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| Artt. 4 , 5 e 6 del D.P.R.547/95 |
Art. 4. OBBLIGHI DEI DATORI DI LAVORO, DEI DIRIGENTI E
DEI PREPOSTI. -
I datori di lavoro, i dirigenti e di preposti che eserciscono, dirigono o sovraintendono
alle attività indicate all'art. 1, devono, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e
competenze:
a) attuare le misure di sicurezza previste dal presente decreto;
b) rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti e portare a loro
conoscenza le norme essenziali di prevenzione mediante affissione, negli ambienti di
lavoro, di estratti delle presenti norme o, nei casi in cui non sia possibile
l'affissione, con altri mezzi;
c) disporre ed esigere che i singoli lavoratori osservino le norme di sicurezza ed usino i
mezzi di protezione messi a loro disposizione. |
Art. 5.
I datori di lavoro, i dirigenti e i preposti sono tenuti a rendere edotti i lavoratori
autonomi dei rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro in cui siano chiamati a
prestare la loro opera.
L'obbligo di cui al precedente comma non si estende ai rischi dell'attività professionale
o del mestiere che il lavoratore autonomo è incaricato di prestare. Nel caso in cui dal
datore di lavoro siano concessi in uso macchine o attrezzi di sua proprietà per
l'esecuzione dei lavori di cui al precedente comma, dette macchine o attrezzi devono
essere muniti dei dispositivi di sicurezza previsti dal presente decreto. |
Art. 6. DOVERI DEI LAVORATORI. -
I lavoratori devono:
a) osservare, oltre le norme del presente decreto, le misure disposte dal datore di lavoro
ai fini della sicurezza individuale e collettiva;
b) usare con cura i dispositivi di sicurezza e gli altri mezzi di protezione predisposti o
forniti dal datore di lavoro;
c)segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o ai preposti le deficienze
dei dispositivi e dei mezzi di sicurezza e di protezione, nonché le altre eventuali
condizioni di pericolo di cui venissero a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso
di urgenza e nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre
dette deficienze o pericoli;
d) non rimuovere o modificare i dispositivi e gli altri mezzi di sicurezza e di protezione
senza averne ottenuta l'autorizzazione;
e) non compiere, di propria iniziativa, operazioni o manovre che non siano di loro
competenza e che possano compromettere la sicurezza propria o di altre persone. |
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