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| ALLEGATO X - LUOGHI DI LAVORO OVE SI
SVOLGONO ATTIVITA' PREVISTE DALL'ARTICOLO 6, COMMA 3 |
Si riporta l'elenco dei luoghi di lavoro ove si svolgono
attività per le quali, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, è previsto che i lavoratori
incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e
gestione delle emergenze, conseguano l'attestato di idoneità tecnica di cui all'articolo
3 della legge 28 novembre 1996, n. 609:
a) industrie e depositi di cui agli articoli 4 e 6 del DPR n. 175/1988, e successive
modifiche ed integrazioni;
b) fabbriche e depositi di esplosivi;
c) centrali termoelettriche;
d) impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili,
e) impianti e laboratori nucleari;
f) depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 10.000 m2;
g) attività commerciali e/o espositive con superficie aperta al pubblico superiore a
5.000 m2;
h) aeroporti, infrastrutture ferroviarie e metropolitane;
i) alberghi con oltre 100 posti letto;
l) ospedali, case di cura e case dì ricovero per anziani,
m) scuole di ogni ordine e grado con oltre 300 persone presenti;
n) uffici con oltre 500 dipendenti;
o) locali di spettacolo e trattenimento con capienza superiore a 100 posti;
p) edifici pregevoli per arte e storia, sottoposti alla vigilanza dello Stato ai sensi del
R.D. 7 novembre 1942 n. 1564, adibiti a musei, gallerie, collezioni, biblioteche, archivi,
con superficie aperta a pubblico superiore a 1000 m2;
q) cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e
riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 m;
r) cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi. |
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