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Decreto Ministeriale del 12/07/1990:
Linee guida per il contenimento delle emissioni degli impianti industriali e la fissazione
dei valori minimi di emissione. |
FINALITÀ.
1. Il presente decreto stabilisce:
a) le linee guida per il contenimento delle emissioni degli impianti esistenti come
definiti dal combinato disposto dall'art. 2 comma 10, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 203/88 e dal punto 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
21 luglio 1989 di attuazione ed interpretazione del decreto stesso;
b) i valori di emissione minimi e massimi per gli impianti esistenti;
c) i metodi generali di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni;
d) i criteri per l'utilizzazione di tecnologie disponibili per il controllo delle
emissioni;
e) i criteri temporali per l'adeguamento progressivo degli impianti esistenti. |
LINEE GUIDA PER IL CONTENIMENTO DELLE EMISSIONI.
1. Gli impianti devono essere equipaggiati ed eserciti in modo da:
a) rispettare i valori limite di emissione ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 24 maggio 1988, n. 203;
b) limitare le emissioni diffuse secondo i criteri stabiliti nell'articolo 3, comma 5,
anche tenendo conto delle norme vigenti in materia di sicurezza e di igiene del lavoro;
2. L'allegato 1 fissa i valori di emissione minimi e massimi per le sostanze inquinanti ai
sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n.
203. Per alcuni degli inquinanti emessi da specifiche tipologie di impianti l'allegato 2
fissa valori di emissione minimi e massimi diversi e preminenti rispetto ai corrispondenti
dell'allegato 1. Per gli inquinanti non espressamente indicati per le specifiche tipologie
di impianti in allegato 2 restano validi i valori in allegato.
3. Nei casi in cui negli allegai 1 e 2 siano indicati valori di flusso di massa, i valori
limite di emissione devono essere rispettati se i valori di flusso di massa stessi sono
raggiunti o superati.
4. Per le raffinerie, gli impianti di combustione con potenza termica nominale pari o
superiore a 50 MW e per gli impianti per la coltivazione di idrocarburi e dei fluidi
geotermici, si applicano esclusivamente i valori di emissione e le prescrizioni riportate
nell'allegato 3.
5. Le regioni fissano i valori limite di emissione ai sensi dell'art.4, lettera d) del
decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, per le sole sostanze
previste dal presente decreto e da altri decreti emanati ai sensi dell'art. 3, comma 2,
lettera a), del citato decreto del Presidente della Repubblica.
6. Indicazioni su cicli tecnologici relativi a specifiche tipologie di impianti sono
contenute nell'allegato 2.
7. Indicazioni su alcune delle tecnologie disponibili agli impianti di abbattimento sono
contenute nell'allegato 5.
8. Successivi aggiornamenti ed integrazioni al presente decreto sono stabiliti ai sensi
dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203.
9. Le prime integrazioni ed eventuali modifiche saranno stabilite entro il 31 gennaio
1991.
10 Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
dell'ambiente, di concerto con i Ministri del tesoro, della sanità e dell'industria,
istituita a tal fine una commissione composta da:
- due rappresentanti del Ministero dell'ambiente, di cui uno con funzioni di presidente;
- due rappresentanti del Ministero della sanità;
- due rappresentanti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
- due rappresentanti del Presidente del Consiglio;
- sei rappresentanti delle regioni designati dalla Conferenza Stato-regioni. |
VALORI LIMITE DI EMISSIONE.
1. Le emissioni possono essere caratterizzate come segue:
a) per concentrazione: rapporto tra massa di sostanza inquinante emessa e volume
dell'effluente gassoso (es. mg/mc);
b) per flusso di massa: massa di sostanza inquinante emessa per unità di tempo (es. g/h);
c) per fattore di emissione: rapporto tra massa di sostanza inquinante emessa e unità di
misura specifica di prodotto elaborato o fabbricato (es.kg/t; g/m);
d) per altre grandezze indicate nell'allegato 2.
2. I valori limite di emissione espressi in concentrazione e il tenore volumetrico di
ossigeno di riferimento si riferiscono al volume di effluente gassoso rapportato alle
condizioni fisiche normali (O C, O,1013 MPa) previa detrazione, ove non indicato
espressamente negli allegati, del tenore di vapore acqueo.
Ove non indicato diversamente il tenore di ossigeno dell'effluente gassoso quello
derivante dal processo.
3. I valori limite di emissione espressi in concentrazione si riferiscono alla quantità
di effluente gassoso non diluito pi di quanto sia inevitabile dal punto di vista tecnico e
dell'esercizio. In caso di ulteriore diluizione dell'effluente gassoso le concentrazioni
delle emissioni devono essere calcolate mediante la seguente formula:
E M . P M
E = ----------
P
dove:
P M = portata misurata
E M = concentrazione misurata
P = portata di effluente gassoso non diluito pi di quanto sia inevitabile dal punto di
vista tecnico e dell'esercizio
E = concentrazione riferita alla portata P
4. Le regioni ai fini della valutazione dell'entità della diluizione possono indicare
portate di effluente gassoso caratteristiche di specifiche tipologie di impianti. Le
regioni comunicano tali indicazioni al Ministero dell'ambiente.
5. Se nell'effluente gassoso il tenore volumetrico di ossigeno diverso da quello indicato
come grandezza di riferimento, le concentrazioni delle emissioni devono essere calcolate
mediante la seguente formula:
21 - O
E = ---------- . E M
21 - O M
dove:
E M = concentrazione misurata
E = concentrazione
O M = tenore di ossigeno misurato
O = tenore di ossigeno di riferimento
6. Le regioni, sulla base dei criteri che saranno definiti dalla commissione di cui al
precedente art. 2 punto 10, potranno verificare la convogliabilità di specifiche
emissioni diffuse, anche avvalendosi degli accertamenti già effettuati dagli ispettorati
del lavoro o dagli altri organi tecnici dalla normativa vigente.
7. Ove, il convogliamento non sia tecnicamente attuabile, le emissioni diffuse devono
essere adeguate secondo le seguenti A1 e A2;
- al 31 dicembre 1991, conformemente agli allegati 6 e 7, per le sostanze di cui
all'allegato 1, punto 1, tabella A1 e A2;
- al 31 dicembre 1997, conformemente agli allegati 6 e 7, per le sostanze di cui
all'allegato 1, punto 2, tabella B, classi I e II, punto 3, tabella C, classe I, punto 4,
tabella D, classe I;
- al 31 dicembre 1997 per le altre sostanze conformemente a quanto previsto con decreto
del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della sanità e dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, da adottarsi entro il 30 ottobre 1990.
8. Le emissioni diffuse provenienti dai depositi di olii minerali e g.p.l., di cui
all'art. 11 del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito dalla legge 8
febbraio 1934, n. 367, rientrano nell'ambito delle vigenti procedure di prevenzione e
sicurezza, ed in particolare di quelle previste dalla citata legge n. 367 del 1934.
9. Le regioni, ai fini dell'applicazione dei valori limite di emissione, possono fissare
valori di flusso di massa maggiore di quelli indicati negli allegati 1 e 2 per impianti in
funzione per meno di 2200 ore annue, utilizzando criteri di proporzionalità.
10. Quando non indicato diversamente, i valori di emissione dell'allegato 1, ferme
restando le condizioni di flusso indicate, rappresentano valori minimi; in tali casi il
valore massimo di emissione uguale al doppio del valore indicato.
11. I valori di emissione degli allegati 2 e 3, ferme restando le condizioni di flusso
indicate, rappresentano valori minimi e massimi coincidenti quando sono espressi con un
unico dato numerico.
12. I valori di emissione espressi in flusso di massa o in concentrazione si riferiscono
ad un'ora di funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio pi gravose.
13. L'autorità competente può, in sede di autorizzazione, consentire che le imprese
provvedano alla limitazione delle emissioni attraverso misure compensative tra emissioni
di inquinanti uguali o similari appartenenti alla stessa classe derivanti da impianti o
linee produttive facenti parte dello stesso stabilimento. Il flusso di massa totale deve
comunque essere non superiore a quello che si avrebbe non utilizzando le misure
compensative.
14. Durante i periodi di avviamento e di arresto degli impianti e nel caso di cui al comma
successivo non si applicano i valori limite di emissione.
L'autorità competente, in sede di autorizzazione, può stabilire specifiche prescrizioni
per tali periodi; può stabilire inoltre periodi transitori nei quali non si applicano i
valori limite di emissione.
15. In caso di guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione,
l'impresa deve provvedere al ripristino funzionale dell'impianto nel temo pi breve
possibile e informare immediatamente l'autorità competente, che dispone i provvedimenti
necessari. |
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