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| Decreto Ministeriale del
10/03/1998:Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei
luoghi di lavoro. |
IL MINISTRO DELL'INTERNO
di concerto conIL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Visto il decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547;
Vista la legge 26 luglio 1965, n. 966;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n 577;
Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;
Visto il decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242;
Vista la legge 30 novembre 1996, n. 609;
In attuazione di quanto disposto dall'art. 13 del citato decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626;
Decreta: |
Art. 1. - Oggetto - Campo di applicazione
1. Il presente decreto stabilisce, in attuazione al disposto dell'art. 13, comma 1, del
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, i criteri per la valutazione dei rischi di
incendio nei luoghi di lavoro ed indica le misure di prevenzione e di protezione
antincendio da adottare, al fine di ridurre l'insorgenza di un incendio e di limitarne le
conseguenze qualora esso si verifichi.
2. Il presente decreto si applica alle attività che si svolgono nei luoghi di lavoro come
definiti dall'art. 30, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.
626, come modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, di seguito denominato
decreto legislativo n. 626/1994.
3. Per le attività che si svolgono nei cantieri temporanei o mobili di cui al decreto
legislativo 19 settembre 1996, n. 494, e per le attività industriali di cui all'art. 1
del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n.175, e successive modifiche,
soggette all'obbligo della dichiarazione ovvero della notifica, ai sensi degli articoli 4
e 6 del decreto stesso, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano
limitatamente alle prescrizioni di cui agli articoli 6 e 7. |
Art. 2. - Valutazione dei rischi di incendio
1. La valutazione dei rischi di incendio e le conseguenti misure di prevenzione e
protezione, costituiscono parte specifica del documento di cui all'art. 4, comma 2, del
decreto legislativo n. 626/1994.
2. Nel documento di cui al comma 1 sono altresì riportati i nominativi dei lavoratori
incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e di
gestione delle emergenze, o quello del datore di lavoro, nei casi di cui all'art. 10,
comma 1, del decreto legislativo n. 626/1994.
3. La valutazione dei rischi di incendio può essere effettuata in conformità ai criteri
di cui all'allegato I.
4. Nel documento di valutazione dei rischi il datore di lavoro valuta il livello di
rischio di incendio del luogo di lavoro e, se del caso, di singole parti del luogo
medesimo, classificando tale livello in una delle seguenti categorie, in conformità ai
criteri di cui all'allegato 1:
a) livello di rischio elevato;
b) livello di rischio medio;
c) livello di rischio basso |
Art. 3. - Misure preventive, protettive e precauzionali
di esercizio
1. All'esito della valutazione dei rischi dì incendio, il datore di lavoro adotta le
misure finalizzate a:
a) ridurre la probabilità di insorgenza di un incendio secondo i criteri di cui
all'allegato II;
b) realizzare le vie e le uscite di emergenza previste dall'art. 13 del decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, di seguito denominato decreto del
Presidente della Repubblica n. 547/1955, così come modificato dall'art. 33 del decreto
legislativo n. 626/1994, per garantire l'esodo delle persone in sicurezza in caso di
incendio, in conformità ai requisiti di cui all'allegato III;
c) realizzare le misure per una rapida segnalazione dell'incendio al fine di garantire
l'attivazione dei sistemi di allarme e delle procedure di intervento, in conformità ai
criteri di cui all'allegato IV;
d) assicurare l'estinzione di un incendio in conformità ai criteri di cui all'allegato V;
e) garantire l'efficienza dei sistemi di protezione antincendio secondo i criteri di cui
all'allegato VI;
f) fornire ai lavoratori una adeguata informazione e formazione sui rischi di incendio
secondo i criteri di cui all'allegato VII.
2. Per le attività soggette al controllo da parte dei Comandi provinciali dei vigili del
fuoco ai sensi dal decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, le
disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente al comma 1, lettere a), e)
ed f). |
Art. 4. - Controllo e manutenzione degli impianti e
delle attrezzature antincendio
1. Gli interventi di manutenzione ed i controlli sugli impianti e sulle attrezzature di
protezione antincendio sono effettuati nel rispetto delle disposizioni legislative e
regolamentari vigenti, delle norme di buona tecnica emanate dagli organismi di
normalizzazione nazionali o europei o, in assenza dì dette norme di buona tecnica, delle
istruzioni fornite dal fabbricante e/o dall'installatore. |
Art. 5. - Gestione dell'emergenza in caso di incendio
1. All'esito della valutazione dei rischi d'incendio, il datore di lavoro adotta le
necessarie misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio riportandole
in un piano di emergenza elaborato in conformità ai criteri di cui all'allegato VIII.
2. Ad eccezione delle aziende di cui all'art. 3, comma 2, del presente decreto, per i
luoghi di lavoro ove sono occupati meno di 10 dipendenti, il datore di lavoro non è
tenuto alla redazione del piano di emergenza, ferma restando l'adozione delle necessarie
misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio |
Art. 6. - Designazione degli addetti al servizio
antincendio
1. All'esito della valutazione dei rischi d'incendio e sulla base del piano di emergenza,
qualora previsto, il datore di lavoro designa uno o più lavoratori incaricati
dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle
emergenze, ai sensi dell'art. 4, comma 5, lettera a), del decreto legislativo n.626/1994,
o se stesso nei casi previsti dall'art. 10 del decreto suddetto.
2. I lavoratori designati devono frequentare il corso di formazione di cui al successivo
art. 7.
3. I lavoratori designati ai sensi del comma 1, nei luoghi di lavoro ove si svolgono le
attività riportate nell'allegato X, devono conseguire l'attestato di idoneità tecnica di
cui all'art. 3 della legge 28 novembre 1996, n. 609.
4. Fermo restando l'obbligo di cui al comma precedente, qualora il datore di lavoro, su
base volontaria, ritenga necessario che l'idoneità tecnica del personale di cui al comma
1 sia comprovata da apposita attestazione, la stessa dovrà essere acquisita secondo le
procedure di cui all'art. 3 della legge 28 novembre 1996, n. 609. |
Art. 7. - Formazione degli addetti alla prevenzione
incendi, lotta antincendio e gestione dell'emergenza
1. I datori di lavoro assicurano la formazione dei lavoratori addetti alla prevenzione
incendi, lotta antincendio e gestione dell'emergenza secondo quanto previsto nell'allegato
IX. |
Art. 8. - Disposizioni transitorie e finali
1. Fatte salve le disposizioni dell'art. 31 del decreto legislativo n. 626/1994, i luoghi
di lavoro costruiti od utilizzati anteriormente alla data di entrata in vigore del
presente decreto, con esclusione di quelli di cui all'art. 1, comma 3, e art. 3, comma 2,
del presente decreto, devono essere adeguati alle prescrizioni relative alle vie di uscita
da utilizzare in caso di emergenza, di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), entro 2 anni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Sono fatti salvi i corsi di formazione degli addetti alla prevenzione incendi, lotta
antincendio e gestione delle emergenze, ultimati entro la data di entrata in vigore del
presente decreto. |
Art. 9. - Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. |
| ALLEGATO I - LINEE GUIDA PER LA
VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INCENDIO NEI LUOGHI DI LAVORO |
| ALLEGATO II - MISURE INTESE A
RIDURRE LA PROBABILITÀ DI INSORGENZA DEGLI INCENDI |
| ALLEGATO III - MISURE RELATIVE
ALLE VIE DI USCITA IN CASO DI INCENDIO |
| ALLEGATO IV - MISURE PER LA
RIVELAZIONE E L'ALLARME IN CASO DI INCENDIO |
| ALLEGATO V - ATTREZZATURE ED
IMPIANTI DI ESTINZIONE DEGLI INCENDI |
| ALLEGATO VI - CONTROLLI E
MANUTENZIONE SULLE MISURE DI PROTEZIONE ANTINCENDIO |
| ALLEGATO VII - INFORMAZIONE E
FORMAZIONE ANTINCENDIO |
| ALLEGATO VIII - PIANIFICAZIONE
DELLE PROCEDURE DA ATTUARE IN CASO DI INCENDIO |
| ALLEGATO IX - CONTENUTI MINIMI
DEI CORSI DI FORMAZIONE PER ADDETTI ALLA PREVENZIONE INCENDI, LOTTA ANTINCENDIO E GESTIONE
DELLE EMERGENZE, IN RELAZIONE AL LIVELLO DI RISCHIO DELL'ATTIVITA'. |
| ALLEGATO X - LUOGHI DI LAVORO
OVE SI SVOLGONO ATTIVITA' PREVISTE DALL'ARTICOLO 6, COMMA 3 |
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