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| Direttiva CEE/CEEA/CE n° 548 del
27/06/196767/548/CEE: |
Art. 1 - Obiettivi e campo d'applicazione .
1. La presente direttiva mira al ravvicinamento delle disposizioni legislative,
regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti:
a) la notifica delle sostanze,
b) lo scambio di informazioni sulle sostanze notificate,
c) la valutazione dei rischi che le sostanze notificate possono presentare per l'uomo e
per l'ambiente,
d) la classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose per
l'uomo o per l'ambiente, allorché tali sostanze sono immesse sul mercato negli Stati
membri.
2. La presente direttiva non si applica alle sostanze e ai preparati seguenti allo stato
finito, destinati all'utilizzatore finale:
a) alle specialità medicinali ad uso umano o veterinario, quali definite dalla direttiva
65/65/CEE (Cfr. GU n. 22 del 09.02.1965, p. 369/65) , modificata da ultimo dalla direttiva
87/21/CEE (Cfr. GU n. L 15 del 17.01.1987, p. 36);
b) ai prodotti cosmetici definiti nella direttiva direttiva 76/768/CEE , modificata da
ultimo dalla direttiva 86/199/CEE ;
c) alle miscele di sostanze in forma di residui le quali sono disciplinate dalle direttive
76/442/CEE (Cfr. GU n. L 194 del 15.07.1975, p. 39) e 78/319/CEE (Cfr. GU n. L 84 del
31.03.1978, p. 43);
d) ai prodotti alimentari;
e) agli alimenti per animali;
f) agli antiparassitari;
g) alle sostanze radioattive quali definite nella direttiva direttiva 80/836/CEE ;
h) ad altre sostanze o preparati per i quali esistano procedure comunitarie di notifica o
di approvazione e per i quali i requisiti siano equivalenti a quelli stabiliti nella
presente direttiva.
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