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| Decreto Legislativo del Governo n° 508
del 14/12/1992 Attuazione della direttiva 90/667/CEE del Consiglio del 27 novembre 1990,
che stabilisce le norme sanitarie per l'eliminazione, la trasformazione e l'immissione sul
mercato di rifiuti di origine animale e la protezione dagli agenti patogeni degli alimenti
di origine animale o a base di pesce e che modifica la direttiva 90/425/CEE . |
Art. 1.
1. Il presente decreto stabilisce:
a) le norme sanitarie e di polizia veterinaria che si applicano ai procedimenti di
eliminazione e/o di trasformazione dei rifiuti di origine animale allo scopo di
distruggere gli agenti patogeni eventualmente in essi presenti nonché alla produzione per
gli animali di alimenti di origine animale con metodi atti ad evitare che essi possano
contenere agenti patogeni;
b) le norme relative all'immissione sul mercato dei rifiuti di origine animale destinati a
fini diversi dal consumo umano.
2. Sono fatte salve le norme sanitarie e di polizia veterinaria concernenti:
a) l'eradicazione ed il controllo delle malattie degli animali;
b) l'impiego di rifiuti di cucina e dei pasti;
c) la produzione di alimenti composti per animali contenenti componenti di prodotti
animali e vegetali nonché di alimenti per animali contenenti sostanze unicamente di
origine vegetale. |
Art. 2.
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
1) rifiuti di origine animale: carcasse o parti di animali o pesci o prodotti di origine
animale giudicati non destinati al consumo umano diretto a norma delle leggi vigenti,
esclusi gli escreti degli animali e i rifiuti di cucina e dei pasti;
2) materiali ad alto rischio: rifiuti di origine animale di cui all'art. 3;
3) materiali a basso rischio: rifiuti di origine animale diversi da quelli di cui all'art.
3, salvo che il servizio veterinario dell'unità sanitaria locale non stabilisca che essi
comportino rischi particolari di diffusione di malattie ad animali o all'uomo;
4) stabilimento di trasformazione a basso rischio:
stabilimento riconosciuto in cui materiali a basso rischio vengono trasformati in
ingredienti da inserire negli alimenti per gli animali e farina di pesce conformemente
all'art. 5;
5) stabilimento di trasformazione ad alto rischio:
stabilimento riconosciuto in cui i rifiuti di origine animale sono sottoposti a
trattamento o trasformazione allo scopo di distruggere gli agenti patogeni conformemente
all'art. 3;
6) alimenti per animali familiari: alimenti per cani, gatti e altri animali familiari
interamente o parzialmente costituiti di materiali a basso rischio;
7) prodotti farmaceutici o tecnici: prodotti destinati a scopi diversi dal consumo
alimentare umano o animale;
8) stabilimento: stabilimento di trasformazione a basso rischio, stabilimento di
trasformazione ad alto rischio, stabilimento che produce alimenti per animali familiari o
farina di pesce, o stabilimento che prepara prodotti tecnici o farmaceutici utilizzando a
tal fine rifiuti di origine animale;
9) autorità competente: il Ministro della sanità e le altre autorità sanitarie
individuate secondo quanto stabilito dal presente decreto. |
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