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| Decreto Ministeriale del
31/07/1990:Specifiche disposizioni tecniche per il condizionamento e l'etichettatura dei
prodotti del tabacco conformemente alle prescrizioni della direttiva del Consiglio delle
Comunità europee numero 89/622/CEE. |
IL MINISTRO DELLE FINANZE
di concerto con
IL MINISTRO DELLA SANITÀ
Vista la direttiva del Consiglio n. 89/622/CEE del 13 novembre 1989, concernente il
ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati
membri riguardanti l'etichettatura dei prodotti del tabacco;
Considerato che occorre rendere obbligatorie le avvertenze di carattere sanitario che
devono figurare sulle unità di condizionamento dei prodotti del tabacco e le menzioni del
tenore di condensato e di nicotina sui pacchetti di sigarette, assumendo come base un
elevato livello di protezione della salute delle persone;
Considerato che pertanto è necessario stabilire le specifiche disposizioni tecniche per
il condizionamento e l'etichettatura dei prodotti del tabacco conformemente alle
prescrizioni della direttiva del Consiglio n. 89/622/CEE;
Decreta: |
Art. 1.
1. Ai sensi del presente decreto si intende per:
a) «prodotti del tabacco»: i prodotti di cui agli articoli 2 e 3 della legge 7 marzo
1985, n. 76;
b) «condensato»: il residuo condensabile di fumo greggio anidro esente da nicotina;
c) «nicotina»: gli alcaloidi nicotinici. |
Art. 2.
1. Il tenore di condensato e di nicotina da indicare obbligatoriamente sui pacchetti di
sigarette è misurato secondo i metodi ISO 4387 e ISO 3400.
2. L'esattezza delle menzioni apposte sui pacchetti è verificata in base alla norma ISO
8243.
3. Le menzioni devono essere stampate sulla parte laterale dei pacchetti di sigarette in
lingua italiana, in caratteri perfettamente leggibili su fondo contrastante.
4. Su tutte le unità di condizionamento le menzioni dovranno coprire almeno il 4% della
parte interessata. |
Art. 3.
1. Tutte le unita' di condizionamento dei prodotti del tabacco debbono recare sulla faccia
piu' visibile, in lingua italiana, l'avvertenza generale: 'Nuoce gravemente alla salute'
che, per le sigarette, dovra' coprire almeno il 4% della faccia stessa.
2. Per le sigarette ed il tabacco da fumo da usarsi per arrotolare le sigarette l'altra
faccia piu' ampia del condizionamento deve recare, in lingua italiana, alternativamente
una delle seguenti avvertenze che, per le sigarette, deve coprire almeno il 4% della
faccia stessa:
1) 'Il fumo provoca il cancro';
2) 'Il fumo provoca malattie cardiovascolari';
3) 'Donne incinte: il fumo nuoce alla salute del vostro bambino';
4) 'Proteggete i bambini: non fate respirare loro il vostro fumo'.
5) 'Ogni anno il tabagismo fa piu' vittime degli incidenti stradali';
6) 'Il fumo nuoce alle persone che vi circondano'.
3. Le avvertenze specifiche di cui al comma 2 devono essere applicate sulle unita' di
condizionamento in modo da garantire che ciascuna di esse compaia su un'eguale quantita'
di imballaggi con una tolleranza del piu' o meno il 5%.
4. Oltre all'avvertenza generale di cui al comma 1 le unita' di condizionamento dei
prodotti del tabacco diversi dalle sigarette, ad esclusione dei tabacchi da fiuto e da
mastico, devono recare in lingua italiana, una delle seguenti avvertenze specifiche in
modo che sia garantita l'alternanza effettiva di esse sugli imballaggi commercializzati:
1) 'Il fumo provoca il cancro';
2) 'Il fumo provoca malattie mortali';
3) 'Il fumo nuoce alle persone che vi circondano';
4) 'Il fumo provoca malattie cardiovascolari'.
5. Oltre all'avvertenza generale di cui al comma 1 le unita' di condizionamento dei
tabacchi da fiuto e da mastico devono recare, in lingua italiana, l'avvertenza specifica
seguente: 'Provoca il cancro'.
6. Le avvertenze richieste sulle due grandi facce di ciascun pacchetto di sigarette
dovranno in ogni caso:
a) essere chiare e leggibili;
b) essere stampate su fondo contrastante;
c) non essere apposte in un punto dove potrebbero essere danneggiate all'apertura del
pacchetto;
d) non essere apposte sulla custodia trasparente o altro involucro esterno al
condizionamento medesimo.
7. Sui prodotti del tabacco diversi dalle sigarette l'avvertenza generale di cui al comma
1 e le avvertenze specifiche di cui ai commi 2, 4 e 5 sono stampate o apposte in modo
inamovibile in un punto apparente su fondo contrastante e in modo da essere facilmente
visibili, chiaramente leggibili e indelebili. Non devono assolutamente essere nascoste,
velate o separate con altre indicazioni o immagini. Ciascuna avvertenza deve inoltre
coprire almeno l'1% della superficie totale dell'unita' di condizionamento |
Art. 4.
1. Entro il 30 ottobre 1991, per tutti i prodotti del tabacco commercializzati sul mercato
italiano dovrà essere rinnovato l'inserimento nella tariffa di vendita al pubblico dei
generi di monopolio di cui alla legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni
ed integrazioni, previa verifica dell'adeguamento alle prescrizioni stabilite dal presente
decreto.
2. Per l'immissione al consumo di nuovi prodotti del tabacco sul mercato italiano,
l'inserimento nella tariffa di vendita al pubblico dei generi di monopolio resta
subordinato alla verifica di rispondenza del prodotto alle prescrizioni del presente
decreto.
3. Per ciascun prodotto del tabacco inserito nella tariffa di vendita al pubblico dei
generi di monopolio le modifiche nei contenuti dichiarati di nicotina o condensato
dovranno essere omologate con decreto del Ministro delle finanze. |
Art. 5.
1. Entro il 31 gennaio di ogni anno sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana i contenuti dichiarati di nicotina e condensato di tutte le sigarette
commercializzate in Italia al 1° gennaio. |
Art. 6.
1. Le menzioni e le avvertenze di cui al presente decreto devono essere apposte su tutti i
prodotti del tabacco destinati al consumo nel territorio nazionale, ivi comprese le aree
di cui all'art. 128 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43. |
Art. 7.
1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il 1° ottobre 1991.
2. Possono essere commercializzati fino al 30 settembre 1992 e fino al 30 settembre 1993,
rispettivamente le sigarette e gli altri prodotti del tabacco in carico agli organi
dell'Amministrazione dei monopoli di Stato al 30 settembre 1991. |
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