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Legge ordinaria del
Parlamento n° 146 del 12/04/1995: Ratifica ed esecuzione del protocollo alla convenzione
sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza concernente la lotta
contro le emissioni di composti organici volatili o i loro flussi transfrontalieri, con
allegati, fatto a Ginevra il 18 novembre 1991. |
PROTOCOLLO ALLA CONVENZIONE SULL'INQUINAMENTO
ATMOSFERICO TRANSFRONTALIERO A LUNGA DISTANZA DEL 1979, RELATIVO ALLA LOTTA CONTRO LE
EMISSIONI DEI COMPOSTI ORGANICI VOLATILI O LORO FLUSSI TRANSFRONTALIERI
Le Parti,
Risolute ad attuare la Convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero, a lunga
distanza,
Preoccupate per il fatto che le attuali emissioni di composti organici volatili (COV) ed i
prodotti ossidanti fotochimici secondari che ne derivano, pregiudicano, nelle regioni
esposte di Europa e d'America del Nord, risorse naturali di importanza vitale dal punto di
vista ecologico ed economico che hanno, in alcune condizioni di esposizione, effetti
nocivi sulla salute umana,
Notando che in virtù del Protocollo relativo alla lotta contro le emissioni di ossido di
azoto o i loro ,flussi transfrontalieri adottato a Sofia il 31 ottobre 1988 è stato già
convenuto di ridurre le emissioni di ossido di azoto,
Riconoscendo l'apporto dei COV e degli ossidi di azoto alla formazione di ozono
troposferico,
Riconoscendo inoltre che i COV, gli ossidi di azoto e l'ozono che ne deriva sono
trasportati attraverso le frontiere internazionali ed influiscono sulla qualità dell'aria
begli Stati vicini,
Consapevoli che il meccanismo di produzione di ossidanti fotochimici é tale da rendere
indispensabile una riduzione delle emissioni di COV per diminuire l'incidenza degli
ossidanti fotochimici,
Consapevoli inoltre che il metano ed il monossido di carbonio emesso per via delle
attività dell'uomo sono presenti sotto forma di concentrazioni di fondo nell'aria
sovrastante la regione della CEE e contribuiscono a creare occasionalmente concentrazioni
di punta di ozono; che inoltre la loro ossidazione a livello mondiale alla presenza di
ossidi di azoto contribuisce e formare concentrazioni di fondo di ozono troposferico cui
si sovrappongono episodi fotochimici; e che il metano dovrebbe essere oggetto di misure di
lotta in altre istanze;
Ricordando che l'organo esecutivo della Convenzione ha riconosciuto nella sua sesta
sessione la necessità di
lottare contro le emissioni di COV o i loro Russi transfrontalieri e di controllare
l'incidenza degli ossidanti fotochimici, e che le Parti che avevano già ridotto queste
emissioni erano tenute a mantenere e rivedere le loro norme di emissione per i COV,
Tenendo conto dei provvedimenti già adottati da più Parti che hanno avuto come effetto
di ridurre le loro emissioni annuali nazionali di ossidi, di azoto e di COV,
Notando che alcuna Parti hanno stabilito norma di qualità dell'aria e/o obiettivi per
l'ozono troposferico e che norma relativa: alla concentrazioni di ozono troposferico sono
stato fissate dall'Organizzazione mondiale della sanità e di altri organi competenti,
Risolute a ad, adottare misure efficaci per lottare conto la emissioni annuali nazionali
di COV o i flussi transfrontalieri di COV ed i prodotti ossidanti fotochimici secondari
che non risultano, ed in vista di ridurli, in particolare applicando adeguato norme
nazionali o Internazionali di emissione alle nuova fonti mobili ad alle nuova fonti fisse,
adattando le principali fonti fissa esistenti nonché limitando la proporzione di
componenti suscettibili di emettere COV nel prodotti destinati ad utilizzazioni
industriali e domestiche,
Consapevoli che i composti organici volatili differiscono notevolmente gli uni dagli altri
per reattività e capacità a creare ozono troposferico ed altri ossidanti fotochimici, e
che, per ogni componente individuale le possibilità possono variare da un momento
all'altro e da un luogo all'altro in funzione di fattori meteorologici ed altri,
Riconoscendo che occorre tener conto delle divergenze e delle, variazioni in questione se
si vuole che le misure adottate per lottare contro le emissioni ed i flussi
transfrontalieri di COV e per ridurle abbiano la massima efficacità possibile ed abbiano
come risultato la riduzione al minimo della formazione di ozono troposferico e di altri
ossidanti fotochimici,
Prendendo In considerazione i dati scientifici e tecnici . esistenti concernenti le
emissioni, gli spostamenti atmosferici e gli effetti sull'ambiente dei COV e degli
ossidanti fotochimici, nonché le tecniche di lotta,
Riconoscendo che la cognizioni scientifiche e tecniche su questa questioni sono in via di
sviluppo e che sarà necessario tener conto di tale evoluzione nell'esaminare l'attuazione
del presente Protocollo e nel decidere ulteriori provvedimenti da prendere,
Notando che l'elaborazione di un approccio basato su livelli critici mira a stabilire una
base scientifica focalizzata sugli effetti, di qui occorrerà tener conto nell'esaminare
l'attuazione del presente Protocollo, a prima di decidere i nuovi provvedimenti convenuti
a livello Internazionale destinati a limitare e ridurre la emissioni di COV o i flussi
transfrontalieri di COV e di ossidanti fotochimici,
Hanno convenuto quanto segue:,
Articolo primo. - Definizioni.
Ai fini del presente Protocollo,
1. L'espressione "Convenzione" significa la convenzione sull'inquinamento
atmosferico transfrontaliero a lunga distanza, adottata a Ginevra il 13 novembre 1979;
2. L'espressione "EMEP" significa il Programma concertato di sorveglianza
continua e di valutazione del trasporto a lunga distanza degli inquinanti atmosferici in
Europa;
3. L'espressione "Organo esecutivo" significa l'organo esecutivo della
Convenzione costituito in virtù del paragrafo 1 dell'articolo 10 della Convenzione;
4. L'espressione "zona geografica delle attività dell'EMEP" significa la zona
definita al paragrafo 4 dell'articolo primo del Protocollo alla Convenzione del 1979
sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza, relativo al finanziamento
a lungo termine del Programma concertato di vigilanza continua e di valutazione del
trasporto a lunga distanza degli inquinanti atmosferici in Europa (EMEP), adottato a
Ginevra il 28 settembre 1984;
5. L'espressione "zona di gestione dell'ozono troposferico" (ZGOT) significa una
zona specificata nell'annesso I in conformità con le condizioni esposte al capoverso b)
del paragrafo 2 dell'articolo 2;
6. L'espressione le "Parti" significa, salvo incompatibilità con il contesto,
le Parti al presente Protocollo;
7. L'espressione "Commissione" significa la Commissione economica delle Nazioni
Unite per l'Europa;
8. L'espressione "livelli critici" significa concentrazioni di inquinanti
nell'atmosfera, per una durata di esposizione specificata al di sotto alle quali, allo
stato attuale delle cognizioni non vengono prodotti effetti nefasti diretti su ricevitori
come, l'uomo, i vegetali, gli ecosistemi o i materiali;
9. L'espressione "composti organici volatili" o "COV" salvo
indicazione contraria, significa tutti i composti organici artificiali diversi dal metano
che possono produrre ossidanti fotochimici per reazione con gli ossidi di azoto in
presenza di luce solare ;
10. L'espressione "grande categoria di fonti" indica ogni categoria di, fonti
che emettono inquinanti atmosferici sotto forma di COV, in particolare le categorie
descritte negli annessi tecnici II e III e che contribuiscono per almeno 1% al totale
annuale della emissioni nazionali di COV, misurato o calcolato in base al primo anno
civile che segue la data di entrata in vigore del presente Protocollo, ed ogni quattro
anni successivamente;
11. L'espressione "fonte fissa nuova" significa ogni fonte fissa la cui
costruzione è iniziata o che si prevede di modificare sensibilmente allo scadere di un
termine di due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Protocollo;
12. L'espressione "fonte mobile nuova "significa ogni autoveicolo stradale
costruito dopo. la scadenza di un termine di due anni a decorrere dalla data di entrata in
vigore del presente Protocollo;
13. L'espressione "potenziale di creazione di ozono fotochimico" (PCOP)
significa il potenziale dì un dato COV in relazione a quello di altri COV, a formare
ozono per, reazione con ossidi di azoto in presenza di luce solare, così come descritto
all'annesso IV.
Articolo 2. - Obblighi fondamentali.
1. Le Parti controllano e limitano le loro emissioni di COV al fine di ridurre i flussi
transfrontalieri di questi composti ed I flussi di prodotti ossidanti fotochimici
secondari che ne risultano proteggendo in tal modo la salute e l'ambiente da effetti
nocivi.
2. Al fina di soddisfare alle prescrizioni del paragrafo 1 di cui sopra, ciascuna parte
controlla e riduce la sue emissioni annuali nazionali di COV o i loro flussi
transfrontalieri secondo una delle seguenti modalità che saranno precisate all'atto della
firma.
a) Essa adotta, in un primo tempo ed il prima possibile, misure efficaci per ridurre le
sue emissioni annuali nazionali di COV di almeno il 30% entro il 1999, adottando come base
i livelli del 1988 o ogni altro livello annuo del periodo 1984-1990 da specificare
all'atto della firma del presente Protocollo o della sua adesione; oppure
b) Se le sue emissioni annuali contribuiscono alle concentrazioni di ozono troposferico in
zone situate nell'ambito della giurisdizione di una o più Parti, e provengono unicamente
da zone poste sotto la sua giurisdizione , specificate in quanto ZGOT all'annesso I, essa
adotta in un primo tempo ed il prima possibile, provvedimenti efficaci per:
i) Ridurre le sue emissioni annuali di COV provenienti dalle zone specificate nella misura
di almeno il 30% entro il 1999, adottando come base i livelli del 1988 o ogni altro
livello annuo del periodo 1984-1990 da specificare all'atto della firma del presente
Protocollo o della sua adesione;
ii) Fare in modo che il totale delle sue emissioni annuali nazionali di COV entro il 1999
non superi i livelli del 1988;
c) se le sue emissioni annuali nazionali di COV sono state nel 1988 inferiori a 500.000
tonnellate e 20 kg. per abitante ad a 5 tonnellate per metro quadro, essa adotta in un
primo tempo ed il prima possibile, misure efficaci per fare almeno in odo che, non oltre
il 1999, le sue emissioni annuali nazionali di COV non superino i livelli del 1998.
3. a) Inoltre al massimo due anni dopo la data di entrata in vigore del presente
Protocollo, le Parti:
i) applicheranno alla nuova fonti fisso adeguato norma nazionali o internazionali di
emissione basate sulla migliori tecniche disponibili ad economicamente fattibile, in
considerazione dell'Annesso II;
ii) applicheranno misure nazionali o Internazionali per i prodotti che contengono solventi
e promuoveranno l'utilizzazione di prodotti a tenore in COV debole o nullo, in
considerazione dell'annesso II, compresa l'adozione di una etichettatura che precisi il
tenore in COV dei prodotti;
iii) Applicheranno alla nuova fonti mobili adeguate norme nazionali o Internazionali di
emissione basata sulla migliori tecniche disponibili ad economicamente fattibile, in
considerazione dell'annesso III;
iv) Inciteranno la popolazione a partecipare ai programmi di lotta contro le emissioni per
mezzo di annunci pubblici, promuovendo la migliore utilizzazione di tutti i modi di
trasporto e varando programmi di gestione della circolazione;
b) Inoltre, cinque anni al massimo dopo la data di entrata in vigore del presente
Protocollo, nelle zone dove la norme , nazionali o internazionali concernenti l'ozono
troposferico sono oltrepassate o nelle quali flussi transfrontalieri hanno o potrebbero
avere origine, le Parti:
i) Applicheranno alle fonti fisse esistenti nelle grandi categoria di fonti le migliori
tecniche disponibili ad economicamente fattibile, in considerazione dell'annesso II;
ii) Applicheranno tecniche atte a ridurre le emissioni di COV provenienti dalla
distribuzione di prodotti petroliferi e da operazioni di rifornimento in carburante del
veicoli automobili, ed a ridurre il carattere volatile dei prodotti petroliferi, in
considerazione degli annessi II e III.
4. Nell'adempiere agli obblighi che incombono loro in attuazione del presente articolo, le
Parti sono Invitate a concedere la massima priorità alla riduzione o al controllo della
emissioni di sostanze che presentano il PCOP più elevato, in considerazione dei dati
presentati all'annesso IV.
5. Ai fini dell'attuazione del presente Protocollo ed in particolare di ogni misura di
sostituzione di prodotti, le parti adottano le disposizioni richieste al fine di -fare In
modo che i COV tossici e cancerogeni o che attaccano lo strato di ozono stratosferico non
vengano a sostituire altri COV.
6. In un secondo tempo, la Parti inizieranno negoziati sei mesi al massimo dopo la data di
entrata in vigore del presente Protocollo per quanto riguarda ulteriori provvedimenti da
adottare per ridurre le emissioni annuali nazionali di composti organici volatili o i
flussi transfrontalieri di queste emissioni e dei prodotti ossidanti fotochimici secondari
che ne derivano, tenendo conto delle migliori innovazioni scientifiche e disponibili, dei
livelli critici determinati scientificamente e del livelli campione accettati a livello
internazionale, del ruolo degli ossidi di azoto nella formazione di ossidanti fotochimici
e di altri elementi derivanti dal programma di lavoro intrapreso a titolo dell'articolo 5.
7. A tal fine la Parti cooperano in vista di definire:
a) dati più dettagliati sui vari COV ed i loro potenziale di creazione di ozono
fotochimico;
b) i livelli critici per gli ossidanti fotochimici;
c) la riduzioni di emissioni annuali nazionali o di flussi transfrontalierí di COV e di
prodotti ossidanti fotochimici secondari che ne derivano, in particolare nella misura in
ciò 4 necessario per conseguire gli obiettivi convenuti sulla base di livelli critici;
d) la strategie di lotta, ad esempio degli strumenti economici, che consentono -di
assicurare la redditività globale necessaria per conseguire gli obiettivi convenuti;
e) la misura ed un calendario avente inizio non oltre il i gennaio 2000 per pervenire a
realizzare tali riduzioni.
8. Durante queste negoziazioni, le Parti esaminano l'opportunità di completare, ai fini
dell'attuazione del paragrafo 1, le ulteriori misure con provvedimenti destinati a ridurre
le emissioni di metano.
Articolo 3. - Altre misure.
1. Le misure prescritte nel presente Protocollo non dispensano le Parti dai loro, altri
obblighi di adottare provvedimenti per ridurre la totalità delle emissioni di gas che
possono contribuire sensibilmente alle variazioni climatiche, alla formazione di ozono di
fondo nella troposfera, all'impoverimento dell'ozono nella stratosfera o che cono tossiche
o cancerogene.
2. Parti possono adottare misure più rigorose di quelle prescritte dal presente
Protocollo.
3. Le Parti istituiscono un meccanismo per vigilare sull'attuazione del presente
Protocollo. In un primo tempo, in base alle informazioni fornite in attuazione
dell'articolo 8 e di altre informazioni, ogni Parte che ha buoni motivi di ritenere che
un'altra parte agisce e ha agito in maniera incompatibile con i suoi obblighi contratti in
virtù del presente Protocollo può informarne l'Organo esecutivo ed al contempo le Parti
interessate. A richiesta di ogni Parte la questione può essere presentata per esame alla
sessione successiva dell'organo esecutivo.
Articolo 4. - Scambio di tecnologia.
1. Le Parti agevolano in conformità con le loro leggi, regolamentazioni e prassi
nazionali, lo scambio di tecnologia in Vista di ridurre le emissioni di COV incoraggiando
in particolare:
a) lo scambio commerciale delle tecnologie disponibili;
b) contatti e cooperazione diretti nel settore industriale, comprese le joint ventures;
c) scambio di informazioni e di dati di esperienza;
d) fornitura di un'assistenza tecnica.
2. Al fine di incoraggiare le attività-indicate al paragrafo 1 del presente articolo, le
Parti creano condizioni favorevoli agevolando i contatti e la cooperazione tra gli
organismi ed i privati competenti del settore pubblico e privato che sono in grado di
fornire la tecnologia, i servizi di progettazione e di ingegneria ed il materiale o i
finanziamenti necessari.
3. Non oltre sei mesi dopo la data di entrata In vigore del presente Protocollo, le Parti
intraprendono di esaminare ciò che è opportuno fare per creare condizioni più
favorevoli allo scambio di tecnologie che consentano di ridurre la emissioni di COV.
Articolo 5. - Attività di ricerca e di vigilanza da intraprendere.
Le Parti concedono un elevato rango di priorità alle attività di ricerca e di vigilanza
relativa alla elaborazione ad all'attuazione di metodi che consentano la elaborazione di
norme nazionali o internazionali relative all'ozono troposferico e di perseguire altri
obiettivi per tutelare la salute e l'ambiente. Le Parti provvederanno in particolare,
mediante programmi di ricerca nazionali o internazionali, nell'ambito del Piano di lavoro
dell'organo esecutivo e mediante altri programmi di cooperazione intrapresi nel quadro
della convenzione, a:
a) recensire e quantificare gli effetti delle emissioni di COV di origine antropica e
biotica e degli ossidanti fotochimici sulla salute, l'ambiente ed i materiali;
b) determinare la ripartizione geografica delle zone sensibili;
c) mettere a punto sistemi di vigilanza e di campionatura delle emissioni e della qualità
dell'aria, compresi i metodi di calcolo delle emissioni, tenendo conto, per quanto
possibile, delle varie specie di COV di origine antropica e biotica, e della loro
reattività, al fine di quantificare il trasporto a lunga distanza dei COV di origine
antropica e biotica e degli inquinanti connessi che intervengono nella formazione di
ossidanti fotochimici;
d) affinare le valutazioni concernenti l'efficacità ed il costo delle tecniche di lotta
contro le emissioni di COV e mantenere una rilevazione dei progressi realizzati per la
messa a punto di tecnologie migliorate o nuove;
e) mettere a punto nel contesto dell'approccio fondato su livelli critici, metodi che
consentano di integrare i dati scientifici, tecnici ed economici al fine di determinare
adeguate strategie razionali per limitare le emissioni di COV e garantire la redditività
d'insieme necessaria per conseguire gli obiettivi convenuti;
f) migliorare l'esattezza degli inventari delle emissioni di COV di origine antropica e
biotica ed armonizzare i metodi utilizzati per calcolarli e valutarli;
g) migliorare la loro comprensione dei procedimenti chimici implicati nella formazione dì
ossidanti fotochimici;
h) definire adeguate misure per ridurre le emissioni di metano.
Articolo 6. - Procedura di esame.
1. Le Parti rivedono periodicamente il presente Protocollo tenendo conto degli argomenti
scientifici più probanti e delle migliori innovazioni tecnologiche disponibili.
2. Il primo esame avrà luogo non oltre un anno dopo la data di entrata in vigore del
presente Protocollo.
Articolo 7. - Programmi, Politiche e strategie nazionali.
Le parti elaborano senza eccessivo indugio i programmi, le politiche e le strategie
nazionali di attuazione degli obblighi derivanti dal presente Protocollo che consentiranno
di combattere e di ridurre le emissioni di COV o i loro flussi transfrontalieri.
Articolo 8. - Scambio di informazioni e rapporti annuali.
1. Le Parti scambiano informazioni facendo conoscere all'organo esecutivo le politiche, le
I strategie ed programmi nazionali da esse elaborate in conformità con l'articolo 7,
facendo rapporto a quest'ultimo sull'avanzamento conseguito nell'attuazione di tali
programmi, politiche e strategie e, se del caso sulle modifiche che saranno apportate.
Durante il primo anno successivo all'entrata in vigore del presente Protocollo, ciascuna
parte presenta un rapporto sul livello delle emissioni di COV sul suo territorio e su ogni
ZGOT che ne facesse parte, globalmente e per quanto possibile per ogni settore di origine
e per COV, secondo direttive che dovranno essere precisate dall'organo esecutivo per il
1988 o ogni altro anno selezionato come anno di riferimento ai fini dell'articolo 2.2. ed
in base al quale questi livelli sono stati calcolati.
2. Inoltre ciascuna Parte farà annualmente rapporto su:
a) le questioni enumerate al paragrafo 1 per l'anno civile precedente nonché le revisioni
che sarebbe necessario apportare ai rapporti già presentati per gli anni precedenti;
b) i progressi conseguiti nell'attuazione delle norme nazionali di emissione e nelle
tecniche anti-inquinamento prescritte al paragrafo 3 dell'articolo 2;
c) le misure adottate per agevolare lo scambio di tecnologia.
3. Inoltre, le Parti nella zona geografica delle attività dell'EMEP, presentano ad
intervalli che dovranno essere precisati dall'organo esecutivo, informazioni sulle
emissioni di COV per settore di origine, con una risoluzione spaziale che sarà
specificata da parte dell'organo esecutivo che corrisponde ai fini della modellatura della
formazione de del trasporto di prodotti ossidanti fotochimici secondari.
4. Queste informazioni sono comunicate per quanto possibile, in -conformità con un quadro
uniforme di presentazione dei rapporti.
Articolo 9. - Calcoli.
Grazie a modelli ed a misure appropriata, l'EMEP nelle riunioni annuali dell'Organo
esecutivo, comunica informazioni pertinenti sul trasporto a lunga distanza dell'ozono in
Europa. Nelle regioni situate fuori della regione geografica delle attività dell'EMEP,
sono utilizzati modelli adattati alle particolari circostanze delle parti alla convenzione
che si trovano in queste regioni.
Articolo 10. - Annessi tecnici.
Gli annessi al presente Protocollo fanno parte integrante del Protocollo. L'annesso I è
di natura obbligatoria mentre gli annessi II, III e IV hanno carattere di raccomandazione.
Articolo 11. - Emendamenti al Protocollo.
1. Ogni Parte può proporre emendamenti al presente Protocollo.
2. Le proposte di emendamenti sono sottoposte per iscritto al Segretario esecutivo della
Commissione che le comunica a tutte le Parti. L'Organo esecutivo esamina le proposte di
emendamento nella seguente riunione annuale, a patto che il Segretario esecutivo le abbia
distribuite alle Parti almeno 90 giorni in anticipo.
3. Gli emendamenti al Protocollo diversi dagli emendamenti ai suoi annessi sono adottati
mediante consenso delle parti presenti ad una riunione dell'Organo esecutivo ed entrano in
vigore nei confronti delle Parti che le hanno accettate il novantesimo giorno successivo
alla data alla quale due terzi delle parti hanno depositato i loro strumenti di
accettazione di questi emendamenti. Gli emendamenti entrano in vigore nei confronti di
ogni Parte che li ha accettato dopo che due terzi delle parti hanno depositato i loro
strumenti di accettazione di questi emendamenti, il novantesimo giorno successivo alla
data alla quale tale Parte ha depositato il suo strumento di accettazione degli
emendamenti.
4. Gli emendamenti agli annessi sono adottati mediante consenso delle Parti presenti ad
una riunione dell'organo esecutivo ed entreranno in vigore il trentesimo giorno successivo
alla data alla quale sono stati comunicati in conformità con il paragrafo 5 del presente
articolo.
5. Gli emendamenti di cui ai paragrafi 3 e 4 di cui sopra sono comunicati a tutte le parti
dal Segretario esecutivo il prima possibile dopo la loro adozione.
Articolo 12. - Regolamento delle controversie.
Se una controversia sorge tra due o più Parti per quanto riguarda l'interpretazione o
l'attuazione del presente Protocollo, queste Parti ricercano una soluzione negoziale o con
ogni altro metodo di regolamento delle controversie che esse ritengono accettabile.
Articolo 13. - Firma.
1. Il presente Protocollo è aperto alla firma degli Stati membri della Commissione
nonché degli Stati dotati di statuto consultivo presso la Commissione in virtù del
paragrafo 8 della Risoluzione 36- (IV) del Consiglio economico e sociale del 28 marzo 1947
e delle organizzazioni d'integrazione economica regionale costituite da Stati sovrani
membri della Commissione, aventi competenza a negoziare, concludere ed applicare accordi
internazionali nelle materie oggetto del presente Protocollo a Ginevra dal 18 novembre al
22 novembre 1991 incluso e successivamente alla Sede dell'organizzazione delle Nazioni
Unite a New York, fino al 22 maggio 1992. sotto riserva che gli Stati e le organizzazioni
interessate siano Parti alla Convenzione,
2. Nelle materie di loro competenze queste organizzazioni di integrazione economica
regionale esercitano per proprio conto i diritti ed adempiono in proprio alle
responsabilità conferite ai loro Stati membri dal presente Protocollo. In tal caso gli
Stati membri di queste organizzazioni non potranno esercitare questi diritti
individualmente.
Articolo 14. - Ratifica, accettazione approvazione ed adesione.
1. Il presente Protocollo è sottoposto alla ratifica, all'accettazione o all'approvazione
dei firmatari.
2. Il presente Protocollo è aperto all'adesione degli Stati e delle organizzazioni di cui
al paragrafo 1 dell'articolo 13 a decorrere dal 22 maggio 1992.
Articolo 15. - Depositario.
Gli strumenti di ratifica, di accettazione di approvazione o di adesione sono depositati
presso il Segretario generale dell'Organizzazione della Nazioni Unito che esercita la
funzioni dì depositario.
Articolo 16. - Entrata in vigore.
1. Il presente Protocollo entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di
deposito del sedicesimo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di
adesione.
2. Nei confronti di ciascun Stato o organizzazione di cui al paragrafo i dell'articolo 13
che ratifica, accetta o approva il presente Protocollo o vi aderisce dopo il deposito del
sedicesimo strumento di ratifica, di accettazione di approvazione o di adesione, il
Protocollo entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data del deposito di
questa Parte del suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di
adesione.
Articolo 17. - Denuncia.
In qualsiasi momento dopo lo scadere di un termine di cinque anni che inizia a decorrere
dalla data in cui il presente Protocollo entra in vigore nei confronti di una Parte,
questa Parte può denunciare il Protocollo mediante notifica scritta indirizzata al
Depositario.
Articolo 18. - Testi facenti fede.
L'originale del presente Protocollo i cui testi in lingua francese, inglese e russa fanno
ugualmente fede, è depositato presso il Segretario Generale dell'organizzazione delle
Nazioni Unite.
IN FEDE DI CHE, i sottoscritti a tal fine debitamente autorizzati, hanno firmato il
presente Protocollo.
FATTO a Ginevra il diciottesimo giorno del mese di novembre mille novecento novantuno.
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