| Decreto ministeriale 10 agosto 1997
Unitą di monitoraggio per la BPL |
a) provvede alla ricezione delle
comunicazioni e delle documentazioni di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 120, e ne gestisce l'istruttoria:; |
| b) predispone la documentazione relativa ai Centri di
saggio da sottoporre ad esame della Commissione di coordinamento dei propri uffici; |
| c) provvede alle certificazioni dei Centri di saggio
conformemente ai pareri espressi dalla Commissione di coordinamento dei propri uffici |
d) dą attuazione alle disposizioni
previste dall'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 120; |
| e) agisce quale punto di contatto con le autoritą
dell'Unione Europea competenti per l'attuazione delle prescrizioni in materia di Buona
Prassi di Laboratorio. |
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