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| Legge del 26 ottobre 1995, n.447: Legge
quadro sull'inquinamento acustico |
Art. 1. - Finalità della legge.
1. La presente legge stabilisce. i principi fondamentali in materia di tutela
dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 117 della Costituzione.
2. I principi generali desumibili dalla presente legge costituiscono per le regioni a
statuto speciale e per le province autonome di Trento e Bolzano norme fondamentali di
riforma economico-sociale della Repubblica. |
Art. 2. - Definizioni.
1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) inquinamento acustico: l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente
esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo e alle attività umane, pericolo
per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti,
dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime
fruizioni degli ambienti stessi;
b) ambiente abitativo: ogni ambiente interno a un edificio destinato alla permanenza di
persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, fatta eccezione per
gli ambienti destinati ad attività produttive per i quali resta ferma la disciplina di
cui al decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, salvo per quanto concerne l'immissione
di rumore da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si svolgono le attività produttive;
c) sorgenti sonore fisse: gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni
unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore; le
infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali,
commerciali e agricole; i parcheggi; le aree adibite a stabilimenti di movimentazione
merci; i depositi del mezzi di trasporto di persone e merci; le aree adibite a attività
sportive e ricreative;
d) sorgenti sonore mobili: tutte le sorgenti sonore non comprese nella lettera c)
e) valori limite di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una
sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa;
f) valore limite di immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una
o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo nell'ambiente esterno, misurato in
prossimità dei ricettori;
g) valori di attenzione: il valore di immissione che segnala la presenza di un potenziale
rischio per la salute umana o per l'ambiente;
h) valori di qualità: i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo
periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli
obiettivi di tutela previsti dalla presente legge.
2. I valori di cui al comma 1, lettere e), f), g) e h), sono determinati in funzione della
tipologia della sorgente, del periodo della giornata e della destinazione d'uso della zona
da proteggere.
3. I valori limite di immissione sono distinti in:
a) valori limite assoluti, determinati con riferimento al livello equivalente di rumore
ambientale;
b) valori limite differenziali, determinati con riferimento alla differenza tra il livello
equivalente di rumore ambientale e il rumore residuo.
4. Restano ferme le altre definizioni di cui all'allegato A del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 1 marzo 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 dell'8
marzo 1991.
5. I provvedimenti per la limitazione delle emissioni sonore sono di natura
amministrativa, tecnica, costruttiva e gestionale. Rientrano in tale ambito:
a) le prescrizioni relative ai livelli sonori ammissibili, ai metodi di misurazione del
rumore, alle regole applicabili alla fabbricazione;
b) le procedure di collaudo, di omologazione e di certificazione che attestino la
conformità dei prodotti alle prescrizioni relative ai livelli sonori ammissibili; la
marcatura dei prodotti e dei dispositivo attestante l'avvenuta omologazione;
c) gli interventi di riduzione del rumore, distinti in interventi attivi di riduzione
delle emissioni sonore delle sorgenti e in interventi passivi, adottati nei luoghi di
immissione o lungo la via d propagazione dalla sorgente al ricettore o sul ricettore
stesso;
d) i piani dei trasporti urbani piani urbani del traffico; i piani dei trasporti
provinciali o regionali e i piani del traffico per la mobilità extraurbana; la
pianificazione e gestione del traffico stradale, ferroviario, aeroportuale e marittimo;
e) la pianificazione urbanistica, gli interventi di delocalizzazione di attività rumorose
o di ricettori particolarmente sensibili.
6. Ai fini della presente legge definito tecnico competente la figura professionale idonea
ad effettuare le misurazioni, verificare l'ottemperanza ai valori definiti dalle vigenti
norme, redigere i piani di risanamento acustico, svolgere le relative attività di
controllo tecnico competente deve essere in possesso del diploma, di scuola media
superiore a indirizzo tecnico del diploma universitario a indirizzo scientifico ovvero del
diploma di laurea a indirizzo scientifico. [(vedi note)]
7. L'attività di tecnico competente può essere svolta previa presentazione di apposita
domanda all'assessorato regionale competente in materia ambientale corredata da
documentazione comprovante l'aver svolto attività, in modo non occasionale, nel campo
dell'acustica ambientale da almeno quattro anni per i diplomati e da almeno due anni per i
laureati o per i titolari di diploma universitario. [(vedi note)]
8. Le attività di cui al comma 6 possono essere svolte altresì da coloro che, in
possesso del diploma di scuola media superiore, siano in servizio presso le strutture
pubbliche territoriali e vi svolgano la propria attività nel campo dell'acustica
ambientale, alla data di entrata in vigore della presente legge nonche' da coloro che, a
prescindere dal titolo di studio, possano dimostrare di avere svolto, alla data di entrata
in vigore della presente legge, per almeno cinque anni, attivita' nel campo dell'acustica
ambientale in modo non occasionale. [(vedi note)]
9. I soggetti che effettuano i controlli devono essere diversi da quelli che svolgono le
attività sulle quali deve essere effettuato il controllo. |
Art. 3. - Competenze dello Stato.
1. Sono di competenza dello Stato:
a) la determinazione, ai sensi della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive
modificazioni, con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
ministro dell'Ambiente, di concerto con il ministro della Sanità e sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, dei valori di cui all'articolo 2; [(vedi note)]
b) il coordinamento dell'attività e la definizione della normativa tecnica generale per
il collaudo, l'omologazione, la certificazione e la verifica periodica dei prodotti ai
fini del contenimento e dell'abbattimento del rumore; il ruolo e la qualificazione dei
soggetti preposti a tale attività nonché, per gli aeromobili, per i natanti e per i
veicoli circolanti su strada, le procedure di verifica periodica dei valori limite di
emissione relativa ai prodotti medesimi. Tale verifica, per i veicoli circolanti su
strada, avviene secondo le modalità di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni; [(vedi note)]
c) la determinazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977,
n. 616, con decreto del ministro dell'Ambiente, di concerto con il ministro della Sanità
e, secondo le rispettive competenze con il ministro dei Lavori pubblici, con il ministro
dei Trasporti e della navigazione e con il ministro dell'Industria, del commercio e
dell'artigianato, delle tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento
acustico, tenendo conto delle peculiari caratteristiche del rumore emesso da
infrastrutture di trasporto; [(vedi note)]
d) il coordinamento dell'attività di ricerca, di sperimentazione tecnico-scientifica ai
sensi della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successi modificazioni, e dell'attività
raccolta, di elaborazione e di diffusione dei dati. Al coordinamento provvede il ministro
dell'Ambiente, avvalendosi a tal fine anche dell'Istituto superiore di sanità, del
Consiglio nazionale delle ricerca (CNR), dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e
l'ambiente (Enea) dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (Anpa)
dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoratori (Ispesl), del
Centro superiore ricerche e prove autoveicoli e dispositivi (Csrpad) del ministero dei
Trasporti e della navigazione, nonché degli istituti e dei dipartimenti universitari;
e) la determinazione, fermo restando il rispetto dei valori determinati ai sensi della
lettera a), con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
ministro dell'Ambiente, di concerto con il ministro della Sanità e secondo le rispettive
competenze con il ministro dei Lavori pubblici con il ministro dell'Industria, del
commercio e dell'artigianato e con il ministro dei Trasporti e della navigazione, dei
requisiti acustici delle sorgenti sonore e dei requisiti acustici passivi degli edifici e
de loro componenti, allo scopo di ridurre l'esposizione umana al rumore. Per quanto
attiene ai rumori originati dai veicoli a motore definiti dal titolo III del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, successive modificazioni, restano salve la competenza
e la procedura di cui agli articoli 71, 72, 75 e 80 dello stesso decreto legislativo;
f) l'indicazione, con decreto del ministro dei Lavori pubblici, di concerto con il
ministro dell'Ambiente e con, il ministro dei Trasporti e della navigazione, dei criteri
per la progettazione, l'esecuzione e la ristrutturazione delle costruzioni edilizie e
delle infrastrutture dei trasporti ai fini della tutela dall'inquinamento acustico;
g) la determinazione, con decreto del ministro dell'Ambiente, di concerto con il ministro
dell'Industria, del commercio e dell'artigianato ministro dei Trasporti e della
navigazione, dei requisiti acustici dei sistemi di allarme anche antifurto con segnale
acustico e dei sistemi di refrigerazione, nonché la disciplina della installazione, della
manutenzione e dell'uso dei sistemi di allarme anche antifurto e anti-intrusione con
segnale acustico installato su sorgenti mobili e fisse, fatto salvo quanto previsto dagli
articoli 71, 72, 75, 79, 155 e 156 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni;
h) la determinazione, con le procedure previste alla lettera e), dei requisiti acustici
delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante o di pubblico spettacolo e
nei pubblici esercizi; [(vedi note)]
i) l'adozione di piani pluriennali per il contenimento delle emissioni sonore prodotte per
lo svolgimento di servizi pubblici essenziali quali linee ferroviarie, metropolitane,
autostrade e strade statali entro limiti stabiliti per ogni specifico sistema di
trasporto, ferme restando le competenze delle regioni, delle province e dei comuni. e
tenendo comunque conto delle disposizioni di cui all'articolo 155 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
l) la determinazione, con decreto del ministro dell'Ambiente, di concerto con i1 ministro
dei Trasporti e della navigazione, dei criteri di misurazione del rumore emesso da
imbarcazioni di qualsiasi natura e della relativa disciplina per il contenimento
dell'inquinamento acustico;
m) la determinazione, con decreto del ministro dell'Ambiente, di concerto con il ministro
dei Trasporti e della navigazione, dei criteri di misurazione del rumore emesso dagli
aeromobili e della relativa disciplina per il contenimento dell'inquinamento acustico, con
particolare riguardo: [(vedi note)]
1) ai criteri generali e specifici per la definizione di procedure di abbattimento del
rumore valevoli per tutti gli aeroporti e all'adozione di misure di controllo e di
riduzione dell'inquinamento acustico prodotto da aeromobili civili nella fase di decollo e
di atterraggio.
2) ai criteri per la classificazione degli aeroporti in relazione al livello di
inquinamento acustico;
3) alla individuazione delle zone di rispetto per le aree e le attività aeroportuali e ai
criteri per regolare l'attività urbanistica nelle zone di rispetto. Ai fini della
presente disposizione per attività aeroportuali si intendono sia le fasi di decollo o di
atterraggio, sia quelle di manutenzione, revisione e prove motori degli aeromobili;
4) ai criteri per la progettazione e la gestione dei sistemi di monitoraggio per il
controllo dei livelli di inquinamento acustico in prossimità degli aeroporti;
n) la predisposizione, con decreto del ministro dell'Ambiente, sentite le associazioni di
protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n.
349, nonché le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative, di campagne di
informazione del consumatore e di educazione scolastica.
2. I decreti di cui al comma 1, lettere a), c), e), h) e 1), sono emanati entro nove mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge. I decreti di cui al comma 1, lettere
f), g) e m), sono emanati entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
3. I provvedimenti previsti dal comma 1, lettere a), c), d), e), f), g), h), i), l) e m),
devono esse armonizzati con le direttive dell'Unione europea recepite dallo Stato italiano
e sottoposti ad aggiornamento e verifica in funzione di nuovi elementi conoscitivi o nuove
situazioni.
4. I provvedimenti di competenza dello Stato devono essere coordinati con quanto previsto
dal decreto del Presidente del Consigli dei ministri 1º marzo 1991, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 57 dell'8 marzo 1991. |
Art. 4. - Competenze delle regioni.
1. Le regioni, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge, definiscono con legge:
a) i criteri in base ai quali i comuni, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a),
tenendo conto delle preesistenti destinazioni d'uso del territorio e indicando altre aree
da destinarsi a spettacolo carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto
procedono alla classificazione del proprio territorio nelle zone previste dalle vigenti
disposizioni per l'applicazione dei valori di qualità di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera h), stabilendo il divieto di contatto diretto di aree, anche appartenenti comuni
confinanti, quando tali valori si discostano in misura superiore a 5 dBA di livello sonoro
equivalente misurato secondo i criteri generali stabiliti dal decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 1º marzo 1991, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 57 dell'8
marzo 1991. Qualora nell'individuazione delle aree nelle zone già urbanizzate non sia
possibile rispettare tale vincolo a causa di preesistenti destinazioni d'uso, si prevede
l'adozione dei piani di risanamento di cui all'articolo 7;
b) i poteri sostitutivi in caso a inerzia dei comuni o degli enti competenti ovvero di
conflitto tra gli stessi;
c) modalità, scadenze e sanzioni per l'obbligo di classificazione delle zone ai sensi
della lettera a) per comuni che adottano nuovi strumenti urbanistici generali o
particolareggiati;
d) fermo restando l'obbligo di cui all'articolo 8, comma 4, le modalità di controllo del
rispetto della normativa per la tutela dall'inquinamento acustico all'atto del rilascio
delle concessioni edilizie relative a nuovi impianti e infrastrutture adibiti ad attività
produttive sportive e ricreative e a postazione di servizi commerciali polifunzionali, dei
provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili e
infrastrutture, nonché dei provvedimenti di licenza o di autorizzazione all'esercizio di
attività produttive;
e) le procedure e gli eventuali ulteriori criteri, oltre a quelli di cui all'articolo 7,
per la predisposizione l'adozione da parte del comuni di piani di risanamento acustico,
f) i criteri e le condizioni per l'individuazione, da parte dei comuni il cui territorio
presenti un rilevante interesse paesaggistico ambientale e turistico, di valori inferiori
a quelli determinati a i sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), della presente legge;
tali riduzioni non si applicano ai servizi pubblici essenziali di cui all'articolo 1 della
legge 12 giugno 1990, n. 146;
g) le modalità di rilascio delle autorizzazioni comunali per lo svolgimento di attività
temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico qualora esso
comporti l'impiego di macchinari o di impianti rumorosi;
h) le competenze delle province in materia di inquinamento acustico ai sensi della legge 8
giugno 1990, n. 142;
i) l'organizzazione nell'ambito del territorio regionale dei servizi di controllo di cui
all'articolo 14,
1) i criteri da seguire per la redazione della documentazione di cui all'articolo 8, commi
2, 3 e 4;
m) i criteri per la identificazione delle priorità temporali degli interventi di bonifica
acustica del territorio.
2. Le regioni, in base alle proposte pervenute e alle disponibilità finanziarie assegnate
dallo Stato, definiscono le priorità e predispongono un piano regionale triennale di
intervento per la bonifica dall'inquinamento acustico, fatte salve le competenze statali
relative ai piani di cui all'articolo 3, comma 1, lettera i), per la redazione dei quali
le regioni formulano proposte non vincolanti. I comuni adeguano i singoli piani di
risanamento acustico di cui all'articolo 7 al piano regionale. |
Art. 5. - Competenze delle province
1. Sono di competenza delle province:
a) le funzioni amministrative in materia di inquinamento acustico prevista dalla legge 8
giugno 1990, n. 142;
b) le funzioni a esse assegnate dalle leggi regionali di cui all'articolo 4;
c) le funzioni di controllo e di vigilanza di cui all'articolo 14, comma 1. |
Art. 6. - Competenze dei comuni
1. Sono di competenza dei comuni secondo le leggi statali e regionali e i rispettivi
statuti:
a) la classificazione del territorio comunale secondo i criteri previsti dall'articolo 4,
comma 1, lettera a);
b) il coordinamento degli strumenti urbanistici già adottati con le determinazioni
assunte ai sensi della lettera a),
c) l'adozione dei piani di risanamento di cui all'articolo 7;
d) il controllo, secondo le modalità di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del
rispetto della normativa per la tutela dall'inquinamento acustico all'atto del rilascio
delle concessioni edilizie relative a nuovi impianti e infrastrutture adibiti ad attività
produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali,
dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili e
infrastrutture, nonché dei provvedimenti di licenza o di autorizzazione all'esercizio di
attività produttive;
e) l'adozione di regolamenti per l'attuazione della disciplina statale e regionale per la
tutela dell'inquinamento acustico;
f) la rilevazione e il controllo delle emissioni sonore prodotte dai veicoli, fatte salve
le disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni;
g) i controlli di cui all'articolo 14, comma 2;
h) l'autorizzazione, anche in deroga ai valori limite di cui all'articolo 2, comma 3, per
lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al
pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, nel rispetto delle
prescrizioni indicate dal comune stesso.
2. Al fine di cui al comma 1, lettera e), i comuni, entro un anno dalla data di entrata in
vigore della presente legge, adeguano i regolamenti locali di igiene e sanità o di
polizia municipale, prevedendo apposite norme contro l'inquinamento acustico, con
particolare riferimento al controllo, al contenimento e all'abbattimento delle emissioni
sonore derivanti dalla circolazione degli autoveicoli e dall'esercizio di attività che
impiegano sorgenti sonore.
3. I comuni il cui territorio presenti un rilevante interesse paesaggistico-ambientale e
turistico, hanno la facoltà di individuare limiti di esposizione al rumore inferiori a
quelli determinati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), secondo gli indirizzi
determinati dalla regione di appartenenza, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera f).
Tali riduzioni non si applicano ai servizi pubblici essenziali di cui all'articolo 1 della
legge 12 giugno 1990, n.146.
4. Sono fatte salve le azioni espletate dai comuni ai sensi del decreto del Presidente del
Consiglio del ministri 1° marzo 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 dell'8
marzo 1991, prima della data di entrata in vigore della presente legge. Sono fatti salvi
altresì gli interventi di risanamento acustico già effettuati dalle imprese ai sensi
dell'articolo 3 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo
1991. Qualora detti interventi risultino inadeguati rispetto ai limiti previsti dalla
classificazione del territorio comunale ai fini del relativo adeguamento viene concesso
alle imprese un periodo di tempo pari a quello necessario per completare il piano di
ammortamento degli interventi di bonifica in atto, qualora risultino conformi ai principi
di cui alla presente legge e ai criteri dettati dalle regioni ai sensi dell'articolo 4,
comma 1, lettera a). |
Art. 7. - Piani di risanamento acustico
1. Nel caso di superamento dei valori di attenzione di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera g), nonché nell'ipotesi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), ultimo
periodo i comuni provvedono all'adozione di piani di risanamento acustico, assicurando il
coordinamento con il piano urbano del traffico di cui al decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, e con i piani previsti dalla vigente
legislazione in materia ambientale. I piani di risanamento sono approvati dal consiglio
comunale. I piani comunali di risanamento recepiscono il contenuto dei piani di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera i), e dell'articolo 10, comma 5.
2. I piani di risanamento acustico di cui al comma 1 devono contenere:
a) l'individuazione della tipologia ed entità dei rumori presenti, inclusele sorgenti
mobili, nelle zone da risanare, individuate ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a);
b) l'individuazione dei soggetti a cui compete l'intervento;
c) l'indicazione delle priorità, delle modalità e dei tempi per il risanamento;
d) la stima degli oneri finanziari e dei mezzi necessari;
e) le eventuali misure cautelari a carattere d'urgenza per la tutela dell'ambiente e della
salute pubblica.
3. In caso di inerzia del comune e in presenza di gravi e particolari problemi di
inquinamento acustico, all'adozione del piano si provvede, in via sostitutiva, ai sensi
dell'articolo 4, comma 1, lettera b).
4. Il piano di risanamento di cui al presente articolo può essere adottato. da comuni
diversi da e i di cui al comma 1, anche al fine di perseguire i valori di cui all'articolo
2, comma 1, lettera h).
5. Nei comuni con popolazione superiore a cinquantamila abitanti la giunta comunale
presenta al consiglio comunale una relazione biennale sullo stato acustico del comune. Il
consiglio comunale approva la relazione e la trasmette alla regione e alla provincia per
le iniziative di competenza. Per i comuni che adottano il piano di risanamento di cui al
comma 1, la prima relazione è allegata al piano stesso. Per gli altri comuni, la prima
relazione è adottata entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. |
Art. 8 - Disposizioni in materia di impatto acustico
1. I progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'articolo 6
della legge 8 luglio 1986, n. 349, ferme restando le prescrizioni di cui ai decreti del
Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n. 377, le successive modificazioni,
e 27 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 1989. devono
essere redatti in conformità alle esigenze di tutela dall'inquinamento acustico delle
popolazioni interessate.
2. Nell'ambito delle procedure di cui al comma 1, ovvero su richiesta dei comuni, i
competenti soggetti titolari dei progetti o delle opere predispongono una documentazione
di impatto acustico relativa alla realizzazione; alla modifica o al potenziamento delle
seguenti opere:
a) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
b) strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane
secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade
locali), secondo la classificazione di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
e successive modificazioni;
c) discoteche;
d) circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi:
e) impianti sportivi e ricreativi;
f) ferrovie e altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.
3. E' fatto obbligo di produrre una valutazione previsionale del clima acustico delle aree
interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti:
a) scuole e asili nido;
b) ospedali;
c) case di cura e di riposo;
d) parchi pubblici urbani ed extraurbani;
e) nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui al comma 2.
4. Le domande per il rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi impianti e
infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di
servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla
utilizzazione dei medesimi immobili e infrastrutture, nonché le domande di licenza o di
autorizzazione all'esercizio di attività produttive devono contenere una documentazione
di previsione di impatto acustico.
5. La documentazione di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo è resa, sulla base
dei criteri stabiliti al sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera l) della presente legge,
con le modalità di cui all'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
6. La domanda di licenza o di autorizzazione all'esercizio delle attività di cui al comma
4 del presente articolo, che si prevede possano produrre valori di emissione superiori a
quelli determinati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), deve contenere
l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate
dall'attività o dagli impianti. La relativa documentazione deve essere inviata
all'ufficio competente per l'ambiente del comune ai fini del rilascio del relativo nulla
osta. |
Art. 9. - Ordinanze contingibili e urgenti
1. Qualora sia richiesto da eccezionali e urgenti necessità di tutela della salute
pubblica o dell'ambiente, il sindaco, il presidente della provincia, il presidente della
giunta regionale, il prefetto, il ministro dell'Ambiente, secondo guanto previsto
dall'articolo 8 della legge 3 marzo 1987, n. 59, e il Presidente del Consiglio dei
ministri, nell'ambito delle rispettive competenze, con provvedimento motivato, possono
ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle
emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività. Nel
caso di servizi pubblici essenziali, tale facoltà è riservata esclusivamente al
Presidente del Consiglio dei ministri.
2. Restano salvi i poteri degli organi dello Stato preposti, in base alle leggi vigenti,
alla tutela della sicurezza pubblica. |
Art. 10. - Sanzioni amministrative
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 650 del Codice penale, chiunque non ottempera
al provvedimento legittimamente adottato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo
9, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 2.000.000 a
lire 20.000.000.
2. Chiunque, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni
sonore, supera i valori limite di emissione o di immissione di cui all'articolo 2, comma
1, lettere e) e f), fissati in conformità al disposto dell'articolo 3, comma 1, lettera
a), è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.000.000
a lire 10.000.000.
3. La violazione dei regolamenti di esecuzione di cui all'articolo 11 e delle disposizioni
dettate in applicazione della presente legge dallo Stato, dalle regioni, dalle province e
dai comuni, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
500.000 a lire 20.000.000.
4. Il 70 per cento delle somme derivanti dall'applicazione delle ,sanzioni di cui ai commi
1, 2 e 3 del presente articolo versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnato, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, ad apposita unita' previsionale di base dello stato di previsione del Ministero
dell'ambiente, per essere devoluto ai comuni per il finanziamento dei piani di risanamento
di cui all'articolo 7, con incentivi per il raggiungimento dei valori di cui all'articolo
2, comma 1, lettere f) e h).
5. In deroga a quanto previsto ai precedenti commi, le società e gli enti gestori di
servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, ivi comprese le autostrade,
nel caso di superamento dei valori da cui al comma 2, hanno l'obbligo di predisporre e
presentare al comune piani di contenimento ed abbattimento del rumore, secondo le
direttive emanate dal ministro dell'Ambiente con proprio decreto entro un anno dalla data
di entrata in vigore della presente legge. Essi devono indicare tempi di adeguamento,
modalità e costi e sono obbligati ad impegnare, in via ordinaria, una quota fissa non
inferiore al 7 per cento dei fondi di bilancio previsti per le attività di manutenzione e
di potenziamento delle infrastrutture stesse per l'adozione di interventi di contenimento
ed abbattimento del rumore. Per quanto riguarda l'ANAS la suddetta quota è determinata
nella misura del 2,5 per cento dei fondi di bilancio previsti per le attività di
manutenzione. Nel caso dei servizi pubblici essenziali, i suddetti piani coincidono con
quelli di cui all'articolo 3, comma 1, lettera i), il controllo del rispetto della loro
attuazione è demandato al ministero dell'ambiente. |
Art. 11. - Regolamenti di esecuzione
1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta
del ministro dell'Ambiente di concerto, secondo le materie di rispettiva competenza, con i
ministri della Sanità, dell'Industria, del Commercio e dell'artigianato, dei Trasporti e
della Navigazione, dei Lavori pubblici e della Difesa, sono emanati regolamenti di
esecuzione, distinti per sorgente sonora relativamente alla disciplina dell'inquinamento
acustico avente origine dal traffico veicolare, ferroviario, marittimo ed aereo,
avvalendosi anche del contributo tecnico-scientifico degli enti gestori dei suddetti
servizi, dagli autodromi, dalle piste motoristiche di prova e per attività sportive, da
natanti, da imbarcazioni di qualsiasi natura, nonché dalle nuove localizzazioni
aeroportuali.
2. I regolamenti di cui al comma 1 devono essere armonizzati con le direttive dell'Unione
europea recepite dallo Stato italiano.
3. La prevenzione e il contenimento acustico nelle aree esclusivamente interessate da
installazioni militari e nelle attività delle Forze armate sono definiti mediante
specifici accordi dai comitati misti paritetici di cui all'articolo 3 della legge 24
dicembre 1976, n. 898, e successive modificazioni. |
Art. 12. - Messaggi pubblicitari
1. All'articolo 8 della legge 6 agosto 1990, n. 223, dopo il comma 2, è inserito il
seguente: "2-bis. E' fatto divieto alla concessionaria pubblica e ai concessionari
privati per la diffusione sonora e televisiva di trasmettere sigle e messaggi pubblicitari
con potenza sonora superiore a quella ordinaria dei programmi".
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica dodici mesi dopo la data di entrata in
vigore della presente legge. La vigilanza e le sanzioni sono disposte ai sensi del decreto
legislativo 25 gennaio 1992, n. 74. |
Art. 13. - Contributi agli enti locali
1. Le regioni nell'ambito dei propri bilanci possono concedere contributi in conto
interessi e in conto capitale per le spese da effettuarsi dai comuni e dalle province per
l'organizzazione del sistema di monitoraggio e di controllo, nonché per le misure
previste nei piani di risanamento.
2. Nella concessione dei contributi ai comuni, di cui al comma 1 del presente articolo, è
data priorità ai comuni che abbiano adottato i piani di risanamento di cui all'articolo
7. |
Art. 14. - Controlli
1. Le amministrazioni provinciali, al fine di esercitare le funzioni, di controllo e di
vigilanza per l'attuazione della presente legge in ambiti territoriali ricadenti nel
territorio di più comuni ricompresi nella circoscrizione provinciale, utilizzano le
strutture delle agenzie regionali dell'ambiente di cui al decreto-legge 4 dicembre 1993,
n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61.
2. Il comune esercita le funzioni amministrative relative al controllo sull'osservanza :
a) delle prescrizioni attinenti il contenimento dell'inquinamento acustico prodotto dal
traffico veicolare e dalle sorgenti fisse;
b) della disciplina stabilita all'articolo 8, comma 6, relativamente al rumore prodotto
dall'uso di macchine rumorose e da attività svolte all'aperto;
c) disciplina e delle prescrizioni tecniche relative all'attuazione delle disposizioni di
cui all'articolo 6;
d) della corrispondenza alla normativa vigente dei contenuti della documentazione fornita
ai sensi dell'articolo 8, comma 5.
3. Il personale incaricato dei controlli di cui al presente articolo e il personale delle
agenzie regionali dell'ambiente, nell'esercizio delle medesime funzioni di controllo e di
vigilanza, può accedere agli impianti e alle sedi di attività che costituiscono fonte di
rumore, e richiedere i dati, le informazioni e i documenti necessari per l'espletamento
delle proprie funzioni. Tale personale è munito di documento di riconoscimento rilasciato
dall'ente o dall'agenzia di appartenenza. Il segreto industriale non può essere opposto
per evitare od ostacolare le attività di verifica o di controllo. |
Art. 15. - Regime transitorio
1. Nelle materie oggetto dei provvedimenti di competenza statale e dei regolamenti di
esecuzione previsti dalla presente legge fino all'adozione dei provvedi menti e dei
regolamenti medesimi si applicano, per quanto non in contrasto con la presente legge, le
disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio de ministri 1° marzo
1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 dell'8 marzo 1991, fatta eccezione per le
infrastrutture dei trasporti limitatamente al disposto di cui agli articoli 2 comma 2, e
6, comma 2.
2. Ai fini del graduale raggiungimento degli obiettivi fissati dalla presente legge, le
imprese interessate devono presentare il piano d risanamento acustico di cui all'articolo
3 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 1991, entro il
termine di sei mesi dalla classificazione del territorio comunale secondo i criteri di cui
all'articolo 4, comma 1, lettere a), della presente legge. Nel piano di risanamento dovrà
essere indicato con adeguata relazione tecnica il termine entro il quale le imprese
prevedono di adeguarsi ai limiti previsti dalle norme di cui alla presente legge.
3. Le imprese che non presentano il piano di risanamento devono adeguarsi ai limiti
fissati dalla suddivisione in classi del territorio comunale entro il termine previsto per
la presentazione del piano stesso.
4. Con decreto del ministro dell'Ambiente, di concerto con il ministro dell'Industria, del
commercio e dell'artigiano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'applicazione delle disposizioni di
cui all'articolo 2, comma 3, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
1° marzo 1991. |
Art. 16. - Abrogazione di norme
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, è emanato, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su
proposta del ministro dell'Ambiente, di concerto con i ministri competenti, un apposito
regolamento con il quale sono individuati gli atti normativi incompatibili con la presente
legge, che sono abrogati con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento
medesimo. |
Art. 17. - Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore sessanta giorni dopo la sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. |
| La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà
inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. |
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