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| Direttiva 2001/27 che adegua al progresso tecnico
la direttiva 88/77 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
relative ai provvedimenti da prendere contro l'emissione di inquinanti gassosi e di
particolato prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione di
veicoli e l'emissione di inquinanti gassosi prodotti dai motori ad accensione comandata
alimentati con gas naturale o con gas di petrolio liquefatto destinati alla propulsione di
veicoli |
Direttiva 2001/27/CE della Commissione del 10 aprile
2001 che adegua al progresso tecnico la direttiva 88/77/CEE del Consiglio concernente il
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da prendere
contro l'emissione di inquinanti gassosi e di particolato prodotti dai motori ad
accensione spontanea destinati alla propulsione di veicoli e l'emissione di inquinanti
gassosi prodotti dai motori ad accensione comandata alimentati con gas naturale o con gas
di petrolio liquefatto destinati alla propulsione di veicoli
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 88/77/CEE del Consiglio, del 3 dicembre 1987, concernente il
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da prendere
contro l'emissione di inquinanti gassosi e di particolato prodotti dai motori ad
accensione spontanea destinati alla propulsione di veicoli e contro l'emissione di
inquinanti gassosi prodotti dai motori ad accensione comandata alimentati con gas naturale
o con gas di petrolio liquefatto destinati alla propulsione di veicoli(1), modificata da
ultimo dalla direttiva 1999/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(2), in
particolare l'articolo 4,
considerando quanto segue:
(1) La direttiva 88/77/CEE è una delle direttive particolari previste dal procedimento di
omologazione istituito dalla direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, sul
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli
a motore e dei loro rimorchi(3), modificata da ultimo dalla direttiva 2000/40/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio(4).
(2) La direttiva 1999/96/CE prevede nuovi cicli di prova sulle emissioni e prescrizioni
dirette a impedire l'uso di impianti di manipolazione e/o di strategie contraddittorie di
controllo delle emissioni. È ora opportuno rafforzare tali prescrizioni e fornire alle
autorità uno strumento che consenta loro di determinare se i motori utilizzano impianti
di manipolazione e/o strategie contraddittorie di controllo delle emissioni in condizioni
d'utilizzazione normali per manipolare le prestazioni del motore a detrimento del
controllo delle emissioni.
(3) È riconosciuto che i veicoli a gas possono costituire un'alternativa realistica e
benefica per l'ambiente ai veicoli diesel per quanto riguarda le emissioni di inquinanti
dell'aria. Pur essendo conformi ai limiti di emissione prescritti dalla direttiva
1999/96/CE, taluni motori a gas, in ragione delle loro caratteristiche, non rispondono ai
criteri di validità del ciclo di prova per quanto riguarda l'esattezza della risposta del
motore a gas ai cambiamenti di velocità, di coppia e di potenza richiesti dalla prova
European Transient Cycle (ETC). Per evitare la fissazione di una norma di progettazione
dei motori a gas, nel rispetto del principio della libertà di progettazione su cui si
basa il sistema dell'omologazione, e per contribuire a stimolare lo sviluppo del mercato
dei veicoli alimentati a gas, è opportuno consentire, per i soli motori a gas, una
modifica dei criteri statistici di valutazione della validità della prova di
omologazione. È opportuno riesaminare in futuro lo sviluppo della tecnologia dei motori a
gas per confermare o modificare questa concessione ai motori a gas.
(4) È opportuno ridefinire i combustibili di riferimento necessari per la prova dei
motori che utilizzano gas naturale allo scopo di prevedere la massima copertura in
relazione al fattore di spostamento >ISO_7>ë (>ISO_1>S>ISO_7>ë)
>ISO_1>dei combustibili gassosi di varia composizione disponibili sul mercato. È
altresì opportuno ridefinire i combustibili di riferimento necessari per la prova dei
motori che utilizzano gas di petrolio liquefatto, allo scopo, analogamente, di prevedere
la massima copertura dei combustibili disponibili sul mercato.
( (5) È opportuno apportare modificazioni tecniche ai metodi di misura e di campionamento
attualmente seguiti al fine di consentire l'omologazione CE dei veicoli e dei motori che
utilizzano l'etanolo.
(6) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per
l'adeguamento al progresso tecnico istituito dalla direttiva 70/156/CEE, |
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