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Legge ordinaria del Parlamento n° 128
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI SUI PROCEDIMENTI PER L'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI COMUNITARI
Art. 1. - Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie.
Art. 2. - Criteri e princģpi direttivi generali della delega legislativa.
Art. 3. - Pubblicazione di avviso per l'attuazione di direttive.
Art. 4. - Delega al Governo per l'esecuzione delle sentenze della Corte di giustizia delle Comunitą europee.
Art. 5. - Attuazione di direttive comunitarie con regolamento autorizzato.
Art. 6. - Attuazione di direttive comunitarie in via regolamentare o amministrativa.
Art. 7. - Oneri relativi a prestazioni e controlli.
Art. 8. - Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie.
Art. 9. - Disciplina sanzionatoria per le violazioni del regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio.
Art. 10. - Riordinamento normativo nelle materie interessate dalle direttive comunitarie.
Art. 11. - Requisiti per la partecipazione alle gare e alle aggiudicazioni per appalti e forniture.
Art. 12. - Marcatura CE.
Art. 13. - Modifiche alla legge 9 marzo 1989, n. 86, alla legge 16 aprile 1987, n. 183, e alla legge 6 febbraio 1996, n. 52.
Art. 14. - Comunicazione alle Camere dei progetti di atti comunitari.
Art. 15. - Modifiche al decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483, recante disposizioni urgenti in materia di elezioni al Parlamento europeo.
Art. 16. - Modifiche alla legge 27 marzo 1992, n. 257, recante norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto.
TITOLO II - DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO DIRETTO, CRITERI SPECIALI DI DELEGA LEGISLATIVA E PER L'EMANAZIONE DI REGOLAMENTO
Art. 17. - Tutela delle acque dall'inquinamento.
Art. 18. - Princģpi e criteri per l'attuazione della direttiva 96/82/CE del Consiglio, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose.
Art. 19. - Princģpi e criteri per l'attuazione della direttiva 95/60/CE del Consiglio, sulla marcatura dei gasoli e del petrolio lampante.
Art. 20. - Direttiva 96/59/CE del Consiglio, concernente lo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili: criteri di delega.
Art. 21. - Direttiva 96/61/CE del Consiglio, sulla prevenzione e riduzione dell'inquinamento.
Art. 22. - Adeguamento alla normativa dell'Unione europea di norme disciplinanti il regime di proprietą degli aeromobili, la navigazione aerea, l'esercizio di imprese di lavoro aereo e le scuole di pilotaggio.
Art. 23. - Inchieste su incidenti e inconvenienti nel settore dell'aviazione civile: criteri di delega.
Art. 24. - Libero accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti.
Art. 25. - Sanzioni per le violazioni delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318.
Art. 26. - Disposizioni sulla Farmacopea europea.
Art. 27. - Modifiche al decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107, di attuazione delle direttive 88/388/CEE e 91/71/CEE, relative agli aromi destinati ad essere impiegati nei prodotti alimentari e ai materiali di base per la loro preparazione.
Art. 28. - Etichettatura dei prodotti cosmetici.
Art. 29. - Organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi: norme di adempimento diretto e criteri di delega.
Art. 30. - Trasporto di merci pericolose per ferrovia: criteri di delega.
Art. 31. - Emissione di segnali televisivi.
Art. 32. - Ascensori.
Art. 33. - Imprese finanziarie: criteri di delega.
Art. 34. - Trasferimenti valutari all'estero dei compensi di mediazione.
Art. 35. - Sistemi di indennizzo degli investitori: criteri di delega.
Art. 36. - Norme per il mercato dell'energia elettrica.
Art. 37. - Modifiche del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.
Art. 38. - Classificazione, imballaggio ed etichettatura dei preparati pericolosi.
Art. 39. - Organizzazione dei controlli ufficiali e modalitą di riconoscimento di stabilimenti e intermediari nel settore dell'alimentazione animale: criteri di delega.
Art. 40. - Organizzazioni dei produttori nel settore ortofrutticolo.
Art. 41. - Tutela dell'acquirente per taluni aspetti dei contratti di godimento a tempo parziale dei beni immobili: criteri di delega.
Art. 42. - Titoli e marchi di identificazione dei metalli preziosi: criteri di delega.
Art. 43. - Tutela giuridica delle banche di dati.
Art. 44. - Disciplina della utilizzazione e della commercializzazione delle acque minerali naturali.
Art. 45. - Prodotti tessili.
Art. 46. - Norme tecniche di sicurezza e disposizioni di carattere costruttivo concernenti le macchine, i componenti di sicurezza ed altri prodotti industriali.
Art. 47. - Attuazione della direttiva 95/58/CE in materia di indicazione dei prezzi dei prodotti ai fini della protezione dei consumatori.
Art. 48. - Prodotti alimentari.
Art. 49. - Paste farcite con carne.
Art. 50. - Protezione dei giovani sul lavoro: criteri di delega.
Art. 51. - Protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione ad agenti biologici durante il lavoro e prescrizioni minime di sicurezza e salute per il lavoro a bordo delle navi da pesca: criteri di delega.
Art. 52. - Disposizioni sul miele.
Art. 53. - Controlli e vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari.
Art. 54. - Soppressione dell'estensione della disciplina sull'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi di insolvenza determinata dall'obbligo di rimborsare aiuti di Stato in base a decisioni comunitarie.
Art. 55. - Modificazioni al decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508.
Art. 56. - Integrazione del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, che attua le direttive 89/662/CEE e 90/425/CEE.
Art. 57. - Modifica della legge comunitaria 1991.
ALLEGATO A
ALLEGATO B
ALLEGATO C
ALLEGATO D
ALLEGATO E

 

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Le normative

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