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| Disciplina comunitaria degli aiuti di
Stato per la tutela dell'ambiente |
DEFINIZIONI E CAMPO D'APPLICAZIONE
6. Concetto di tutela dell'ambiente: nella presente disciplina la Commissione considera
come diretta alla tutela dell'ambiente qualsiasi azione volta a portare rimedio o a
prevenire un pregiudizio all'ambiente fisico o alle risorse naturali, o a promuovere
l'utilizzazione razionale di tali risorse.
La Commissione considera quindi che anche le azioni in favore del risparmio energetico e
quelle a favore delle fonti di energia rinnovabili rientrino nella categoria degli
interventi per la tutela dell'ambiente. Con le prime si intendono in particolare le azioni
che consentono alle imprese di ridurre il consumo dell'energia utilizzata nel ciclo di
produzione. La messa a punto e la fabbricazione di macchine o di mezzi di trasporto che
richiedano meno risorse naturali per funzionare non rientrano nella presente disciplina.
Le azioni realizzate all'interno di stabilimenti o altri impianti produttivi per
migliorare la sicurezza o l'igiene sono senz'altro importanti e possono eventualmente
essere ammesse al beneficio di taluni aiuti, ma esulano dall'ambito della presente
disciplina.
Principio dell'internalizzazione dei costi: il principio in base al quale le imprese
devono includere nei loro costi di produzione l'insieme dei costi legati alla tutela
dell'ambiente.
Principio: "chi inquina paga": il principio in base al quale i costi della lotta
contro l'inquinamento devono essere sostenuti dall'inquinatore.
Inquinatore: chiunque degradi direttamente o indirettamente l'ambiente, ovvero crea le
condizioni che portano alla sua degradazione(5).
Principio della veridicità dei prezzi: il principio in base al quale, nei prezzi delle
merci e dei servizi, devono essere inclusi i costi esterni legati agli effetti negativi
derivanti all'ambiente dalla loro produzione e commercializzazione.
Norma comunitaria: qualsiasi norma comunitaria obbligatoria che fissi i livelli di tutela
ambientale da raggiungere e l'obbligo, fondato sul diritto comunitario, di utilizzare la
migliore tecnologia disponibile non comportante costi eccessivi ("best available
techniques" o BAT)(6).
Fonti di energia rinnovabili: le fonti rinnovabili non fossili (energia eolica, solare,
geotermica, del moto ondoso, maremotrice, delle centrali idroelettriche) di capacità
inferiore a 10 MW e della biomassa nelle sue diverse forme (prodotti dell'agricoltura e
della silvicoltura, scarti vegetali provenienti dall'agricoltura, dalla silvicoltura e
dall'industria alimentare, nonché cascami di legno e di sughero non trattati)(7).
Elettricità da fonti energetiche rinnovabili: l'elettricità prodotta da centrali
alimentate esclusivamente con fonti energetiche rinnovabili, inclusa la quota di
elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili nelle centrali miste che usano
fonti di energia convenzionali, in particolare a fini di riserva(8).
Imposte ambientali: "per essere considerato 'ambientale' un tributo dovrebbe avere
una base imponibile che abbia manifesti effetti negativi sull'ambiente. Può peraltro
essere considerato ambientale anche un tributo i cui effetti positivi sull'ambiente sono
manifesti ma comunque chiaramente individuabili. In linea di principio, è compito
specifico del singolo Stato membro dimostrare l'effetto ambientale stimato del
tributo"(9).
7. Campo d'applicazione: la presente disciplina si applica agli aiuti(10) per la tutela
dell'ambiente concessi in qualsiasi settore contemplato dal trattato CE, compresi quelli
soggetti a norme comunitarie specifiche in materia di aiuti di Stato [industria
siderurgica(11), cantieristica navale, industria automobilistica, fibre sintetiche,
trasporti e pesca], ad eccezione di quelli rientranti nel campo d'applicazione degli
orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo(12). Le disposizioni
della presente disciplina si applicano ai settori della pesca e dell'acquacoltura, fatte
salve le disposizioni contenute nel regolamento (CE) n. 2792/99 del Consiglio, del 17
dicembre 1993(13), che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali della
Comunità nel settore della pesca, e quella delle linee direttrici per l'esame degli aiuti
nazionali nel settore della pesca e dell'acquacoltura(14). Gli aiuti di Stato alla ricerca
e allo sviluppo nel settore dell'ambiente sono soggetti alla disciplina comunitaria per
gli aiuti di Stato alla ricerca ed allo sviluppo(15). La Commissione è inoltre
dell'avviso che gli aiuti alle attività di formazione nel settore dell'ambiente non
presentino specificità tali da giustificare un trattamento distinto: essi verranno
pertanto esaminati alla luce del regolamento (CE) n. 68/2001 della Commissione, del 12
gennaio 2001, riguardante l'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti
destinati alla formazione(16).
Per effetto dell'articolo 3 della decisione n. 2496/96/CECA della Commissione, del 18
dicembre 1996, recante norme comunitarie per gli aiuti a favore della siderurgia(17), gli
aiuti per la tutela dell'ambiente concessi nel settore della siderurgia continueranno,
fino alla scadenza del trattato CECA, ad essere esaminati in base alle disposizioni della
disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente pubblicata nella
Gazzetta ufficiale C 72 del 10 marzo 1994.
Le disposizioni della presente disciplina non si applicano al settore dei "costi
incagliati" ("stranded costs"), che formeranno oggetto di un testo
normativo specifico(18).
La Commissione ricorda che in forza del regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del
12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli
aiuti d'importanza minore ("de minimis")(19), gli aiuti di importo non superiore
a 100000 EUR, concessi alle imprese nell'arco di tre anni, non rientrano nelle
disposizioni dell'articolo 87 del trattato. Tale regolamento non si applica tuttavia ai
settori dell'agricoltura, della pesca, e dei trasporti, né ai settori contemplati dal
trattato |
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