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| DECRETO 3 ottobre 2001:Recupero,
riciclo, rigenerazione e distribuzione degli halon. |
| IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL
TERRITORIO di concerto con IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE Vista la legge 28
dicembre 1993, n. 549, cosi' come modificata dalla legge 16 giugno 1997, n. 179, recante
misure a tutela dell'ozono stratosferico; Visti in particolare l'art. 3, comma 3, primo
capoverso della citata legge, che prevede che i tempi e le modalita' per la cessazione
dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A e B della citata legge siano
stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto
con il Ministro delle attivita' produttive, l'art. 6, comma 1, che fa divieto di
disperdere nell'ambiente le sostanze lesive e fa obbligo a tutti i detentori di conferire,
tra l'altro, le sostanze lesive ai centri di raccolta autorizzati, nonche' l'art. 6, comma
5, della citata legge che prevede che il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio di concerto con il Ministero delle attivita' produttive, del commercio e
dell'artigianato promuova la conclusione di accordi di programma con le imprese che
producono, utilizzano, immettono al consumo e recuperano le sostanze lesive; Visto il
decreto ministeriale 26 marzo 1996 del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio "Attuazione del decreto-legge 10 febbraio 1996, n. 56, sulle sostanze
dannose per la fascia di ozono stratosferico", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
82 del 6 aprile 1996; Visto il decreto ministeriale 10 marzo 1999 del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio "Proroga dei termini per la dismissione
dei gas halon", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 1999; Viste
le decisioni X/7 e X/16 adottate al Cairo il 24 novembre 1998 dalla decima conferenza
delle Parti del Protocollo di Montreal, secondo cui, entro il 2000, i Paesi firmatari
devono stabilire una strategia nazionale per la dismissione dell'halon e devono
considerare in modo integrato i programmi per la protezione della fascia di ozono
stratosferico e per la prevenzione dei cambiamenti climatici; Vista la decisione XI/16
adottata a Pechino il 3 dicembre 1999 dalla undicesima conferenza delle Parti del
Protocollo di Montreal, secondo la quale i Paesi industrializzati firmatari devono
presentare, entro il 2001, una strategia nazionale per il recupero, il riciclaggio e la
distruzione dei clorofluorocarburi da prodotti ed apparecchiature; Visto il regolamento
(CE) n. 2037/2000 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono; Considerata la
necessita' di provvedere urgentemente a disciplinare il recupero e la distruzione dei
clorofluorocarburi utilizzati nelle apparecchiature di refrigerazione e condizionamento
d'aria; Considerato che l'Italia intende favorire la cessazione dell'impiego degli halon,
in conformita' con le citate decisioni; Considerato che l'Italia intende perseguire gli
obiettivi per la protezione dell'ozonosfera e del clima globale in modo coordinato, ai
sensi dell'art. 130T del Trattato di Roma; Considerato che, peraltro costituisce principio
generale del diritto comunitario e del diritto nazionale quello di proporzionalita'
dell'azione amministrativa, principio espressamente ribadito dall'art. 21 del citato
regolamento (CE) n. 2037/2000; Considerato pertanto che appare necessario prescrivere il
divieto di uso degli idroclorofluorocarburi nel settore antincendio a partire dalla data
di scadenza fissata dall'art. 3, comma 3, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, come
modificata dalla legge 16 giugno 1997, n. 179, sulla base del citato principio di
proporzionalita'; Decreta: |
| Art. 1. Ai fini del presente decreto si
intende per: a) "halon", le sostanze controllate lesive dell'ozono stratosferico
elencate nella tabella A, gruppo II allegata alla legge del 28 dicembre 1993, n. 549,
nonche' quelle contenute nell'allegato I, gruppo III del regolamento (CE) n. 2037/2000; b)
"clorofluorocarburi", le sostanze controllate lesive dell'ozono stratosferico
elencate nella tabella A, gruppo I allegata alla legge 28 dicembre 1993, n. 549, nonche'
quelle contenute nell'allegato I, gruppo I e II del regolamento (CE) n. 2037/2000; c)
"idroclorofluorocarburi", le sostanze controllate lesive dell'ozono
stratosferico elencate nella tabella B, gruppo I allegata alla legge 28 dicembre 1993, n.
549, nonche' quelle contenute nell'allegato I, gruppo VIII del regolamento (CE) n.
2037/2000; d) "potenziale di riduzione dello strato di ozono - ODP", il valore
specificato nella terza colonna dell'allegato I del regolamento (CE) n. 2037/2000,
esprimente l'effetto potenziale di ciascuna sostanza controllata sullo strato di ozono
stratosferico; e) "indice di effetto serra - GWP orizzonte 100 anni", il valore
specificato nella quinta colonna della tabella 10.8 del Scientific Assessment of Ozone
Depletion: 1998, esprimente l'effetto di ciascuna sostanza controllata sul riscaldamento
globale dell'atmosfera; f) "indice di permanenza in atmosfera - ALT", il valore
specificato nella terza colonna della tabella 10.8 del Scientific Assessment of Ozone
Depletion: 1998, esprimente il tempo di vita in atmosfera di ciascuna sostanza
controllata; g) "uso", l'impiego di halon, clorofluorocarburi e
idroclorofluorocarburi nella manutenzione, in particolare nella ricarica, di
apparecchiature e impianti antincendio, di refrigerazione e condizionamento d'aria; h)
"recupero", la raccolta e lo stoccaggio di sostanze controllate effettuati nel
corso delle operazioni di manutenzione o prima dello smantellamento degli impianti; i)
"riciclo", la riutilizzazione di sostanze controllate recuperate previa
effettuazione di un processo di pulitura di base quale la filtrazione e l'essiccazione; j)
"rigenerazione", il trattamento e la valorizzazione delle sostanze controllate
recuperate attraverso operazioni quali filtrazione, essiccazione, distillazione e
trattamento chimico, allo scopo di riportare la sostanza a determinate caratteristiche di
funzionalita'; k) "distruzione", trasformazione permanente o decomposizione di
tutta o una porzione significante di sostanza controllata mediante tecnologie approvate
dalle Parti del Protocollo di Montreal sulle sostanze dannose per la fascia di ozono; l)
"Ministeri competenti", il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e il Ministero delle attivita' produttive. |
| Art. 2. l. L'uso di halon vergine,
recuperato, riciclato o rigenerato, e' vietato. 2. Entro dodici mesi dall'entrata in
vigore del presente decreto gli halon contenuti nei sistemi di protezione antincendio e
negli estintori devono essere recuperati ai fini e con le modalita' previste dall'art. 4.
3. Il divieto di cui al comma 1 del presente articolo non si applica limitatamente all'uso
di halon riciclato o rigenerato, ai sistemi di protezione antincendio e agli estintori
destinati alla: a) protezione dei vani motore, dell'avionica, dei compartimenti di carico
e delle cabine degli aerei civili e militari; b) protezione dei vani motore e delle sale
di controllo delle imbarcazioni militari; c) soppressione delle esplosioni e
inertizzazione di mezzi militari; d) protezione delle piattaforme petrolifere. |
| Art. 3. 1. Chiunque all'entrata in vigore
del presente decreto utilizzi halon per gli usi elencati all'art. 2, comma 3, deve darne
comunicazione ai Ministeri competenti entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del
presente decreto, indicando l'ubicazione e la tipologia dell'uso, la natura e la quantita'
della sostanza. Gli stessi soggetti comunicano annualmente ai Ministeri competenti i
quantitativi di halon riciclato o rigenerato utilizzati nell'anno precedente per la
ricarica o la manutenzione. |
| Art. 4. 1. Gli halon devono essere
recuperati, riciclati, rigenerati o destinati a distruzione dai "centri autorizzati
di raccolta dell'halon", gia' autorizzati ai sensi dell'art. 6 del decreto
ministeriale del 26 marzo 1996 "Attuazione del decreto-legge 10 febbraio 1996, n. 56,
sulle sostanze dannose per la fascia di ozono stratosferico", ovvero da altri
istituiti ai sensi del seguente comma 3. 2. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione del
presente decreto, i "centri di raccolta dell'halon" gia' autorizzati, di cui al
precedente comma 1, devono trasmettere ai Ministeri dell'ambiente e della tutela del
territorio e delle attivita' produttive, la documentazione relativa a: a) procedure
utilizzate per il recupero, la rigenerazione, il riciclaggio e la distruzione degli halon;
b) possesso di certificazione ISO9000 o ISO14001 ovvero altra certificazione delle
procedure e delle lavorazioni rilasciate da un Ente riconosciuto; c) attestati di
frequenza ai corsi di formazione del personale rilasciati dai consorzi di appartenenza. 3.
I "centri autorizzati di raccolta dell'halon" sono istituiti sulla base di
accordi di programma stipulati tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio di concerto con il Ministero delle attivita' produttive, ed i soggetti di cui
all'art. 6, comma 5, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, cosi' come modificata dalla
legge 16 giugno 1997, n. 179, nonche' i produttori e gli importatori di sostanze
sostitutive, singolarmente o in associazione tra di loro. 4. I "centri autorizzati di
raccolta dell'halon" provvedono al recupero, riciclo, rigenerazione e distruzione
degli halon, in conformita' alle vigenti normative. 5. Entro novanta giorni dalla
istituzione dei "centri autorizzati di raccolta dell'halon", i firmatari degli
accordi di programma ne danno comunicazione ai Ministeri competenti e contestualmente
inviano la documentazione relativa a: a) le procedure per il recupero, rigenerazione,
riciclaggio e la distruzione degli halon; b) le procedure per la prevenzione o riduzione
della dispersione in atmosfera dell'halon durante le attivita' di cui alla lettera a); c)
i criteri dell'addestramento e il tipo di personale addetto; d) le tecniche di distruzione
e chi procedera' alle stesse; e) possesso di certificazione ISO9000 o ISO14001 ovvero
altra certificazione delle procedure e delle lavorazioni rilasciate da un Ente
riconosciuto. 6. Nelle more dell'emanazione dei decreti di cui all'art. 5, comma 1,
lettere e) ed h) e dei regolamenti di cui all'art. 6, comma 7, lettere b), c), d) e h)
della legge 28 dicembre 1993, n. 549, cosi' come modificata dalla legge 16 giugno 1997, n.
179, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministero
delle attivita' produttive approva le procedure di cui al comma 5 entro un mese dal
ricevimento delle stesse. 7. I "centri autorizzati di raccolta dell'halon"
devono comunicare semestralmente, ai Ministeri competenti le quantita' di halon in
ingresso, le quantita' in giacenza, le quantita' in uscita e la loro destinazione per tipo
di sostanza. Nel caso di avvio a distruzione, deve essere richiesta a chi provvede alla
stessa una attestazione di avvenuta distruzione da inviare in copia ai Ministeri
competenti. |
| Art. 5. l. In applicazione di quanto
stabilito dall'art. 5, comma 3, del regolamento (CE) n. 2037/2000 e nei termini ivi
indicati, l'uso degli idroclorofluorocarburi e' consentito in sostituzione degli halon
nelle applicazioni indicate in allegato I al presente decreto purche' i valori massimi di
GWP, di ALT e di ODP di detti idroclorofluorocarburi non superino rispettivamente 4000, 42
anni e 0,065. Sulla base delle decisioni della commissione ai sensi dell'art. 5, comma 6,
del citato regolamento, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio provvede
con proprio decreto, di concerto con il Ministro delle attivita' produttive, ad apportare
modifiche all'allegato I. 2. L'uso di idroclorofluorocarburi nei sistemi di protezione
antincendio e negli estintori, diversi da quelli di cui al comma 1, che alla data del 1
ottobre 2001 funzionano ad idroclorofluorocarburi e' vietato a partire dal 31 dicembre
2008 in conformita' a quanto stabilito dall'art. 3, comma 3, della legge 28 dicembre 1993,
n. 549. 3. Gli halon sostituiti di cui al comma 1, devono essere recuperati e avviati a
distruzione dai "centri autorizzati di raccolta dell'halon". Almeno il 70% dei
costi della distruzione deve essere sostenuto dal fornitore degli idroclorofluorocarburi
sostitutivi. |
| Art. 6. l. L'importazione da Paesi terzi
degli halon vergini, recuperati o riciclati e dei prodotti e apparecchiature che li
contengono, e' vietata. 2. L'esportazione verso Paesi terzi di halon vergini, recuperati o
riciclati e dei prodotti e apparecchiature che li contengono e' regolamentata ai sensi
degli articoli 11 e 12 del regolamento (CE) n. 2037/2000. 3. L'esportazione di prodotti e
apparecchiature che contengono gli halon vergini, recuperati o riciclati ai sensi
dell'art. 11, comma 1, lettera d) del regolamento (CE) n. 2037/2000 devono essere
preventivamente autorizzati dai Ministeri competenti. |
| Art. 7. 1. L'uso dei clorofluorocarburi per
la manutenzione e la ricarica di apparecchiature e impianti di refrigerazione e
condizionamento e' vietato a partire dal 31 dicembre 2000. 2. L'uso dei clorofluorocarburi
riciclato o rigenerati e' consentito unicamente nei casi autorizzati dalla Commissione ai
sensi dell'art. 4, comma 1, del regolamento (CE) n. 2037/2000. 3. I clorofluorocarburi
contenuti in apparecchiature e impianti di refrigerazione e condizionamento ove sia
necessario lo svuotamento degli stessi nel corso delle operazioni di manutenzione, o in
caso di smantellamento degli impianti, devono essere recuperati ai fini e con le modalita'
previste dall'art. 9. |
| Art. 8. 1. Chiunque, alla data di entrata in
vigore del presente decreto detenga nelle apparecchiature e impianti di refrigerazione e
condizionamento una quantita' non inferiore a 20 kg di clorofluorocarburi, deve darne
comunicazione ai Ministeri competenti, entro novanta giorni dell'entrata in vigore del
presente decreto, indicando l'ubicazione e la tipologia dell'apparecchiatura o
dell'impianto, la natura e quantita' della sostanza secondo il formato di cui all'allegato
II. |
| Art. 9. 1. I clorofluorocarburi devono
essere recuperati e destinati a distruzione dai "centri autorizzati di raccolta dei
clorofluorocarburi" di cui al comma 2, fatti salvi i quantitativi necessari di
clorofluorocarburi riciclati o rigenerati necessari per soddisfare gli usi di cui all'art.
7, comma 2, nonche' quelli destinati ai casi di cui all'art. 4 comma 4 i) b) del
regolamento (CE) n. 2037/2000. 2. I "centri autorizzati di raccolta dei
clorofluorocarburi" sono istituiti sulla base di accordi di programma stipulati tra
il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministero
delle attivita' produttive, ed i soggetti di cui all'art. 6, comma 5, della legge 28
dicembre 1993, cosi' come modificata dalla legge 16 giugno 1997, n. 179, nonche' i
produttori e gli importatori di sostanze sostitutive, singolarmente o in associazione tra
di loro. 3. I "centri autorizzati di raccolta dei clorofluorocarburi" provvedono
al recupero, riciclo, rigenerazione e distruzione dei clorofluorocarburi in conformita'
alle normative vigenti. 4. Entro novanta giorni dalla istituzione dei "centri
autorizzati di raccolta dei clorofluorocarburi", i firmatari degli accordi di
programma ne danno comunicazione ai Ministeri competenti e contestualmente inviano la
documentazione relativa a: a) le procedure per il recupero, rigenerazione, riciclaggio e
la distruzione dei clorofluorocarburi; b) le procedure per la prevenzione o riduzione
della dispersione in atmosfera dei clorofluorocarburi durante le attivita' di cui alla
lettera a); c) i criteri dell'addestramento e il tipo di personale addetto; d) le tecniche
di distruzione e chi procedera' alle stesse; e) possesso di certificazione ISO9000 o
ISO14001 ovvero altra certificazione delle procedure e delle lavorazioni rilasciate da un
Ente riconosciuto. 5. Nelle more dell'emanazione dei decreti di cui all'art. 5, comma 1,
lettere e) ed h) e dei regolamenti di cui all'art. 6, comma 7, lettere b), c), d) e h)
della legge 28 dicembre 1993 cosi' come modificata dalla legge 16 giugno 1997, n. 179, il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministero delle
attivita' produttive approva le procedure di cui al comma precedente entro un mese dal
ricevimento delle stesse. 6. All'atto della istituzione e poi semestralmente, i centri di
raccolta di cui al comma 2 devono comunicare ai Ministeri competenti le quantita' di
clorofluorocarburi in ingresso, le quantita' in giacenza, le quantita' in uscita e la loro
destinazione per tipo di sostanza. Nel caso di avvio a distruzione, deve essere richiesta
a chi provvede alla stessa una attestazione di avvenuta distruzione da inviare in copia ai
Ministeri competenti. |
| Art. 10. 1. L'importazione da Paesi terzi
dei clorofluorocarburi vergini, recuperati o riciclati e dei prodotti e apparecchiature
che li contengono, e' regolamentata dall'art. 4, comma 6, e dagli articoli 7, 8 e 9 del
regolamento (CE) n. 2037/2000. 2. L'esportazione verso Paesi terzi di clorofluorocarburi
vergini, recuperati o riciclati e dei prodotti e apparecchiature che li contengono, e'
regolamentata ai sensi degli articoli 11 e 12 del regolamento (CE) n. 2037/2000. |
| Art. 11. A partire dall'entrata in vigore
del presente decreto sono abrogati il decreto ministeriale del 26 marzo 1996
"Attuazione del decreto-legge 10 febbraio 1996, n. 56, sulle sostanze dannose per la
fascia di ozono stratosferico", ed il decreto ministeriale 10 marzo 1999
"Proroga dei termini per la dismissione di gas halon". Roma, 3 ottobre 2001 Il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio Matteoli |
| omessi gli allegati |
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