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Decreto del Presidente della Repubblica n° 915 del 10/09/1982 Attuazione delle Direttive CEE n. 75/442 relativa ai rifiuti, n. 76/403 relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili e n. 78/319 relativa ai rifiuti tossici e nocivi.
Art. 1. Principi generali. -
Lo smaltimento dei rifiuti di cui al successivo art. 2, nelle varie fasi di conferimento, raccolta, spazzamento, cernita, trasporto, trattamento, inteso questo come operazione di trasformazione necessaria per il riutilizzo, la rigenerazione, il recupero, il riciclo e l'innocuizzazione dei medesimi, nonché l'ammasso, il deposito e la discarica sul suolo e nel suolo, costituisce attività di pubblico interesse sottoposta alle disposizioni del presente decreto e all'osservanza dei seguenti principi generali:
a) deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
b) deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
c) devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degradamento dell'ambiente e del paesaggio;
d) devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale;
e) devono essere promossi, con l'osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti o recuperare da essi materiali ed energia.
Devono essere favoriti sistemi tendenti a limitare la produzione dei rifiuti.
Art. 2. Classificazione rifiuti. -
Per rifiuto si intende qualsiasi sostanza od oggetto derivante da attività umane o da cicli naturali, abbandonato o destinato all'abbandono.
Ai sensi del presente decreto i rifiuti sono classificati in:
urbani, speciali, tossici e nocivi.
Sono rifiuti urbani:
1) i residui non ingombranti provenienti dai fabbricati o da altri insediamenti civili in genere;
2) i rifiuti ingombranti, quali beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere;
3) i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private, comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime, lacuali e sulle rive dei fiumi.
Sono rifiuti speciali:
1) i residui derivanti da lavorazioni industriali; quelli derivanti da attività agricole, artigianali, commerciali e di servizi che, per quantità o qualità, non siano dichiarati assimilabili ai rifiuti urbani;
2) i rifiuti provenienti da ospedali, case di cura ed affini, non assimilabili a quelli urbani;
3) i materiali provenienti da demolizioni, costruzioni e scavi; i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
4) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
5) i residui dell'attività di trattamento dei rifiuti e quelli derivanti dalla depurazione degli effluenti.
Sono tossici e nocivi tutti i rifiuti che contengono o sono contaminati dalle sostanze elencate nell'allegato al presente decreto, inclusi i policlorodifenili e policlorotrifenili e loro miscele, in quantità e/o in concentrazione tali da presentare un pericolo per la salute e l'ambiente.
Resta salva la normativa dettata dalla legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni e relative prescrizioni tecniche, per quanto concerne la disciplina dello smaltimento nelle acque, sul suolo e nel sottosuolo dei liquami e dei fanghi, di cui all'art. 2, lettera e), punti 2 e 3, della citata legge, purché non tossici e nocivi ai sensi del presente decreto.
Le disposizioni del presente decreto non si applicano:
a) ai rifiuti radioattivi disciplinati dalle norme del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, e successive modificazioni ed integrazioni;
b) ai rifiuti risultanti dalla prospezione, estrazione, trattamento ed ammasso di risorse minerali e dallo sfruttamento delle cave;
c) alle carogne ed ai seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze utilizzate nell'attività agricola;
d) agli scarichi disciplinati dalla legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni;
e) alle emissioni, nell'aria, soggette alla disciplina di cui alla legge 13 luglio 1966, n. 615, ed ai regolamenti di esecuzione;
f) agli esplosivi.

 

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