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| Direttiva CEE/CEEA/CE n° 379 del
07/06/1988 |
Art. 1
1. La presente direttiva mira al ravvicinamento delle disposizioni legislative,
regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative:
- alla classificazione,
- all'imballaggio e
- all'etichettatura
dei preparati pericolosi per l'uomo e per l'ambiente immessi sul mercato degli Stati
membri.
2. La presente direttiva si applica ai preparati immessi sul mercato degli Stati membri e
che:
- contengono almeno una sostanza pericolosa ai sensi dell'articolo 2 e
- sono considerati pericolosi ai sensi dell'articolo 3.
La presente direttiva si applica anche ai preparati elencati nell'allegato II.
3. La presente direttiva non si applica:
a) ai medicinali per uso umano o veterinario definiti dalla direttiva 65/65/CEE ,
modificata da ultimo dalla direttiva 87/21/CEE ;
b) ai prodotti cosmetici definiti dalla direttiva 76/768/CEE , modificata da ultimo dalla
direttiva 86/199/CEE ;
c) ai miscugli di sostanze che si presentano sotto forma di residui e che formano oggetto
della direttiva 75/442/CEE e della direttiva 78/319/CEE , modificata da ultimo dall'atto
di adesione della Spagna e del Portogallo;
d) agli antiparassitari che formano oggetto della direttiva 78/631/CEE , modificata da
ultimo dalla direttiva 84/291/CEE ;
e) alle munizioni e agli esplosivi immessi sul mercato allo scopo di produrre, come
effetto pratico, esplosioni o effetti pirotecnici.
Inoltre la presente direttiva non si applica:
f) ai prodotti alimentari pronti per il consumo;
g) agli alimenti per animali pronti per il consumo;
h) al trasporto di preparati pericolosi per ferrovia, su strada, per via fluviale,
marittima o aerea;
i) ai preparati in transito soggetti a controllo doganale quando non siano oggetto di
trattamento o di trasformazione. |
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