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| Regolamento CEE/UE n° 2092 del
24/06/1991 |
1.Il presente regolamento è applicabile ai prodotti
sotto indicati, nella misura in cui rechino o siano destinati a recare indicazioni
concernenti il metodo di produzione biologico:
a) i prodotti agricoli vegetali non trasformati; inoltre, gli animali e i prodotti animali
non trasformati, nella misura in cui siano state introdotte, negli allegati I e III, norme
di base sulla produzione e le correlative norme specifiche di controllo;
b) i prodotti destinati all'alimentazione umana composti essenzialmente da uno o più
ingredienti di origine vegetale; inoltre, a decorrere dall'adozione delle disposizioni di
cui alla lettera a) per la produzione animale, i prodotti destinati all'alimentazione
umana contenenti ingredienti di origine animale.
2. Anteriormente al 30 giugno 1995 la Commissione presenta una proposta riguardante i
principi e le misure specifiche di controllo applicabili alla produzione biologica degli
animali, dei prodotti animali no trasformati e dei prodotti destinati all'alimentazione
umana contenenti ingredienti di origine animale.
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