logo.gif (10255 byte)

 

     

 Home || Alimenti || Ambiente ||  Attività || Novità Legislative || Informazioni

 

Decreto Ministeriale del 16/01/1995: Norme tecniche per il riutilizzo in un ciclo di combustione per la produzione di energia dai residui derivanti da cicli di produzione o di consumo
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
E IL MINISTRO DELLA SANITÀ
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349;
Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9;
Vista la legge 10 gennaio 1991, n. 10;
Visto l'art. 5, comma 1, e 6, commi 1 e 2 del decreto-legge 7 gennaio 1995, n. 3, recante disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzone o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione;
Decreta:
Art. 1.
1. Il presente decreto individua nell'allegato 1 i tipi e le caratteristiche dei residui nonché le rispettive norme tecniche e condizioni alle quali il riutilizzo dei residui stessi come fonte di energia in un ciclo di combustione è sottoposto alle disposizioni di cui all'art. 5, comma 1, e 6, commi 1 e 2 del decreto-legge 7 gennaio 1995, n. 3.
2. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, i valori limite di emissione di cui all'allegato 1 al presente decreto si applicano a tutte le attività di recupero energetico dei residui ivi comprese quelle di cui all'art. 2, comma 1, del decreto-legge 7 gennaio 1995, n. 3.
Art. 2.
1. Per gli impianti destinati al riutilizzo in un ciclo di combustione dei residui definiti nell'allegato 1 del presente decreto, l'eventuale comunicazione di cui all'art. 5, comma 2, del decreto-legge 7 gennaio 1995, n. 3, deve essere effettuata nell'ambito dell'istanza di autorizzazione prevista dagli articoli 6 e 17 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, sulla quale l'autorità competente dovrà esprimersi nel termine perentorio di novanta giorni dalla relativa istanza.
2. I titolari di impianti esistenti già autorizzati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 203/1988 e/o del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982, ad utilizzare i residui elencati nell'allegato 1 in un ciclo di combustione per la produzione di energia, possono proseguire l'attività in conformità alle procedure previste dall'art. 5, del decreto-legge citato, dandone comunicazione all'autirità competente e devono eventualmente adeguare gli impianti alle norme tecniche ed alle condizioni previste nell'allegato medesimo, indipendentemente dalla potenzialità termica, entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, salvo quanto previsto in modo specifico nell'allegato I.
A tal fine entro i centottanta giorni successivi alla comunicazione di cui all'art. 5, comma 2, del decreto-legge citato, i soggetti interessati presentano un progetto di adeguamento.
3. Ai fini di consentire l'acquisizione e la rilevazione dei dati circa il recupero di energia da residui, i titolari dei relativi impianti devono inviare agli Enti ivi indicati il modulo di cui all'allegato 2.
Art. 3.
Il presente decreto interministeriale integra e sostituisce il decreto ministeriale 29 settembre 1994 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 245 del 19 ottobre 1994.
Art. 4.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Omessi gli allegati

 

sito certificato BOLLINO VERDE scud_v1.gif (444 byte)

Le normative

arcobaleno.gif (3638 byte)

u
serv.gif (6884 byte)
q

 Home || Alimenti || Ambiente || Attività || Novità Legislative || Informazione

Copyright © Franz2000, Inc. All Rights Reserved. Franz2000®

www.inquinamento.com