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| DECRETO DEL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE 7 gennaio 2003, n.2:Regolamento di attuazione della legge regionale
27 maggio 2002, n. 18 Norme per l'introduzione dei prodotti biologici, tipici e
tradizionali nelle mense pubbliche e programmi di educazione alimentare nella Regione
Toscana. |
| IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visto
l'Art. 121 della costituzione, quarto comma, cosi' come modificato dall'Art. 1 della legge
costituzionale 22 novembre 1999, n. 1; Visto l'Art. 125 della costituzione, cosi' come
modificato dall'Art. 9 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; Vista la legge
regionale 27 maggio 2002, n. 18 «Norme per l'introduzione dei prodotti biologici, tipici
e tradizionali nelle mense pubbliche e programmi di educazione alimentare nella Regione
Toscana» ed in particolare l'Art. 4 che prevede l'adozione da parte della giunta
regionale di apposito regolamento di attuazione; Vista la deliberazione della giunta
regionale n. 1469 del 23 dicembre 2002 concernente «Regolamento di attuazione della legge
regionale 27 maggio 2002, n. 18 in materia di introduzione dei prodotti biologici, tipici
e tradizionali nelle mense pubbliche e programmi di educazione alimentare nella Regione
Toscana», acquisiti i pareri del comitato tecnico della programmazione di cui all'Art.
26, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2000, n. 26, nonche' dei dipartimenti di cui
all'Art. 41, comma 3 della medesima legge regionale n. 26; E m a n a il seguente
regolamento: |
| Art. 1. O g g e t t o 1. Il presente
regolamento disciplina, in attuazione di quanto disposto dall'art. 4 della legge regionale
27 maggio 2002, n. 18, (Norme per l'introduzione dei prodotti biologici tipici e
tradizionali nelle mense pubbliche e programmi di educazione alimentare nella Regione
Toscana), di seguito denominata «legge regionale», le procedure di gestione per
l'erogazione dei contributi di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e b), della stessa
legge. |
| Art. 2. Domanda di contributo, termini e
documentazione 1. I contributi di cui all'art. 2, comma 1, lettere a), della legge
regionale sono concessi ai comuni, alle aziende sanitarie e alle aziende per il diritto
allo studio universitario per l'introduzione nelle mense scolastiche e universitarie e
nelle refezione ospedaliere per degenti, dei prodotti da agricoltura biologica, da
agricoltura integrata e tipici, come definiti dall'art. 1, comma 2 della legge regionale.
2. La domanda di contributo deve essere presentata alla giunta regionale entro trenta
giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana del
piano annuale di finanziamento previsto dall'art. 3 della legge regionale, di seguito
definito «piano». 3. La domanda deve essere corredata della seguente documentazione: a)
il bando di gara per il servizio mensa o refezione; b) il relativo capitolato speciale di
fornitura; c) la relazione tecnico-economica che evidenzi: 1) la differenza di spesa che
deve essere sostenuta per l'introduzione, nel servizio mensa o refezione, dei prodotti di
cui al comma 1 rispetto alla spesa sostenuta per il servizio nell'anno precedente la
domanda di contributo; 2) le percentuali dei prodotti di cui al comma 1, che si intendono
utilizzare sul totale degli approvvigionamenti alimentari; 3) le percentuali dei prodotti
di cui al comma 1 che si intendono utilizzare per il confezionamento dei pasti; d)
l'attestazione in forma di dichiarazione sostitutiva dell'avvenuta istituzione della
commissione mensa di cui all'art. 2, comma 2 della legge regionale. 4. La domanda di
contributo puo' essere presentata anche dai comuni, dalle aziende sanitarie e dalle
aziende per il diritto allo studio universitario che hanno gia' introdotto nelle mense o
nelle refezioni i prodotti di cui al comma 1 a condizione che l'introduzione sia avvenuta
dopo l'entrata in vigore della legge regionale. In questo caso la relazione deve
evidenziare: a) la differenza di spesa sostenuta per l'introduzione nel servizio mensa o
refezione, dei prodotti di cui al comma 1, rispetto alla spesa sostenuta per il servizio
nell'anno precedente l'introduzione dei suddetti prodotti; b) le percentuali dei prodotti
di cui al comma 1, utilizzati sul totale degli approvvigionamenti alimentari; c) le
percentuali dei prodotti di cui al comma 1, utilizzati per il confezionamento dei pasti. |
| Art. 3. Criteri di selezione e termini
della procedura 1. I contributi di cui all'art. 2 comma 1, lettera a) della legge sono
concessi agli enti interessati, nel rispetto dei seguenti criteri: a) utilizzo nelle mense
e nelle refezioni di prodotti ed ingredienti caratteristici della dieta alimentare
mediterranea, quali ad esempio: pasta, riso, pane, legumi, verdure fresche, frutta olio
extravergine d'oliva, uova; b) utilizzo, nei menu' settimanali delle mense e delle
refezioni, di piatti della dieta mediterranea (primo, piatto unico, pietanza/ contorno)
preparati interamente con ingredienti e prodotti di cui al comma 1 dell'art. 2; c)
utilizzo dei prodotti di stagione e della tradizione locale; d) impiego nelle mense e
nelle refezioni di personale di cucina con specifica preparazione nel settore della
«cucina biologica» o previsione, per l'anno relativo alla presentazione della domanda di
contributo, di corsi di formazione o di aggiornamento del personale in materia di «cucina
biologica»; e) utilizzo nelle mense e nelle refezioni dei sistemi di cottura a fuoco; f)
utilizzo nelle mense e nelle refezioni di sistemi nei quali il consumo sia conseguente
alla cottura e preparazione dei piatti; g) previsione nei contratti di fornitura per le
mense e per le refezioni di un adeguato sistema sanzionatorio graduato e proporzionato
all'importo totale dell'appalto, nel quale le sanzioni massime previste non siano
inferiori ad almeno il 5% di tale importo; h) aggiudicazione degli appalti relativi al
servizio mensa o refezione ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera b), del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 157 (Attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di
appalti pubblici di servizi), e previsione di criteri di selezione delle offerte che
tengano conto della qualita' del servizio offerto in riferimento anche alla specifica
valorizzazione dei contenuti culturali ed educativi, oltre a quelli nutrizionali,
dietologici ed igienici; i) percentuale della popolazione scolastica interessata
dall'introduzione nelle mense dei prodotti di cui al comma 1 dell'art. 2. 2. Il
procedimento di selezione degli interventi, per la concessione dei contributi, deve
concludersi entro sessanta giorni dal termine previsto per la presentazione delle domande.
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| Art. 4. Commissione mensa 1. La commissione
mensa di cui all'art. 2 comma 2 della legge regionale ha compiti di verifica e controllo
attinenti: a) la qualita', la quantita' e la provenienza dei prodotti; b) le modalita' di
preparazione e somministrazione dei prodotti e dei cibi; c) la corrispondenza in generale
dei servizi e dei prodotti offerti alle disposizioni del capitolato relativo al servizio
mensa o refezione. 2. La commissione mensa ha accesso, nel rispetto delle vigenti norme in
materia, a tutta la documentazione relativa al servizio mensa o refezione. 3. L'attivita'
di consulenza di cui all'art. 5, comma 3, della legge regionale, e' svolta anche a favore
delle commissioni mensa. |
| Art. 5. Rendicontazione 1. I beneficiari
dei contributi rendicontano gli interventi finanziati, entro il termine di trenta mesi
successivo all'assegnazione del contributo, presentando: a) una relazione
tecnico-economica dalla quale risulti: 1) l'attivita' svolta e gli obiettivi raggiunti; 2)
le percentuali dei prodotti di cui al comma 1 dell'art. 2 utilizzati e la spesa
effettivamente sostenuta; 3) l'elenco delle ditte fornitrici ed in particolare delle ditte
in possesso della certificazione etica SA 8000; b) le fatture intestate al beneficiario,
regolarmente quietanzate; e) una relazione della commissioni mensa di cui all'art. 4 in
merito alla qualita' del servizio mensa o refezione. |
| Art. 6. C o n t r o l l i 1. La giunta
regionale predispone le procedure per il controllo e la verifica di quanto documentato e
dichiarato sulla base delle norme relative all'autocertificazione. |
| Art. 7. Revoca del contributo 1. I
contributi concessi sono revocati nel caso in cui: a) la rendicontazione non e' presentata
entro il termine stabilito all'art. 5; b) dalla rendicontazione risulti che l'attivita'
non e' stata realizzata o e' stata realizzata in modo non conforme rispetto agli
interventi finanziati. 2. La revoca e' adottata entro sessanta giorni dalla scadenza del
termine di cui all'art. 5 e comporta l'obbligo di restituzione delle somme percepite. 3.
La restituzione delle somme avviene senza interessi entro sessanta giorni dalla
comunicazione del provvedimento di revoca. Decorso tale termine si provvede al recupero,
con interessi legali, delle somme erogate mediante compensazione ai sensi dell'art. 27 del
decreto del presidente della giunta regionale 19 dicembre 2001, n. 61/R (Regolamento di
attuazione della legge regionale 6 agosto 2001, n. 36 ordinamento contabile della Regione
Toscana). |
| Art. 8. Domanda di contributo, termini e
documentazione 1. I comuni per ottenere i contributi di cui all'art. 2, comma 1, lettera
b), della legge regionale, devono, presentare la domanda, entro trenta giorni dalla data
di pubblicazione, nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana, del piano. 2. La domanda
deve essere presentata alla giunta regionale corredata della seguente documentazione: a)
l' attivita' che si intende realizzare; b) la relazione economica contenente analitica
indicazione delle spese previste per tale attivita'. |
| Art. 9. Criteri e termini l. Ai sensi
dell'art. 2 comma 1 lettera b) della legge regionale sono concessi contributi per progetti
da realizzare nell'ambito di programmi di: a) educazione alimentare degli utenti delle
mense comunali; b) aggiornamento professionale e formazione del personale scolastico ed
addetto ai servizi di mensa. 2. I contributi sono concessi nel rispetto dei seguenti
criteri: a) previsione nei progetti di percorsi formativi volti: 1) all'adozione di
corretti comportamenti alimentari e
nutrizionali e a un consumo alimentare consapevole; 2) alla diffusione o
all'approfondimento di informazioni sui sistemi di produzione rispettosi della salute e
dell'ambiente; 3) alla conoscenza degli aspetti culturali e territoriali legati ai
prodotti alimentari; 4) alla promozione di iniziative di educazione alimentare aperte al contesto educativo familiare. b)
collegamento dei progetti e coerenza degli stessi con interventi di cui al capo II. 3. Il
procedimento di selezione dei progetti, per la concessione dei contributi, deve
concludersi entro sessanta giorni dal termine previsto per la presentazione delle domande |
| Art. 10. Rendicontazione 1. I beneficiari
dei contributi rendicontano gli interventi finanziati, entro il termine di dodici mesi
successivo all'assegnazione del contributo, attraverso: a) una dettagliata relazione
tecnico economica dalla quale risulti l'attivita' svolta, gli obiettivi raggiunti, e le
spese ammesse effettivamente sostenute; b) le fatture intestate al beneficiario,
regolarmente quietanzate. 2. La documentazione di spesa presentata deve essere riferita
esclusivamente alle attivita' oggetto di contributo. |
| Art. 11. C o n t r o l l i 3. La giunta
regionale predispone le procedure per il controllo e la verifica di quanto documentato e
dichiarato sulla base delle norme relative all'autocertificazione. |
| Art. 12. Revoca del contributo 1. I
contributi concessi sono revocati qualora: a) la rendicontazione non e' presentata entro i
termini stabiliti all'art. 10; b) dalla rendicontazione risulti che l'attivita' non e'
stata realizzata o e' stata realizzata in modo non conforme rispetto agli interventi
finanziati. 2. La revoca e' adottata entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di
cui all'art. 10 comporta l'obbligo di restituzione delle somme percepite. 3. La
restituzione delle somme avviene senza interessi entro sessanta giorni dalla comunicazione
del provvedimento di revoca. Decorso tale termine, si provvede al recupero, con interessi
legali, delle somme erogate mediante compensazione ai sensi dell'art. 27 del decreto del
presidente della giunta regionale 19 dicembre 2001, n. 61/R (Regolamento di attuazione
della legge regionale 6 agosto 2001, n. 36 - ordinamento contabile della Regione Toscana).
Il presente regolamento e' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana. E'
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della
Regione Toscana. Firenze, 7 gennaio 2003 |
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