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| Decreto Ministeriale del 16/01/1995:
Norme tecniche per il riutilizzo in un ciclo di combustione per la produzione di energia
dai residui derivanti da cicli di produzione o di consumo |
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
E IL MINISTRO DELLA SANITÀ
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349;
Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9;
Vista la legge 10 gennaio 1991, n. 10;
Visto l'art. 5, comma 1, e 6, commi 1 e 2 del decreto-legge 7 gennaio 1995, n. 3, recante
disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzone o di
consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione;
Decreta:
Art. 1.
1. Il presente decreto individua nell'allegato 1 i tipi e le caratteristiche dei residui
nonché le rispettive norme tecniche e condizioni alle quali il riutilizzo dei residui
stessi come fonte di energia in un ciclo di combustione è sottoposto alle disposizioni di
cui all'art. 5, comma 1, e 6, commi 1 e 2 del decreto-legge 7 gennaio 1995, n. 3.
2. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, i valori
limite di emissione di cui all'allegato 1 al presente decreto si applicano a tutte le
attività di recupero energetico dei residui ivi comprese quelle di cui all'art. 2, comma
1, del decreto-legge 7 gennaio 1995, n. 3.
Art. 2.
1. Per gli impianti destinati al riutilizzo in un ciclo di combustione dei residui
definiti nell'allegato 1 del presente decreto, l'eventuale comunicazione di cui all'art.
5, comma 2, del decreto-legge 7 gennaio 1995, n. 3, deve essere effettuata nell'ambito
dell'istanza di autorizzazione prevista dagli articoli 6 e 17 del decreto del Presidente
della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, sulla quale l'autorità competente dovrà
esprimersi nel termine perentorio di novanta giorni dalla relativa istanza.
2. I titolari di impianti esistenti già autorizzati ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica n. 203/1988 e/o del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982,
ad utilizzare i residui elencati nell'allegato 1 in un ciclo di combustione per la
produzione di energia, possono proseguire l'attività in conformità alle procedure
previste dall'art. 5, del decreto-legge citato, dandone comunicazione all'autirità
competente e devono eventualmente adeguare gli impianti alle norme tecniche ed alle
condizioni previste nell'allegato medesimo, indipendentemente dalla potenzialità termica,
entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, salvo quanto previsto
in modo specifico nell'allegato I.
A tal fine entro i centottanta giorni successivi alla comunicazione di cui all'art. 5,
comma 2, del decreto-legge citato, i soggetti interessati presentano un progetto di
adeguamento.
3. Ai fini di consentire l'acquisizione e la rilevazione dei dati circa il recupero di
energia da residui, i titolari dei relativi impianti devono inviare agli Enti ivi indicati
il modulo di cui all'allegato 2.
Art. 3.
Il presente decreto interministeriale integra e sostituisce il decreto ministeriale 29
settembre 1994 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 245 del 19
ottobre 1994.
Art. 4.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Omessi gli allegati
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