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Decreto Ministeriale del 20/05/1991
Modificazioni ed integrazioni al D.P.R. 17 maggio 1988, n. 175, in recepimento della
direttiva CEE n. 88/610 che modifica la direttiva CEE n. 82/501 sui rischi di incidenti
rilevanti connessi con determinate attività industriali. |
Art. 1.
1. Il testo dell'allegato II al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n.
175, è sostituito dal testo figurante nell'allegato A al presente decreto.
2. La voce n. 151 dell'allegato III al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio
1988, n. 175, è sostituita dalla seguente:
"151 Clorato di sodio...".
3. Nell'allegato IV al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è
aggiunto il testo seguente:
"e) Sostanze comburenti.
Le sostanze che, a contatto con altre sostanze, in particolare con sostanze infiammabili,
presentano una reazione fortemente esotermica". |
Art. 2
1. Per le attività industriali esistenti, la modifica degli allegati di cui all'art. 1
decorre dal 30 ottobre 1991. Entro tale data il fabbricante deve presentare la notifica o
la dichiarazione ai sensi dell'art. 4 o 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17
maggio 1988, n. 175. I documenti allegati alla notifica o alla dichiarazione di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1989 devono essere presentati
alle autorità competenti entro il 1° giugno 1994.
2. Nel caso di nuove attività industriali ricadenti nel campo di applicazione del
presente decreto si applica la procedura di cui all'art. 9 del decreto del Presidente
della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175. |
Art. 3
1. Ai fini dell'art. 13, comma d), del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio
1988, n. 175, l'allegato V è sostituito dall'allegato VI, figurante nell'allegato B al
presente decreto.
2. Dopo l'allegato VI è aggiunto l'allegato VII, figurante nell'allegato C al presente
decreto, relativamente alle modalità esecutive dell'obbligo dell'informazione alla
popolazione |
Art. 4
1. L'informazione alla popolazione prevista dall'art. 11, terzo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, deve essere attuata rendendo
pubblicamente disponibile, le misure di sicurezza e le norme di comportamento da seguire
in caso di incidente. Tali informazioni ripetute ed aggiornate ad intervalli regolari
devono essere pubblicizzate senza che la popolazione, residente nei territori che possono
essere colpiti da incidente rilevante, debba farne richiesta. |
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