logo.gif (10255 byte)

 

     

 Home || Alimenti || Ambiente ||  Attività || Novità Legislative || Informazioni

 

Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente
DEFINIZIONI E CAMPO D'APPLICAZIONE
6. Concetto di tutela dell'ambiente: nella presente disciplina la Commissione considera come diretta alla tutela dell'ambiente qualsiasi azione volta a portare rimedio o a prevenire un pregiudizio all'ambiente fisico o alle risorse naturali, o a promuovere l'utilizzazione razionale di tali risorse.
La Commissione considera quindi che anche le azioni in favore del risparmio energetico e quelle a favore delle fonti di energia rinnovabili rientrino nella categoria degli interventi per la tutela dell'ambiente. Con le prime si intendono in particolare le azioni che consentono alle imprese di ridurre il consumo dell'energia utilizzata nel ciclo di produzione. La messa a punto e la fabbricazione di macchine o di mezzi di trasporto che richiedano meno risorse naturali per funzionare non rientrano nella presente disciplina. Le azioni realizzate all'interno di stabilimenti o altri impianti produttivi per migliorare la sicurezza o l'igiene sono senz'altro importanti e possono eventualmente essere ammesse al beneficio di taluni aiuti, ma esulano dall'ambito della presente disciplina.
Principio dell'internalizzazione dei costi: il principio in base al quale le imprese devono includere nei loro costi di produzione l'insieme dei costi legati alla tutela dell'ambiente.
Principio: "chi inquina paga": il principio in base al quale i costi della lotta contro l'inquinamento devono essere sostenuti dall'inquinatore.
Inquinatore: chiunque degradi direttamente o indirettamente l'ambiente, ovvero crea le condizioni che portano alla sua degradazione(5).
Principio della veridicità dei prezzi: il principio in base al quale, nei prezzi delle merci e dei servizi, devono essere inclusi i costi esterni legati agli effetti negativi derivanti all'ambiente dalla loro produzione e commercializzazione.
Norma comunitaria: qualsiasi norma comunitaria obbligatoria che fissi i livelli di tutela ambientale da raggiungere e l'obbligo, fondato sul diritto comunitario, di utilizzare la migliore tecnologia disponibile non comportante costi eccessivi ("best available techniques" o BAT)(6).
Fonti di energia rinnovabili: le fonti rinnovabili non fossili (energia eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice, delle centrali idroelettriche) di capacità inferiore a 10 MW e della biomassa nelle sue diverse forme (prodotti dell'agricoltura e della silvicoltura, scarti vegetali provenienti dall'agricoltura, dalla silvicoltura e dall'industria alimentare, nonché cascami di legno e di sughero non trattati)(7).
Elettricità da fonti energetiche rinnovabili: l'elettricità prodotta da centrali alimentate esclusivamente con fonti energetiche rinnovabili, inclusa la quota di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili nelle centrali miste che usano fonti di energia convenzionali, in particolare a fini di riserva(8).
Imposte ambientali: "per essere considerato 'ambientale' un tributo dovrebbe avere una base imponibile che abbia manifesti effetti negativi sull'ambiente. Può peraltro essere considerato ambientale anche un tributo i cui effetti positivi sull'ambiente sono manifesti ma comunque chiaramente individuabili. In linea di principio, è compito specifico del singolo Stato membro dimostrare l'effetto ambientale stimato del tributo"(9).
7. Campo d'applicazione: la presente disciplina si applica agli aiuti(10) per la tutela dell'ambiente concessi in qualsiasi settore contemplato dal trattato CE, compresi quelli soggetti a norme comunitarie specifiche in materia di aiuti di Stato [industria siderurgica(11), cantieristica navale, industria automobilistica, fibre sintetiche, trasporti e pesca], ad eccezione di quelli rientranti nel campo d'applicazione degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo(12). Le disposizioni della presente disciplina si applicano ai settori della pesca e dell'acquacoltura, fatte salve le disposizioni contenute nel regolamento (CE) n. 2792/99 del Consiglio, del 17 dicembre 1993(13), che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali della Comunità nel settore della pesca, e quella delle linee direttrici per l'esame degli aiuti nazionali nel settore della pesca e dell'acquacoltura(14). Gli aiuti di Stato alla ricerca e allo sviluppo nel settore dell'ambiente sono soggetti alla disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca ed allo sviluppo(15). La Commissione è inoltre dell'avviso che gli aiuti alle attività di formazione nel settore dell'ambiente non presentino specificità tali da giustificare un trattamento distinto: essi verranno pertanto esaminati alla luce del regolamento (CE) n. 68/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, riguardante l'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione(16).
Per effetto dell'articolo 3 della decisione n. 2496/96/CECA della Commissione, del 18 dicembre 1996, recante norme comunitarie per gli aiuti a favore della siderurgia(17), gli aiuti per la tutela dell'ambiente concessi nel settore della siderurgia continueranno, fino alla scadenza del trattato CECA, ad essere esaminati in base alle disposizioni della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente pubblicata nella Gazzetta ufficiale C 72 del 10 marzo 1994.
Le disposizioni della presente disciplina non si applicano al settore dei "costi incagliati" ("stranded costs"), che formeranno oggetto di un testo normativo specifico(18).
La Commissione ricorda che in forza del regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore ("de minimis")(19), gli aiuti di importo non superiore a 100000 EUR, concessi alle imprese nell'arco di tre anni, non rientrano nelle disposizioni dell'articolo 87 del trattato. Tale regolamento non si applica tuttavia ai settori dell'agricoltura, della pesca, e dei trasporti, né ai settori contemplati dal trattato

 

sito certificato BOLLINO VERDE scud_v1.gif (444 byte)

Le normative

xt

serv.gif (6884 byte)
u
presa-diretta.gif (3944 byte)
q

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Home || Alimenti || Ambiente || Attività || Novità Legislative || Informazione

Copyright © Franz2000, Inc. All Rights Reserved. Franz2000®

www.inquinamento.com