|
| DECRETO 25 luglio 2001 Rettifica al
decreto 20 agosto 1999, concernente "Ampliamento delle normative e delle metodologie
tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo
l'amianto" |
| IL MINISTRO DELLA SANITA' di concerto
con IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE Visto il proprio decreto 20 agosto 1999,
recante tre specifici allegati, rispettivamente l'allegato 1, riguardante le disposizioni
relative agli interventi interessanti l'amianto a bordo delle navi, l'allegato 2,
l'utilizzazione di rivestimenti incapsulanti per il cemento amianto e l'allegato 3, la
scelta dei dispositivi di protezione individuale per le vie respiratorie; Rilevata la
necessita' di apportare alcune modifiche nel preambolo del decreto e all'interno degli
allegati 1 e 2; Considerato il decreto legislativo 19 novembre 1999, n. 528
"Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, recante
attuazione della direttiva n. 92/57/CEE in materia di prescrizioni minime di sicurezza e
di salute da osservare nei cantieri temporanei o mobili", in particolare la
sostituzione dell'art. 11, con i nuovi riferimenti riportati nell'art. 10 e nell'art. 3;
Ritenuto di dover apportare le necessarie modifiche ai suddetti allegati 1 e 2, al fine di
correggere gli errori ed adeguare il testo al decreto legislativo 19 novembre 1999, n.
528; Esperita la procedura di informazione prevista dalla direttiva comunitaria n.
98/34/CE, modificata dalla direttiva n. 98/48/CE; Decreta: |
| Art. 1. 1. Il testo del preambolo del citato decreto 20
agosto 1999, all'ultimo capoverso al posto di: "Esperita la procedura di informazione
prevista dalla direttiva comunitaria n. 98/84/CE che modifica la procedura istituita dalla
direttiva n. 83/189/CEE", leggasi: "Esperita la procedura di informazione
prevista dalla direttiva comunitaria n. 98/34/CE modificata dalla direttiva n.
98/48/CE". 2. Il testo dell'allegato 1 del citato decreto 20 agosto 1999, e' cosi'
modificato. Al penultimo capoverso della premessa di pag. 28 al posto di: "Per la
localizzazione e la classificazione dei ... si fa riferimento ai criteri generali di cui
al decreto ministeriale 6 settembre 1994, e alla tabella A) del presente decreto...",
leggasi: "Per la localizzazione e la classificazione dei ... si fa riferimento ai
criteri generali di cui al decreto ministeriale 6 settembre 1994. ..."; 3. Il testo
dell'allegato 2, pag. 33, punto 7 del citato decreto 20 agosto 1999, e' cosi' modificato,
al posto di: "La conformita' dei rivestimenti incapsulanti alle caratteristiche
prestazionali richieste nell'appendice 1 (punti 1, 2, 3 e 4).....", leggasi: "La
conformita' dei rivestimenti incapsulanti alle caratteristiche prestazionali richieste
nell'appendice 1 (punti 1, 2 e 3) ... ... ... ...". Aggiungasi dopo l'ultimo periodo
la seguente frase: "Nei confronti dei prodotti legittimamente fabbricati e/o immessi
in commercio negli altri Paesi dell'Unione europea ovvero in Paesi aderenti all'accordo
sullo spazio economico europeo, si intendono riconoscere le certificazioni rilasciate da
laboratori di tali Stati, accreditati in conformita' alla norma EN ISO IEC 17023, anche se
tali certificazioni vengono rilasciate sulla base di una normativa nazionale dei medesimi
Stati equivalente alla norma italiana.". 4. Il testo dell'allegato 2, pag. 33, punto
8 del citato decreto 20 agosto 1999, e' cosi' modificato, al posto di: "Il
committente dovra' dare comunicazione dei lavori all'organo di vigilanza competente per
territorio in quanto ricorrono le condizioni previste dall'art. 11, comma 1, lettera c)
del decreto legislativo n. 494/1996", leggasi: "Il committente dovra' dare
comunicazione dei lavori all'organo di vigilanza competente per territorio in quanto
ricorrono le condizioni sancite dall'art. 10, lettera a) del decreto legislativo n.
528/1999, in particolare il rimando al caso previsto dall'art. 3, comma 3, lettera b)
dello stesso decreto legislativo n. 528/1999.". Conseguentemente il diagramma di
flusso della tabella 2 di pag. 32, risulta cosi' modificato e corretto: nella parte
relativa al committente al posto della frase contenuta nella quarta icona: "Redige
notifica da inviare all'organo di vigilanza, art. 11/1C, decreto legislativo n.
494/1996", leggasi: "Redige notifica da inviare all'organo di vigilanza, art.
10/1a, decreto legislativo n. 528/1999"; nella parte relativa all'organo di vigilanza
al posto della frase contenuta nella seconda icona: "Riceve e controlla la notifica
dell'impresa che esegue la bonifica", leggasi: "Riceve e controlla la notifica
inviata dal committente prima dell'inizio dei lavori di bonifica". 5. Il testo
dell'allegato 2, pag. 34, appendice 1, punto 5 del citato decreto 20 agosto 1999, e' cosi'
modificato, al posto della prima riga dove e' scritto: "... ... norma UNI CEI GN
45015 ... ..", leggasi: "... ... norma UNI CEI EN 45014 ... ..". |
| Art. 2. 1. Il presente decreto sara' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 25 luglio 2001 |
| Il Ministro della sanita' Sirchia Il Ministro delle
attivita' produttive Marzano |
|
 |
 |
|
|
xt |
 |
|
| u |
 |
|
|