|
| DECRETO 23 luglio 2003:Recepimento della
direttiva 2002/69/CE della Commissione del 30 luglio 2002 relativa ai metodi di
campionamento e d'analisi per il controllo ufficiale di diossine e la determinazione di
PCB diossina-simili nei prodotti alimentari. |
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Vista la direttiva 2002/69/CE della Commissione del 30 luglio 2002
che stabilisce i metodi di campionamento e d'analisi per il controllo
ufficiale di diossine e la determinazione di PCB diossina-simili nei
prodotti alimentari;
Visto il regolamento CE n. 466/2001 della Commissione dell'8 marzo 2001 che definisce i
tenori massimi di taluni contaminanti presenti nelle derrate alimentari;
Visto il regolamento CE n. 2375/2001 del Consiglio del 29 novembre
2001 recante modifica del regolamento CE n. 466/2001 che definisce i tenori massimi di
taluni contaminanti presenti nelle derrate alimentari;
Visto l'art. 21 della legge 30 aprile 1962, n. 283;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n.
327, ed in particolare l'art. 9;
Visto il parere della Commissione per la determinazione dei metodi
ufficiali di analisi di cui all'art. 21 della legge 30 aprile 1962,
n. 283, espresso nella seduta del 5 giugno 2003;
Decreta: |
Art. 1.
1. Il controllo ufficiale di diossine e la determinazione di PCB
diossina-simili nei prodotti alimentari deve essere effettuato
secondo i metodi di campionamento e di analisi riportati negli
allegati.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 23 luglio 2003 |
Allegato 1
METODI DI CAMPIONAMENTO PER IL CONTROLLO UFFICIALE DEI LIVELLI DI DIOSSINE (PCDD/PCDF) E
LA DETERMINAZIONE DI PCB DIOSSINA-SIMILI IN TALUNI PRODOTTI ALIMENTARI
1. Oggetto e campo d'applicazione
I campioni destinati al controllo ufficiale del tenore di
diossine (PCDD/PCDF) e PCB diossina-simili (1) nei prodotti
alimentari devono essere prelevati secondo le modalita' di seguito
indicate. I campioni globali cosi' ottenuti sono considerati
rappresentativi delle partite o sottopartite da cui sono stati
prelevati. La conformita' al tenore massimo stabilito dal regolamento (CE) n. 466/2001 e
successive modifiche e' determinata in base ai valori riscontrati nelle aliquote.
2. Definizioni
2.1. Partita: quantitativo di prodotto alimentare identificabile,
consegnato in un'unica volta, per il quale e' stata accertata,
dall'addetto al controllo ufficiale, la presenza di caratteristiche
comuni, quali l'origine, la varieta', il tipo di imballaggio, il
confezionatore, lo spedizioniere o la marcatura. Nel caso di partite
di prodotti della pesca si deve tenere conto anche della dimensione
del pesce stesso.
2.2. Sottopartita: porzione di una partita designata per
l'applicazione delle modalita' di prelievo. Ciascuna sottopartita
deve essere fisicamente separata e identificabile.
2.3. Campione elementare: quantitativo di materiale prelevato in
un solo punto della partita o della sottopartita.
2.4. Campione globale: campione ottenuto riunendo tutti i
campioni elementari prelevati dalla partita o dalla sottopartita.
2.5. Campione di laboratorio: campione destinato al laboratorio
da suddividere in cinque aliquote da destinare alle analisi.
2.6. Aliquota: porzione ottenuta dal campione di laboratorio e
corrispondente ad un quinto del campione di laboratorio. |
| omessa tabella |
|
|
|