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| D.M. n. 350 del 8/9/1999
:Regolamento recante norme per l'individuazione dei prodotti tradizionali di cui
all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173. |
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Finalità ed ambito d'applicazione
Ai fini del presente decreto sono considerati prodotti agroalimentari tradizionali quelli
le cui metodiche di lavorazione, conservazione e stagionatura risultano consolidate nel
tempo.
Per l'individuazione dei prodotti agroalimentari tradizionali le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano accertano che le suddette metodiche sono praticate sul
proprio territorio in maniera omogenea e secondo regole tradizionali e protratte nel
tempo, comunque per un periodo non inferiore ai venticinque anni.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicate e' stato redatto dall'amministrazione competente per
materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e
sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle
quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
Il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante il conferimento alle regioni delle
funzioni
amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione
centrale, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 giugno 1997, n. 129.
Il testo dell'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, e' il
seguente:
"1. Per l'individuazione dei ''prodotti tradizionali'', le procedure delle metodiche
di lavorazione, conservazione e stagionatura il cui uso risulta consolidato dal tempo,
sono pubblicate con decreto del Ministro per le politiche agricole, d'intesa con il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla suddetta
pubblicazione predispongono, con propri atti, l'elenco dei ''prodotti
tradizionali''".
Il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, recante "Attuazione delle direttive
93/43/CEE e 96/3/CE concernenti l'igiene dei prodotti alimentari", e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 13 giugno 1997, n. 136.
Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1998, n. 400 (Disciplina
dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), e'
il seguente: "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle
materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la
legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di
più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed
interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal
Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima
della loro emanazione".
Art. 2.
Elenchi regionali e provinciali dei prodotti agroalimentari tradizionali
Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, predispongono gli elenchi
regionali o provinciali dei propri prodotti agroalimentari tradizionali.
Negli elenchi di cui al comma 1 devono essere indicate, per ogni prodotto, le seguenti
informazioni:
nome del prodotto;caratteristiche del prodotto e metodiche di lavorazione, conservazione e
stagionatura consolidate nel tempo in base agli usi locali, uniformi e costanti, anche
raccolti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti
per territorio;materiali e attrezzature specifiche utilizzati per la preparazione, il
condizionamento o l'imballaggio dei prodotti;
descrizione dei locali di lavorazione, conservazione e stagionatura.
Le regioni e le province autonome inviano gli elenchi ed i successivi aggiornamenti al
Ministero per le politiche agricole che provvede al loro inserimento nell'elenco nazionale
di cui all'articolo 3.
Art. 3.
Elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali
E' istituito presso il Ministero per le politiche agricole l'elenco nazionale dei prodotti
agroalimentari tradizionali.
L'elenco e' formato dai prodotti definiti tradizionali dalle regioni e dalle province
autonome di Trento e di Bolzano ed inseritinei rispettivi elenchi.
Il Ministero per le politiche agricole cura la pubblicazione annuale dell'elenco,
promuovendone la conoscenza a livello nazionale ed estero, nell'ambito delle funzioni ad
esso attribuite ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 4 giugno 1997,
n. 143.
Nota all'art. 3:
Il testo dell'art. 2, comma 3, del citato decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, e' il
seguente:
"3. Spettano al Ministero i compiti di riconoscimento e di sostegno delle unioni,
delle associazioni nazionali e degli organismi nazionali di certificazione; spettano,
altresì, i compiti relativi: agli accordi interprofessionali di dimensione nazionale;
alla dichiarazione di eccezionali avversità atmosferiche; alla prevenzione e repressione
delle frodi nella preparazione e nel commercio dei prodotti agroalimentari e ad uso
agrario; alla raccolta, elaborazione e diffusione di dati e informazioni a livello
nazionale, ai fini del sistema statistico nazionale e del rispetto degli obblighi
comunitari".
Art. 4.
Accesso alle deroghe
Per i prodotti tradizionali iscritti negli elenchi regionali o provinciali per i quali
risulti necessario accedere alle deroghe previste dall'articolo 8, comma 2, del decreto
legislativo n. 173 del 1998, le regioni e le province autonome inviano al Ministero per le
politiche agricole, per ciascun prodotto interessato, gli elementi relativi alle procedure
operative in grado di assicurare uno stato soddisfacente di igiene e disinfezione dei
materiali di contatto e dei locali nei quali si svolgono le attività produttive,
salvaguardando le caratteristiche di tipicità, salubrità e sicurezza del prodotto, in
particolare per quanto attiene la necessità di preservare la flora specifica.
Il Ministero per le politiche agricole trasmette al Ministero della sanità ed al
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la documentazione regionale di
cui al comma 1, per l'emissione del provvedimento di deroga in conformità con le
disposizioni comunitarie concernenti l'igiene degli alimenti, ai sensi dell'articolo 8,
comma 2, del decreto legislativo n. 173 del 1998.
Copia del provvedimento di deroga, di cui al comma 2, e' trasmesso dal Ministero della
sanità al Ministero per le politiche agricole, per la comunicazione alla regione o
provincia autonoma competente, nonché per l'annotazione nell'elenco nazionale a margine
del prodotto interessato.
Nota all'art. 4:
Il testo dell'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, e' il
seguente:
"2. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro per le
politiche agricole e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
sono definite le deroghe, relative ai ''prodotti tradizionali'' di cui al comma 1,
riguardanti l'igiene degli alimenti, consentite dalla regolamentazione comunitaria".
Il presente decreto, munito dal sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 8 settembre 1999
Il Ministro: De Castro
Visto, il Guardasigilli: Di Liberto |
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