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| DECRETO 25 settembre 2001:Recepimento
della decisione della Commissione 2000/608/CE del 27 settembre 2000, sulle note
orientative per la valutazione del rischio di cui all'allegato III della direttiva
90/219/CEE sull'impiego confinato di microorganismi geneticamente modificati. |
| IL MINISTRO DELLA SALUTE Visto il decreto legislativo 12
aprile 2001, n. 206, recante attuazione della direttiva 98/81/CE che modifica la direttiva
90/219/CEE, concernente l'impiego confinato di microorganismi geneticamente modificati;
Visto in particolare l'art. 5, comma 2, che fa obbligo all'utilizzatore di procedere ad
una valutazione degli impieghi confinati di microorganismi geneticamente modificati
utilizzando almeno gli elementi di valutazione e la procedura di cui all'allegato III,
lettere A e B; Vista la decisione della Commissione 2000/608/CE del 27 settembre 2000
sulle note orientative per la valutazione del rischio di cui all'allegato III della
direttiva 90/219/CEE sull'impiego confinato di microorganismi geneticamente modificati; |
| Decreta: Art. 1. 1. In sede di valutazione degli
impieghi confinati di microorganismi geneticamente modificati ai sensi dell'art. 5 del
decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 206, si applicano, a complemento delle indicazioni
di cui all'allegato III, le note orientative per la valutazione del rischio riportate in
allegato. Il presente decreto sara' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 25 settembre 2001 Il Ministro:
Sirchia |
| Allegato NOTE
ORIENTATIVE PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CUI ALL'ALLEGATO III DELLA DIRETTIVA
90/219/CEE SULL'IMPIEGO CONFINATO DI MICROORGANISMI GENETICAMENTE MODIFICATI. |
| 1. Introduzione. Gli elementi per la
valutazione del rischio specificati nei paragrafi 1 e 2 dell'allegato III comprendono tra
l'altro la valutazione degli effetti potenzialmente nocivi per la salute umana e
l'ambiente. Sono ritenuti potenzialmente nocivi quegli effetti suscettibili di causare
malattie, vanificarne la profilassi o la terapia e promuovere l'insediamento e/o la
diffusione nell'ambiente di microorganismi che possono produrre effetti negativi su
popolazioni naturali o effetti dannosi in seguito al trasferimento di geni in altri
organismi. La valutazione comporta l'analisi dei rischi collegati agli effetti
potenzialmente nocivi per ciascuna attivita' ed inoltre la loro attribuzione a diverse
classi definite nell'art. 5, tenendo conto sia della natura che della portata delle
operazioni per stabilire quali sono le attrezzature di contenimento finale necessarie. Il
grado di rischio connesso agli impieghi confinati e ai processi di costruzione di
microorganismi geneticamente modificati (MGM) dipende dalla gravita' degli effetti
potenzialmente nocivi per la salute umana o l'ambiente e dalla possibilita' che questi
effetti si verifichino realmente. In sede di valutazione del rischio si considera
l'esposizione di soggetti umani o dell'ambiente agli MGM durante, le normali operazioni
svolte in una struttura di impiego confinato o in caso di dispersione accidentale
nell'ambiente. Il livello di classificazione definito mediante la valutazione del rischio
determina i requisiti relativi al contenimento per le attivita' connesse agli MGM,
conformemente all'allegato IV. |
| 2. Valutazione del rischio. L'intero
processo di valutazione del rischio e' costituito da due procedure descritte qui di
seguito. 2.1. Procedura 1. Identificazione delle caratteristiche potenzialmente nocive
(rischio) dell'MGM e attribuzione dell'MGM ad una classe iniziale (classi da 1 a 4) che
tenga conto della gravita' dei potenziali effetti nocivi. E Valutazione della probabilita'
con cui gli effetti nocivi possono verificarsi in funzione dell'esposizione (sia di
soggetti umani che dell'ambiente), tenendo conto della natura e della portata del lavoro
svolto in presenza di misure di contenimento adeguate per la classe iniziale attribuita
all'MGM. 2.2. Procedura 2. Classificazione definitiva e determinazione definitiva delle
relative misure di contenimento necessarie per l'attivita' in questione. Conferma
dell'adeguatezza della classificazione e delle misure di contenimento definitive mediante
la ripetizione della procedura 1. |
| 3. Procedura 1. 3.1. Identificazione
delle caratteristiche nocive (rischio) dell'MGM. Il processo di valutazione del rischio
implica l'identificazione di tutte le caratteristiche potenzialmente nocive dell'MGM
dovute alla modificazione genetica o ad eventuali cambiamenti delle caratteristiche
tipiche degli organismi riceventi. Occorre definire le caratteristiche potenzialmente
nocive associate all'MGM esaminando l'organismo ricevente, l'organismo donatore, le
caratteristiche e l'ubicazione del materiale genetico inserito ed eventuali vettori. E
sottolineare che la modificazione genetica di un microorganismo puo' influire sulla sua
capacita' di causare danni alla salute umana e all'ambiente. Le modificazioni genetiche
possono infatti diminuire o aumentare o lasciare inalterato il potenziale dannoso di un
MGM. 3.2. Aspetti da esaminare, se di pertinenza: 3.2.1. Organismo ricevente:
patogenicita' e virulenza, infettivita', allergenicita', tossicita' e possibilita' di
fungere da vettori di agenti patogeni; natura dei vettori indigeni e degli agenti
avventizi laddove sussiste il rischio di una mobilizzazione del materiale genetico
inserito; frequenza della mobilizzazione; natura e stabilita' delle eventuali mutazioni
disabilitanti; eventuali modificazioni genetiche precedenti; gamma degli organismi ospiti
(se di pertinenza); eventuali tratti fisiologici significativi che potrebbero essere
alterati nell'MGM finale o relativa stabilita', se di pertinenza; habitat naturale e
distribuzione geografica; partecipazione significativa in processi ambientali naturali (ad
es. fissazione dell'azoto, regolazione del pH); interazione con altri organismi
nell'ambiente ed effetti su di essi (incluse le eventuali caratteristiche di
competitivita', patogenicita' o simbiosi); capacita' di formare strutture di sopravvivenza
(ad es. spore o sclerozi). 3.2.2. Organismo donatore (per esperimenti di fusione o
esperimenti "shttgun" dove l'inserto non e' ben caratterizzato): patogenicita' e
virulenza, infettivita', tossicita' e possibilita' di fungere da vettori di agenti
patogeni; natura dei vettori indigeni: sequenza; frequenza di mobilizzazione e
specificita'; presenza di geni che conferiscono resistenza a sostanze antimicrobiche
compresi gli antibiotici; gamma degli organismi ospiti; altri tratti fisiologici di
rilievo. 3.2.3. Inserto: identita' e funzioni specifiche dell'inserto (geni); livello di
espressione del materiale genetico inserito; origine del materiale genetico, identita'
dell'organismo o degli organismi donatori e loro caratteristiche, se del caso; storia di
eventuali modificazioni genetiche precedenti; ubicazione del materiale genetico inserito
(possibilita' di attivazione/disattivazione di geni dell'organismo ospite a seguito
dell'inserzione). 3.2.4. Vettore: natura e origine del vettore; struttura e quantita'
dell'acido nucleico del vettore e/o del donatore che rimane nel costrutto finale del
microorganismo modificato; frequenza di mobilizzazione del vettore inserito (se presente
nell'MGM finale) e/o capacita' di trasferimento di materiale genetico. 3.2.5. MGM
ottenuto: 3.2.5.1. Considerazioni in materia di salute umana: effetti tossici o
allergenici attesi correlati all'MGM e/o ai suoi prodotti metabolici; confronto della
patogenicita' dell'MGM con quella del ricevente oppure, se del caso, dell'organismo
parentale; capacita' di colonizzazione attesa; possibilita' che il microorganismo sia
patogeno per soggetti umani immunocompetenti; malattie provocate dall'MGM e meccanismi di
trasmissione; livello di invasivita' e virulenza; dose infettiva; possibili cambiamenti
della via di infezione o della specificita' tissutale; possibilita' di sopravvivenza
dell'MGM al di fuori di un organismo umano; stabilita' biologica; spettro di resistenze
agli antibiotici; allergenicita'; tossinogenicita'; disponibilita' di terapie e misure
profilattiche adeguate. 3.2.5.2. Considerazioni in materia di ambiente: ecosistemi nei
quali il microorganismo in questione potrebbe essere involontariamente rilasciato dalla
struttura di impiego confinato; attesa circa la capacita' di sopravvivenza e
moltiplicazione e la portata della disseminazione del microorganismo modificato negli
ecosistemi identificati; anticipazione delle conseguenze dell'interazione tra il
microorganismo modificato e gli organismi o i microorganismi che potrebbero entrare in
contatto in caso di immissione accidentale nell'ambiente; effetti noti o prevedibili sulle
piante e sugli animali quali patogenicita', tossicita', allergenicita', trasmissione di
agenti patogeni, modificazione nella resistenza agli antibiotici, alterazione del tropismo
o della specificita' per organismi ospiti, colonizzazione; coinvolgimento noto o
prevedibile in processi biogeochimici. 3.3. Classificazione iniziale dell'MGM. I paragrafi
da 3 a 5 dell'allegato III specificano che la prima fase del processo di valutazione del
rischio di un MGM e' l'identificazione delle sue potenziali caratteristiche nocive e una
prima classificazione mediante l'identificazione dei rischi associati al ricevente,
all'organismo donatore se di pertinenza, al vettore e all'eventuale insetto. A tale scopo
puo' essere utile tenere conto delle caratteristiche generali specificate per la classe 1
al paragrafo 4 dell'allegato III e degli opportuni schemi di classificazione aggiornati
nazionali e internazionali (inclusa la direttiva 90/679/CEE - Gazzetta Ufficiale L 374 del
31 dicembre 1990, pag. 1 - e le sue successive modifiche). Le corrispondenti misure di
contenimento e le altre misure di protezione specificate nell'allegato IV possono fungere
da riferimento per stabilire se occorrono provvedimenti piu' severi di contenimento e
protezione per limitare gli effetti nocivi identificati. Per stabilire il livello di
rischio dei danni dovuti alle proprieta' nocive dell'MGM occorre valutare la gravita' del
danno e le altre caratteristiche biologiche (ad esempio le mutazioni disabilitanti)
suscettibili di limitarne la probabilita'. La gravita' degli effetti nocivi deve essere
stimata a prescindere dalla probabilita' con cui essi si potrebbero verificare realmente.
Per determinare la gravita' dei possibili danni occorre valutare le eventuali conseguenze
e non la probabilita' del verificarsi del danno. Ad esempio, nel caso di un agente
patogeno occorre stimare la gravita' della malattia partendo dal presupposto che la specie
suscettibile e' stata effettivamente infettata. L'attribuzione dell'MGM ad una classe
iniziale implica una valutazione della gravita' in questo senso. Gli schemi di
classificazione, come quello contenuto nella direttiva 90/679/CEE, tengono conto della
gravita' delle conseguenze. Tuttavia molti schemi sono basati solo su considerazioni
relative o alla salute umana o all'ambiente. Occorre dunque valutare la gravita' degli
effetti nocivi dell'MGM in questione tenendo conto delle due dimensioni. 3.4. Valutazione
della probabilita' con cui gli effetti nocivi possono verificarsi. Gli elementi
fondamentali che determinano il grado di probabilita' con cui un evento dannoso si
verifica sono il livello e la natura dell'esposizione di soggetti umani o dell'ambiente ad
un determinato MGM. In molti casi l'esposizione e' di importanza fondamentale ai fini
della valutazione del rischio, poiche' spesso determina se un effetto nocivo possa o meno
verificarsi. La probabilita' di esposizione di soggetti umani o dell'ambiente all'MGM in
questione dipende dal tipo di operazioni effettuate (ad esempio la portata di tali
operazioni) con le condizioni di contenimento corrispondenti alla classificazione iniziale
conformemente ai paragrafi 5 e 6 applicate nel corso delle attivita'. Il paragrafo 7,
punti ti) e in) dell'allegato III specifica quali aspetti delle attivita' devono essere
presi in considerazione in sede di classificazione definitiva e scelta delle misure di
protezione. Occorre inoltre valutare la natura e la portata dell'attivita' per poter
stimare la probabilita' di un'esposizione di soggetti umani o dell'ambiente al
microorganismo in questione, senza dimenticare che tali elementi influiscono anche sulla
scelta delle procedure di gestione del rischio. Gli elementi delle operazioni che
potrebbero influire sulla valutazione del rischio e che dovrebbero dunque essere presi in
considerazione riguardano anche le attivita' vere e proprie da svolgere, le pratiche di
lavoro e il tipo e la portata delle misure di contenimento utilizzate. La valutazione
dovrebbe tenere conto in particolare del problema relativo allo smaltimento dei rifiuti e
degli effluenti. Se opportuno, occorre applicare le misure di sicurezza necessarie per
proteggere la salute umana e l'ambiente. 3.4.1. Natura delle attivita' da svolgere. Il
grado di rischio e l'adozione di misure di protezione per ridurre tale rischio ad un
livello adeguato dipendono dalla natura delle attivita' da svolgere, poiche' esse
determinano l'esposizione di soggetti umani e dell'ambiente al rischio e dunque la
possibilita' che si verifichi un danno. In funzione della natura delle attivita' da
svolgere viene utilizzata una delle tabelle specificate nell'allegato IV che definiscono
le misure adeguate di contenimento e di protezione. In pratica, per i lavori svolti in
laboratorio, dove l'influenza delle procedure standard sull'esposizione e' ben nota, e'
improbabile che venga richiesta una valutazione dettagliata del rischio di ogni singola
procedura, a meno che non si utilizzi un organismo estremamente pericoloso. Tuttavia
potrebbero essere necessarie considerazioni piu' specifiche per procedure non rutinarie o
per procedure che potrebbero avere implicazioni significative per il livello di rischio,
per esempio in caso di processi in cui viene generato aerosol. 3.4.2. Concentrazione e
portata. La densita' di una coltura puo' comportare il rischio di esposizione ad alte
concentrazioni di un MGM in particolare, soprattutto nelle fasi a valle di un processo.
Occorre dunque valutare attentamente gli effetti della concentrazione dell'MGM sulla
probabilita' di un evento dannoso. Anche la portata delle operazioni e' un fattore da
considerare in sede di valutazione del rischio. Tale fattore puo' essere espresso in
termini di volume assoluto di un'unica operazione oppure in termini di frequenza di un
determinato processo ripetitivo, poiche' entrambi possono concorrere ad aumentare la
possibilita' di esposizione se dovessero fallire le misure di contenimento e protezione e
dunque influire sulla probabilita' del verificarsi di un evento dannoso. Sebbene le
operazioni su vasta scala non comportino necessariamente un livello di rischio piu'
elevato, esse potrebbero comunque aumentare la possibilita' di esposizione sia in termini
di numero di soggetti umani che di quantita' di esposizione dell'ambiente in caso di
cattivo funzionamento delle misure di contenimento. Sulla base della portata delle
operazioni si sceglie dall'allegato IV la tabella che risulta essere piu' adeguata per
l'applicazione delle misure di contenimento e protezione. 3.4.3. Condizioni relative alle
colture. In molte attivita' ad impiego confinato le colture sono mantenute in ambiente
rigorosamente controllato per proteggere il lavoro svolto, tuttavia il tipo e la
configurazione dei contenitori o di altre attrezzature utilizzate per la crescita delle
colture influisce sul grado di rischio per la salute umana e l'ambiente. Utilizzando
contenitori per la fermentazione sigillati ed estremamente sofisticati si possono ridurre
significativamente sia l'esposizione, sia i rischi collegati alla manipolazione di MGM. E'
importante anche prendere in considerazione il grado di affidabilita' oppure l'incidenza
di possibili anomalie delle attrezzature, poiche' eventuali disfunzioni potrebbero
comportare alti livelli di esposizione a MGM dannosi. Possono essere prescritte ulteriori
misure di contenimento quando la probabilita' di eventuali disfunzioni e' elevata. Le
procedure operative standard relative al personale che svolge lavori a contatto con le
colture di MGM, quali la centrifuga o la sonicazione, hanno una notevole influenza
sull'efficacia delle misure di contenimento utilizzate. Quando le condizioni delle colture
fungono da misure di contenimento fisico anche le misure biologiche e chimiche utilizzate
per proteggere i lavori svolti in laboratorio possono contribuire in maniera significativa
al rafforzamento delle misure di contenimento. Una possibile misura biologica di
contenimento e' l'uso di mutanti auxotrofi per i quali occorrono fattori di crescita
specifici. Esempi di misure di contenimento chimico sono le soluzioni disinfettanti
mantenute in sistemi di drenaggio. Conformemente al paragrafo 7, punto i) dell'allegato
III occorre esaminare le caratteristiche dell'ambiente potenzialmente esposto e la
gravita' dei possibili effetti per valutare la possibilita' che si verifichino effetti
nocivi e la loro gravita'. L'intensita' e la natura dell'esposizione dell'ambiente e
l'eventuale presenza di bioti che possono subire effetti negativi se esposti all'MGM in
questione sono elementi ambientali importanti. Occorre tenere in considerazione anche i
fattori elencati qui di seguito, se di pertinenza, quando si valuta come le
caratteristiche dell'ambiente ricevente possono influire sulla probabilita' del
verificarsi dell'effetto potenzialmente nocivo e dunque sul livello di rischio e sulla
scelta delle misure di protezione. 3.4.3.1. Ambiente potenzialmente esposto. Nella maggior
parte dei casi l'ambiente potenzialmente esposto si limita probabilmente all'ambiente di
lavoro e all'area immediatamente circostante all'impianto. Tuttavia, in funzione delle
caratteristiche specifiche dell'impiego confinato e dell'impianto in cui si svolgono i
lavori potrebbe essere necessario prendere in considerazione un ambiente piu' vasto. La
portata dell'esposizione dell'ambiente puo' dipendere dalla natura e dalla portata
dell'attivita' svolta, ma occorre tenere in considerazione anche tutte le possibili
modalita' di trasmissione nell'ambiente circostante. In questo caso potrebbe trattarsi di
modalita' fisiche (tubature di scarico locali, corsi d'acqua, smaltimento dei rifiuti,
movimenti delle correnti d'aria) e vettori biologici (movimento di animali e insetti
infettati). 3.4.3.2. Presenza di specie suscettibili. La possibilita' che si verifichi
effettivamente un danno dipende anche dall'eventuale presenza di specie suscettibili
nell'ambiente potenzialmente esposto, compresi soggetti umani, animali o piante. 3.4.3.3.
Ambiente favorevole alla sopravvivenza dell'MGM. La possibilita' che l'MGM possa
sopravvivere e continuare a mantenersi nell'ambiente e' un fattore determinante in sede di
valutazione del rischio. La possibilita' che si verifichi un danno e' significativamente
ridotta se un MGM non puo' sopravvivere nell'ambiente al quale potrebbe accedere. 3.4.3.4.
Effetti sull'ambiente fisico. Occorre valutare anche gli effetti dannosi diretti connessi
a un MGM e gli effetti dannosi indiretti dovuti ad un'alterazione significativa delle
caratteristiche fisico-chimiche e/o dell'equilibrio ecologico delle componenti del suolo o
dell'acqua nell'ambiente esposto. |
| 4. Procedura 2. 4.1. Classificazione definitiva e
determinazione delle misure di contenimento. Una volta esaminate tutte le potenziali
caratteristiche dannose in termini di gravita' e di probabilita', tenendo in debita
considerazione gli effetti delle misure di contenimento e di protezione indicate nella
classificazione iniziale dell'organismo ricevente, si puo' procedere alla classificazione
definitiva e alla determinazione delle misure di contenimento per l'MGM in questione. Per
classificare l'MGM e determinare le relative misure di confinamento in via definitiva
occorre rivedere la classificazione iniziale per stabilirne la correttezza, tenendo
presente le attivita' e le caratteristiche delle operazioni proposte. Un confronto tra la
classificazione iniziale e le relative misure di contenimento da un lato e la classe e le
misure di contenimento definitive dall'altro puo' dare tre risultati differenti: si
constatano effetti negativi che non sono stati presi adeguatamente in considerazione nella
classificazione iniziale e che non sarebbero opportunamente limitati dalle misure di
contenimento provvisorie stabilite con la procedura 1. Occorre dunque applicare ulteriori
misure di contenimento e possibilmente rivedere la classificazione dell'attivita'; la
classificazione iniziale era corretta e le misure di contenimento che ne derivano sono
adatte a prevenire o minimizzare i danni alla salute umana o all'ambiente; la
classificazione iniziale e' di livello superiore rispetto a quanto necessario per
l'attivita' svolta e di conseguenza sarebbe opportuno utilizzare una classificazione
inferiore con relative condizioni di contenimento. 4.2. Conferma dell'adeguatezza delle
misure di contenimento definitive. Una volta stabilite la classificazione e le condizioni
di contenimento definitive, occorre rivalutare il livello dell'esposizione di soggetti
umani e dell'ambiente (procedura 1). Ne dovrebbe risultare una conferma
dell'accettabilita' del grado di probabilita' degli effetti nocivi vista la natura e la
portata delle operazioni e le condizioni di contenimento proposte. A questo punto il
processo di valutazione del rischio e' concluso. Conformemente all'art. 6, paragrafo 2
della direttiva, se la natura o la portata dei lavori da svolgere cambiano in misura
significativa, oppure se sono disponibili nuovi dati scientifici o tecnici tali da
inficiare la valutazione del rischio iniziale, quest'ultima deve essere rivista alla luce
dei cambiamenti subentrati. Per tutelare la salute umana e l'ambiente occorre modificare
immediatamente le condizioni di contenimento in base all'esito della nuova valutazione del
rischio. La classificazione e le misure di contenimento e protezione che, a seguito della
valutazione del rischio sono ritenute necessarie per contenere in misura adeguata l'MGM
durante le operazioni proposte, consentono di classificare 1, attivita' di impiego
confinato in quattro classi. L'allegato IV della direttiva specifica le misure di
contenimento e di protezione per ciascuna classe di impiego confinato. Dalla
classificazione delle attivita' di impiego confinato relative agli MGM dipendono anche i
requisiti di carattere amministrativo. In caso di dubbio relativamente alla
classificazione definitiva e alle condizioni di contenimento e' consigliabile contattare
l'autorita' competente. |
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