|
| DECRETO 6 agosto 2001 Recepimento delle
direttive n. 2001/35/CE, n. 2001/39/CE e n. 2001/48/CE e modifica del decreto del Ministro
della sanita' 19 maggio 2000, concernente i limiti massimi di residui di sostanze attive
dei prodotti fitosanitari tollerati nei prodotti destinati all'alimentazione. |
| IL MINISTRO DELLA SANITA' Vista la legge
30 aprile 1962, n. 283, ed in particolare l'art. 5, lettera h); Visti gli articoli 5,
ultimo comma, 6, lettere c), h) ed i), e 7, lettera c), della legge 23 dicembre 1978, n.
833; Visto l'art. 19 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che prevede l'adozione
con decreto del Ministro della sanita' di limiti massimi di residui di sostanze attive dei
prodotti fitosanitari; Visto il decreto del Ministro della sanita' 19 maggio 2000,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre 2000,
come integrato e modificato dai decreti del Ministro della sanita' 10 luglio 2000,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 217 del 16 settembre 2000, 3 gennaio 2001,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 34 del 10 febbraio 2001, 2 maggio 2001 e 8 giugno
2001, in corso di pubblicazione; Visti i decreti del Ministro della sanita' 23 dicembre
1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 30 dicembre 1992, e 30 luglio 1993,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 182 del 5 agosto 1993, concernenti, tra l'altro,
disposizioni circa il programma di controlli intesi a verificare il rispetto delle
quantita' massime di residui di sostanze dei presidi sanitari tollerate nei prodotti
destinati all'alimentazione, come modificati dal decreto 19 maggio 2000; Vista la
direttiva della Commissione n. 2001/35/CE dell'11 maggio 2001 che modifica gli allegati
della direttiva 90/642/CEE del Consiglio, che fissa le quantita' massime dei residui di
sostanze attive dei prodotti fitosanitari in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi
gli ortofrutticoli; Vista la direttiva della Commissione n. 2001/39/CE del 23 maggio 2001
che modifica gli allegati delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del
Consiglio che fissano le quantita' massime di residui di antiparassitari rispettivamente
sui e nei cereali, nei prodotti alimentari di origine animale e su e in alcuni prodotti di
origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli; Vista la direttiva della Commissione n.
2001/48/CE del 28 giugno 2001 che modifica gli allegati delle direttive 86/362/CE e
90/642/CE del Consiglio che fissano le quantita' massime di residui di antiparassitari
rispettivamente sui e nei cereali e su ed in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi
gli ortofrutticoli; Considerato di dover provvedere al recepimento della citata direttiva
n. 2001/35/CE con la quale l'Unione europea ha fissato limiti massimi di residui per
alcune combinazioni sostanza attiva/coltura al di sopra del limite inferiore di
determinazione analitica per clormequat, clorotalonil, dicofol ed endosulfan; Considerato
di dover provvedere al recepimento della citata direttiva n. 2001/39/CE con la quale sono
fissati limiti massimi di residui per l'azimsulfuron ed il prohexadione calcium, nuove
sostanze attive inscritte in allegato I della direttiva 91/414/CEE; Considerato di dover
provvedere al recepimento della citata direttiva 2001/48/CE con la quale sono stati
fissati limiti massimi per alcuni combinazioni sostanza attiva/coltura per azoxystrobin,
kresoxim metile e prorogati per l'acefate; Visto il parere favorevole della Commissione
consultiva per i prodotti fitosanitari di cui all'art. 20 del decreto legislativo del 17
marzo 1995, n. 194; Ritenuto di dover provvedere alla modifica del citato decreto del
Ministro della sanita' del 19 maggio 2000, e successive modifiche; |
| Art. 1. Campo di applicazione 1. Il presente decreto
stabilisce: a) i limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari
tollerate nei e sui: 1) prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli, di cui
all'allegato 1, parte A, del decreto del Ministro della sanita' 19 maggio 2000; 2)
cereali, di cui all'allegato 1, parte B, del decreto del Ministro della sanita' 19 maggio
2000; 3) altri prodotti vegetali, di cui all'allegato 1, parte C, del decreto del Ministro
della sanita' 19 maggio 2000; 4) prodotti di origine animale, di cui all'allegato 1, parte
D, del decreto del Ministro della sanita' 19 maggio 2000. |
| Art. 2. Limiti massimi di residui 1. Sui e nei prodotti
di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli, sui e nei cereali e su e negli altri
prodotti vegetali sono ammessi i limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti
fitosanitari di cui all'allegato 1, il quale modifica l'allegato 2 del decreto del
Ministro della sanita' 19 maggio 2000, come modificato e integrato dai decreti del
Ministro della sanita' 10 luglio 2000, 3 gennaio 2001, 2 maggio 2001 ed 8 giugno 2001. 2.
Sui e nei prodotti di origine animale sono ammessi i limiti massimi di residui di sostanze
attive dei prodotti fitosanitari di cui all'allegato 2, il quale integra l'allegato 3 del
decreto del Ministro della sanita' 19 maggio 2000, come modificato e integrato dai decreti
del Ministro della sanita' 10 luglio 2000, 3 gennaio 2001, 2 maggio 2001 ed 8 giugno 2001.
|
| Art. 3. Intervalli di sicurezza 1. Sono approvati gli
intervalli di sicurezza relativi alle sostanze attive dei prodotti fitosanitari di cui
all'allegato 3 del presente decreto, previsti dall'allegato 5 del decreto del Ministro
della sanita' 19 maggio 2000, come modificato ed integrato dai decreti del Ministro della
sanita' 10 luglio 2000, 3 gennaio 2001, 2 maggio 2001 ed 8 giugno 2001. |
| Art. 4. Disposizioni che permangono in vigore 1.
Rimangono in vigore le disposizioni di cui al decreto del Ministro della sanita' 19 maggio
2000, come modificato dai decreti del Ministro della sanita' 10 luglio 2000, 3 gennaio
2001, 2 maggio 2001 ed 8 giugno 2001, non modificate dal presente decreto. 2. I limiti
massimi di residuo relativi ad acefate, clormequat, clorotalonil, dicofol, endosulfan di
cui all'art. 2, si applicano a decorrere dal 1 luglio 2001. Il presente decreto sara'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore dal
giorno successivo alla sua pubblicazione. Roma, 6 agosto 2001 Il Ministro: Sirchia
Registrato alla Corte dei conti il 6 settembre 2001 Ufficio di controllo preventivo sui
Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6 Sanita', foglio n.
176 omessi gli allegati |
|
 |
 |
|
|
xt |
 |
|
| u |
 |
| q |
|