegato III e
dell'Allegato II nelle quantità menzionate nella seconda colonna. |
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