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Decreto del Presidente della Repubblica n° 303
del 19/03/1956
Norme generali per l'igiene del lavoro |
Art. 1. ATTIVITÀ SOGGETTE.
Le norme del presente decreto si applicano a tutte le attività alle quali sono addetti
lavoratori subordinati o ad essi equiparati ai sensi del successivo art. 3, comprese
quelle esercitate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai comuni, da altri Enti
pubblici e dagli istituti di istruzione e di beneficenza, salve le limitazioni
espressamente indicate.
Nei riguardi delle Ferrovie dello Stato e di quelle esercitate da privati in regime di
concessione le disposizioni del presente decreto saranno applicate adattandole alle
particolari esigenze dell'esercizio ferroviario. |
Art. 2. ATTIVITÀ ESCLUSE.
Le norme del presente decreto non si applicano ai lavori a bordo delle navi mercantili e a
bordo degli aeromobili, nonché all'esercizio delle miniere, delle cave e delle torbiere .
Sono escluse altresì le imprese industriali e commerciali gestite direttamente dal
titolare con il solo aiuto dei membri della famiglia con lui conviventi e le aziende
agricole indicate nel secondo comma dell'art. 49. |
Art. 3. DEFINIZIONE DI LAVORATORE SUBORDINATO.
Agli effetti dell'art. 1, per lavoratore subordinato si intende colui che fuori del
proprio domicilio presta il proprio lavoro alle dipendenze e sotto la direzione altrui,
con o senza retribuzione, anche al solo scopo di apprendere un mestiere, un'arte od una
professione.
Sempre agli effetti dell'art. 1 sono equiparati ai lavoratori subordinati i soci di
società e di enti in genere cooperativi, anche di fatto, che prestino la loro attività
per conto delle società o degli enti stessi. |
| Capo II - Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti,
dei preposti e dei lavoratori. |
Art. 4. OBBLIGHI DEI DATORI DI LAVORO, DEI DIRIGENTI E
DEI PREPOSTI.
I datori di lavoro, i dirigenti e i preposti che esercitano, dirigono o sovraintendono
alle attività indicate all'art. 1, devono, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e
competenze:
a) attuare le misure di igiene previste nel presente decreto;
b) rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti e portare a loro
conoscenza i modi di prevenire i danni derivanti dai rischi predetti;
c) fornire ai lavoratori i necessari mezzi di protezione;
d) disporre ed esigere che i singoli lavoratori osservino le norme di igiene ed usino i
mezzi di protezione messi a loro disposizione . |
Art. 5. OBBLIGHI DEI LAVORATORI.
I lavoratori devono:
a) osservare, oltre le norme del presente decreto, le misure disposte dal datore di lavoro
ai fini dell'igiene;
b) usare con cura i dispositivi tecnico-sanitari e gli altri mezzi di protezione
predisposti o forniti dal datore di lavoro;
c) segnalare al datore di lavoro, al dirigente o ai preposti le deficienze dei dispositivi
e dei mezzi di protezione suddetti;
d) non rimuovere o modificare detti dispositivi e mezzi di protezione, senza averne
ottenuta l'autorizzazione . |
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