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| Risoluzione del Consiglio del 25 maggio
2000 relativa ad una rete comunitaria di organi nazionali per la risoluzione
extragiudiziale delle controversie in materia di consumo |
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
1. RILEVA il rapido sviluppo di nuove forme di commercializzazione di beni e servizi, in
particolare attraverso il commercio elettronico, e il conseguente aumento delle
transazioni transfrontaliere in materia di consumo che saranno oggetto di un ulteriore
incremento con l'introduzione dell'euro;
2. RIBADISCE il proprio interesse in merito al rafforzamento della fiducia dei consumatori
nel funzionamento del mercato interno nonché della loro capacità di approfittare
pienamente delle opportunità loro offerte da quest'ultimo;
3. RITIENE che a tal fine, oltre ad un migliore accesso alla giustizia, come previsto
anche dal Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999, si debbano promuovere a
livello nazionale e, nella forma adeguata, a livello comunitario, lo sviluppo di procedure
pratiche, efficaci e poco onerose per la risoluzione extragiudiziale delle controversie in
materia di consumo;
4. SOTTOLINEA che qualunque iniziativa dovrebbe:
- basarsi sulla partecipazione volontaria;
- non privare il consumatore del diritto di accesso ai tribunali come riconosciuto
nell'articolo 6, paragrafo 1, della convenzione europea dei diritti dell'uomo;
- non pregiudicare qualsiasi altro mezzo di ricorso amministrativo o giudiziario;
- tenere pienamente conto delle disposizioni giuridiche, delle tradizioni e delle prassi
nazionali, nonché della convenzione, del 27 settembre 1968, concernente la competenza
giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale;
- non pregiudicare la discussione in corso concernente la competenza giurisdizionale e
l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale;
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