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LEGGE 28 dicembre 1993, n. 549:Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente
CAPO I
FINALITA' E OGGETTO
Art. 1.
(Finalità della legge)
La presente legge ha lo scopo di favorire la cessazione dell'impiego delle sostanze lesive dell'ozono stratosferico e dannose per l'ambiente, nonché di disciplinare le fasi di raccolta, riciclo e smaltimento di tali sostanze, in conformità:
a. alla convenzione per la protezione dello strato d'ozono, adottata a Vienna il 22 marzo 1985 e resa esecutiva con legge 4 luglio 1988, n. 277, nonché al protocollo alla citata convenzione di Vienna relativo ai clorofluorocarburi, adottato a Montreal il 16 settembre 1987 e reso esecutivo con la legge 23 agosto 1988, n. 393, e relativi emendamenti adottati a Londra i 29 giugno 1990 e a Copenaghen il 25 novembre 1992;
b. alla raccomandazione 89/349/CEE della Commissione, del 13 aprile 1989, concernente la riduzione volontaria dei clorofluorocarburi (CFC) impiegati dall'industria europea nella fabbricazione di aerosol, nonché alla risoluzione B3-
268/92 del Parlamento europeo, del 12 marzo 1992, sulla protezione della fascia di ozono;
c. al regolamento (CEE) n. 594/91 del Consiglio, del 4 marzo 1991, relativo a sostanze che riducono lo strato di ozono, nonché al regolamento (CEE) n. 3952/92 del Consiglio, del 30 dicembre 1992, che modifica il citato regolamento (CEE) n. 594/91 per quanto riguarda l'accelerazione del ritmo di eliminazione di sostanze che
riducono lo strato di ozono.
Al fine di assicurare un rapido e periodico adeguamento della normativa nazionale a quella comunitaria in materia di difesa dell'ozono stratosferico, il regolamento di attuazione di cui all'arte.4, comma cinque, della legge 9 marzo 1989, n. 86, è adottato per proposta del Presidente del Consigli dei ministri, o del Ministro per il
coordinamento delle politiche comunitarie da lui delegato, di concerto con il Ministro dell'ambiente, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge comunitaria.
In tale ipotesi il parere del Consiglio di Stato deve essere espresso entro 30 giorni dalla richiesta.
Alla realizzazione delle attività previste dalla presente legge concorrono, secondo le rispettive competenze, lo Stato, le regioni, gli enti locali e i loro consorzi, gli enti pubblici economici di ricerca, le università.
Le disposizioni della presente legge non si applicano alle regioni a statuto speciale e alle provincie autonome di Trento e di Bolzano se incompatibili con le con le attribuzioni previste dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.

Art. 2.
(Oggetto della legge)
La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione, la raccolta, il riciclo e la commercializzazione delle sostanze lesive dell'ozono stratosferico e dannose per l'ambiente, di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge, di seguito denominate "sostanze lesive", sono disciplinati dalla presente legge.
Art. 3.
(Cessazione e riduzione dell' impiego delle sostanze lesive)
La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al citato regolamento (CEE) n. 594/91, come modificato ed integrato dal citato regolamento (CEE) n. 3952/92.
A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal citato regolamento (CEE) n. 594/91 come modificato ed integrato dal citato regolamento (CEE) n. 3952/92.
Con decreto del Ministro dell'ambiente, emanato di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, è stabilita la data fino alla quale è comunque consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, recuperate e riportate a titolo, per la manutenzione di apparecchi e di impianti già
venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge.
La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alla tabella B allegata alla presente legge cessano il 31 dicembre 1999.Entro un anno dalla data in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'ambiente, emanato di concerto con il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, su proposta dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, sono individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla citata tabella B relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dalla presente comma.
Fino alla data stabilita con decreto del Ministro dell'ambiente, emanato di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, è comunque consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella B allegata alla presente legge, recuperate e riportate a titolo, per la manutenzione di apparecchi e impianti Le imprese che intendono cessare la produzione e la utilizzazione delle sostanze di
cui alla tabella B allegata alla presente legge almeno due anni prima della scadenza del termine del 31 dicembre 1999 di cui al comma 4, possono concludere appositi accordi di programma con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministero dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'art. 10.
Chiunque violi le disposizioni di cui al presente art., fatto salvo quanto previsto al comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate a fini produttivi, importate o commercializzate, e, nei casi più gravi, con la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale
viene svolta l'attività costituente illecito.
CAPO II
SMALTIMENTO E RICICLO DELLE SOSTANZE LESIVE
Art. 6.
(Obblighi in materia di recupero e smaltimento)
Il Ministro dell'ambiente esercita le funzioni dell'autorità competente di cui al citato
regolamento (CEE) n. 504/91.
L'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente esercita le funzioni tecniche, consultive e di controllo stabilite dalla presente legge. 
Art. 5.
(Funzioni dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente)
L'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente provvede:
a. a redigere rapporti rivolti al Ministro dell'ambiente al fine di integrare o modificare l'elenco delle sostanze lesive in relazione alle elaborazioni definite in sede di Programma per l'ambiente delle Nazioni Unite (UNEP) e in sede comunitaria;
b. a promuovere incontri con le rappresentanze delle imprese per la redazione di protocolli d'intesa tra imprese e Governo che accelerino le procedure per la riduzione della produzione e dell'utilizzazione delle sostanze lesive ovvero per la
identificazione di nuovi sistemi di raccolta, di riciclaggio e di smaltimento delle medesime;
c. a definire gli indirizzi programmatici per l'utilizzazione annuale del fondo di cui all'articolo 10, comma 5;
d. a definire le norme tecniche e le modalità per la cessazione della produzione e dell'utilizzazione delle sostanze lesive;
e. a definire le norme tecniche e le modalità per la raccolta, il riciclaggio, lo smaltimento e la distruzione delle sostanze lesive;
f. a redigere, su richiesta del Parlamento e del Governo, rapporti nella materia oggetto della presente legge;
g. a segnalare al Governo l'esistenza di alternative tecniche soddisfacenti, anche in relazione alle esigenze di sicurezza ambientale e di risparmio energetico, alle sostanze lesive;
h. a definire le norme tecniche e le modalità per la prevenzione delle emissioni in atmosfera di sostanze lesive dagli impianti che le producono o le utilizzano ovvero dalle apparecchiature che le contengono, con particolare riferimento alle modalità di
manutenzione, di ricarica, di dismissione e di recupero;
i. a controllare l'applicazione della presente legge, in particolare per quanto riguarda:
i tempi di dismissione delle sostanze lesive; l'utilizzazione dei prodotti sostitutivi consentiti.
Il Ministro dell'ambiente con proprio decreto, anche sulla base dei rapporti dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, sentito il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, provvede ad integrare o a modificare, ove necessario, l'elenco delle sostanze lesive nonché ad emanare le norme per il recepimento delle disposizioni di cui al comma 1, lettere d) e h).
Tutte le imprese che producono o utilizzano nei processi di lavorazione ovvero nei prodotti da immettere sul mercato le sostanze lesive sono tenute a comunicare all'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, i dati concernenti l'ubicazione degli stabilimenti, le sostanze lesive utilizzate ovvero i quantitativi prodotti o immessi sul mercato dal 1986, nonché le informazioni che l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente ritenga utile acquisire per lo svolgimento delle proprie funzioni.
È fatto obbligo a tutte le imprese che utilizzano impianti che comportano nei processi di lavorazione l'uso delle sostanze lesive un'apposita dichiarazione descrittiva dell'impianto stesso all'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
CAPO III
SMALTIMENTO E RICICLO DELLE SOSTANZE LESIVE
Art. 6.
(Obblighi in materia di recupero e smaltimento)
È vietato disperdere nell'ambiente le sostanze lesive. In conformità alla vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti, è fatto obbligo a tutti i detentori di prodotti, di impianti e di beni durevoli contenenti le sostanze lesive di conferire i medesimi, al termine della loro durata operativa a centri di raccolta autorizzati. Per gli
impianti e le apparecchiature che non possono essere trasportati ai centri di raccolta, le sostanze lesive devono essere conferite ai centri medesimi previo recupero delle stesse, da effettuarsi secondo le modalità stabilite ai sensi dell'articolo 5, commi 1, lettera h), e 2.
È istituito un deposito cauzionale sui beni durevoli che contengono le sostanze lesive, la cui entità è stabilita ai sensi del comma 8, lettera e), del presente articolo.
Sono esenti dal pagamento del deposito cauzionale coloro che all'atto dell'acquisto di uno dei beni di cui al comma 2 provvedono alla riconsegna di un prodotto analogo contenente sostanze lesive, a prescindere dall'effettivo valore di mercato dello stesso.
È fatto obbligo ai rivenditori dei beni di cui al comma 2 di accettare la restituzione di analogo bene usato, purché presene nel loro assortimento, anche se di marca diversa.
Il Ministro dell'ambiente promuove la conclusione di accordi di programma con le imprese che producono le sostanze lesive, con le imprese che le utilizzano per la produzione di beni, con le imprese che le immettono al consumo, anche in qualità di importatori, e con le imprese che recuperano le sostanze stesse.
Gli accordi di programma di cui al comma 5 devono prevedere obbligatoriamente: 
l'istituzione di centri di raccolta autorizzati; la raccolta delle sostanze lesive avvalendosi dei centri di cui alla lettera a);
lo smaltimento delle sostanze lesive non rigenerabili né utilizzabili, nel rispetto delle norme contro l'inquinamento e degli indirizzi emanati dal Ministro dell'ambiente con i regolamenti di cui al comma 8; l'isolamento, l'estrazione e la raccolta delle sostanze lesive dal prodotto, dall'impianto o dl bene mediante personale specializzato;
il recupero e il riciclo delle sostanze lesive, evitando forme di dispersione durante il trattamento;
il conferimento dei prodotti o dei beni dai quali sono state estratte le sostanze lesive alla rete di raccolta e di smaltimento dei rifiuti.
Qualora, anche per limitate aree del territorio nazionale, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge non vengano conclusi gli accordi di programma di cui al comma 5 del presente articolo, la raccolta, lo smaltimento e il riciclo delle
sostanze lesive sono gestite dal Consorzio obbligatorio di cui all'articolo 7. Il Consorzio può essere comunque istituito in alternativa agli accordi di programma previa intesa tra le categorie di cui al comma 5 del presente articolo e il Ministro dell'ambiente.
Ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988 n. 400, su proposta del Ministro dell'ambiente e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono emanati i regolamenti per la determinazione:
a. dell'elenco di prodotti e dei beni contenenti le sostanze lesive;
b. delle modalità per il conferimento di prodotti e beni durevoli contenenti le sostanze
lesive e per il conferimento delle sostanze lesive recuperate ai centri di raccolta autorizzati;
c. dei requisiti dei centri di raccolta autorizzati nonché della loro dimensione, struttura e organizzazione, definiti sulla base del numero delle imprese produttrici, importatrici e utilizzatrici delle sostanze lesive, delle loro dimensioni, del loro livello
impiantistico e tecnologico, nonché sulla base del tessuto socio economico del sistema della vigilanza e dei controlli, dell'efficacia e dell'efficienza della pubblica amministrazione;
d. dei requisiti tecnici e delle caratteristiche degli impianti che effettuano il recupero delle sostanze lesive dai prodotti che le contengono e delle modalità del trasferimento delle sostanze stesse alle imprese di riciclo;
e. dell'entità e delle modalità di pagamento, di raccolta e di gestione del deposito cauzionale relativo ai beni durevoli contenenti o suscettibili di contenere le sostanze lesive da versare al momento dell'acquisto;
f. delle modalità di controllo sull'applicazione del deposito cauzionale e della modulistica per l'applicazione delle relative disposizioni;
g. delle modalità di controllo per l'ottemperanza all'obbligo per il commerciante di conferire i beni o i prodotti dismessi di cui al comma 4 ai centri di raccolta autorizzati;
h. delle modalità di utilizzazione degli introiti del deposito cauzionale, prevedendone un meccanismo di ripartizione automatica a favore dei sistemi di riciclo e di smaltimento previsti dagli accordi di programma di cui al comma 5 del presente articolo oppure a favore del Consorzio di cui all'articolo 7;
i. delle norme tecniche e delle modalità per lo smaltimento e il riciclo delle sostanze lesive.
Art. 7.
(Consorzio obbligatorio per la raccolta differenziata,
lo smaltimento ed il riciclo delle sostanze lesive per l'ozonosfera)
Qualora entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge non vengano conclusi gli accordi di programma di cui all'articolo 6, comma 5, o qualora sia intervenuta l'intesa di cui all'articolo 6, comma 7, è istituito il Consorzio obbligatorio per la raccolta differenziata, lo smaltimento ed il riciclo delle sostanze
lesive per l'ozonosfera, al quale è conferita personalità giuridica. Il Consorzio può essere articolato a livello regionale e infraregionale.
Al Consorzio di cui al comma 1 partecipano, in opposizione paritetica, le seguenti categorie di soggetti:
a. le imprese che producono le sostanze lesive;
b. le imprese che utilizzano le sostanze lesive per la produzione di beni;
c. le imprese che immettono le sostanze lesive al consumo anche in qualità di importatori;
d. le imprese che recuperano le sostanze lesive.
Le quote di partecipazione al Consorzio sono ripartite:
nell'ambito della categoria di cui al comma 2, lettera a), in proporzione alla quantità alle sostanze lesive prodotte;
nell'ambito della categoria di cui al comma 2, lettera b), in proporzione alle quantità di sostanze lesive lavorate;
nell'ambito della categoria di cui al comma 2, lettera c), in proporzione alle quantità di sostanze lesive immesse al consumo;
nell'ambito della categoria di cui al comma 2, lettera d), in proporzione alle quantità di sostanze lesive recuperate.
Nel caso di imprese che svolgono attività inerenti a più categorie, esse sono considerate nella categoria relativa all'attività prevalente.
Il Consorzio non ha fini di lucro.
Le deliberazioni degli organi del Consorzio adottate in relazione alle finalità della presente legge ed a norma dello statuto sono vincolati per tutte le imprese partecipanti.
Il Consorzio ripartisce annualmente tra le imprese partecipanti i costi, al netto dei ricavi, sostenuti per l'assolvimento degli obblighi di cui alla presente legge, in proporzione ai quantitativi di sostanze lesive trattati o immessi al consumo.
Le imprese partecipanti al Consorzio sono tenute a versare al Consorzio medesimo i contributi dovuti da ciascuna di esse ai sensi del comma 5, secondo le modalità ed i termini fissati dal decreto di cui al comma 8.
Con decreto del Ministro dell'ambiente , emanato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono emanate le norme per l'attuazione del presente
articolo prevedendo la possibilità di riconoscere le funzioni di Consorzio obbligatorio a Consorzi già costituiti ed operanti.
Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le imprese che hanno immesso al consumo nel territorio nazionale le sostanze lesive sono tenute a darne comunicazione al Ministero dell'ambiente indicando i quantitativi immessi dal
1° gennaio 1986 fino alla data di entrata in vigore della presente legge.
Con decreto del Ministro dell'ambiente emanato di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è nominato un comitato di sorveglianza sul Consorzio, presieduto dal Ministro dell'ambiente. Il comitato dura in carica tre anni.
Il Ministro dell'ambiente indirizza l'attività del Consorzio curando che esso provveda all'attività di informazione, di formazione professionale, di trasferimento di tecnologie e del know-how necessario alle singole imprese industriali e commerciali interessate.
All'attività del Consorzio si applicano le norme in materia di diritto di informazione e di diritto di accesso previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.
Il Ministro dell'ambiente esercita controlli sulle attività del Consorzio e ne riferisce annualmente al Parlamento.
Art. 8.
(Statuto del consorzio)
Il Ministro dell'ambiente, entro trenta giorni dalla emanazione del decreto di cui all'articolo 7, comma 8, convoca le imprese di cui al comma 2 del presente articolo per la predisposizione dello statuto del Consorzio.
Entro i successivi quattro mesi, le imprese che rappresentano, per ciascuna delle quattro categorie di partecipanti al Consorzio, la maggioranza delle quote determinate ai sensi dell'articolo 7, comma 3, provvedono alla redazione dello statuto del Consorzio e lo sottopongono all'approvazione del Ministro dell'ambiente, entro i
successivi trenta giorni, adotta lo statuto con proprio decreto.
Lo statuto indica la data della prima riunione dell'assemblea del Consorzio.
Art. 9.
(Funzioni del Consorzio)
Il Consorzio opera sull'intero territorio nazionale con gli stessi obblighi di cui all'articolo 6, comma 6, lettere a), b), c), d), e) ed f).
CAPO IV
INCENTIVI E TUTELA DELLA SALUTE
INFORMAZIONE DEL CONSUMATORE
Art. 10.
(Incentivi per la riconversione produttiva e per la ricerca finalizzata alla individuazione di tecnologie e di prodotti sostitutivi delle sostanze lesive) Per il 1994 una quota del 2 per cento delle risorse previste dalla legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive modificazioni è destinata alla attuazione di programmi di
innovazione tecnologica, di riconversione produttiva o di rilevamento dati, nonché di programmi di smaltimento, riciclo e distruzione delle sostanze lesive, che siano oggetto di domande presentate per il medesimo anno da imprese o loro consorzi che
abbiano strutture di ricerca proprie ovvero che siano convenzionati con istituti, dipartimenti universitari o enti pubblici di ricerca.
Le imprese che producono o comunque utilizzano nel processo produttivo le sostanze lesive possono accedere al Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, per programmi di
riconversione produttiva che prevedano la dismissione delle medesime sostanze e il reimpiego della manodopera, ovvero la cessazione dell'attività sulla base di programmi concordati con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative,
nonché per programmi finalizzati allo sviluppo e alla produzione di materiali innovativi sostitutivi delle sostanze lesive.
L'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente esprime il proprio parere sui programmi di cui ai commi 1 e 2.
Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può proporre al Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI) una variazione in aumento della quota riservata di cui al comma 1, in considerazione delle domande
presentate e del particolare valore dei programmi proposti.
Nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica è istituito un apposito capitolo destinato ad un fondo per la ricerca finalizzata alla riconversione di produzioni delle sostanze lesive.
Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica è emanato un regolamento che definisce le modalità di utilizzazione del fondo di cui al comma 5.
Ai finanziamenti a carico del fondo di cui al comma 5 possono accedere università e centri di ricerca pubblici e privati sulla base di appositi programmi di lavoro redatti in osservanza dei criteri fissati dal regolamento di cui al comma 6. Il predetto fondo può
essere altresì utilizzato per il confinanziamento dei progetti di cui ai commi 1 e 2.
Art. 11.
(Campagne di informazione e di educazione)
Il Ministro dell'ambiente, sentite le associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, nonché le associazioni dei consumatori, dei produttori e degli utilizzatori delle sostanze lesive maggiormente
rappresentative, predispone campagne di informazione a cittadini finalizzate:
a. alla conoscenza delle proprietà dell'ozonosfera in relazione all'ambiente e alla salute umana;
b. all'incentivazione dell'uso di prodotti che non contengano e non prevedano per la loro produzione l'impiego delle sostanze lesive;
c. alla conoscenza e alla promozione delle corrette modalità di smaltimento e di riciclo dei prodotti che contengono le sostanze lesive; alla conoscenza di idonee sostanze sostitutive non dannose per la salute e per l'ambiente.
Le campagne di informazione di cui al comma 1 possono essere effettuate anche mediante accordi di programma con la RAI e con la Federazione italiana editori giornali.
Per le finalità di cui al comma 1, il Ministro dell'ambiente, d'intesa con il Ministro della pubblica istruzione, predispone altresì campagne di educazione nelle scuole di ogni ordine e grado.
Art. 12.
(Etichettatura e informazione del consumatore)
I prodotti contenenti le sostanze lesive immessi sul mercato a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge devono recare sull'etichetta, ovvero sulla superficie esterna, una scritta chiaramente leggibile posta in un punto ben visibile con la seguente dicitura: "Contiene sostanze
che danneggiano l'ozono stratosferico. Prodotto cauzionato da riconsegnare al rivenditore o ai centri di raccolta".
La scritta è riportata sul prodotto, ferme restando le disposizioni vigenti in materia di commercializzazione ed uso di prodotti destinati al pubblico.
Sulla etichetta, o con marcatura apposita, devono essere inoltre indicate le informazioni relative all'identità del produttore o dell'importatore, nonché alla data di fabbricazione.
Le medesime informazioni di cui ai commi 1 e 3 devono essere riportate:
a. nei libretti di istruzione, esplicativi e pubblicitari dei prodotti o dei beni che contengono le sostanze lesive;
b. nei messaggi pubblicitari, diffusi con qualunque mezzo di comunicazione, di prodotti o di beni che contengono le sostanze lesive.
Le imprese produttrici, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, trasmettono al Ministero dell'ambiente l'elenco analitico dei modelli di prodotti o di beni che contengono le sostanze lesive.
Il Ministro dell'ambiente, d'intesa con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, avvalendosi delle organizzazioni di categoria interessate, promuove una campagna informativa nei confronti degli esercenti dei punti di vendita e dei distributori dei prodotti che contengono le sostanze lesive, rivolta in modo particolare alla raccolta differenziata e al conferimento ai centri autorizzati.
È fatto obbligo agli esercenti dei punti di vendita dei prodotti o dei beni che contengono le sostanze lesive di informare correttamente gli acquirenti in ordine:
a. alla presenza di dette sostanze nel prodotto o nel bene;
b. agli obblighi relativi al conferimento e allo smaltimento del prodotto o del bene;
c. alle eventuali agevolazioni relative a prodotti o beni equipollenti.
Art. 13.
(Monitoraggio dei livelli dell'ozono
stratosferico e della radiazione ultravioletta)
Il Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro della sanità e con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge predispone il monitoraggio dei livelli dell'ozono stratosferico e della radiazione ultravioletta al suolo e trasmette al Parlamento, entro
il 30 giugno di ciascun anno, una relazione sulle relative risultanze.
CAPO V
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 14.
(Tutela giurisdizionale dei diritti)
Il mancato rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge può essere fatto valere in giudizio anche su domanda di associazioni di consumatori o di associazioni di protezione ambientale, al fine di ottenere il sequestro e l'eventuale distruzione dei beni prodotti o commercializzati in violazione delle predette disposizioni e la
condanna delle imprese responsabili della immissione in commercio al risarcimento dei danni a favore dello Stato nella misura equitativa fissata dal giudice .
L'azione volta ad ottenere il sequestro e l'eventuale distruzione dei beni di cui al comma 1 è disciplinata dagli articoli 61, 62, 63, 64, 65 e 66 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, e successivamente modificazioni, in quanto compatibili.
È altresì ammessa l'azione innanzi al giudice ordinario per il rispetto degli obblighi di informazione previsti dalla presente legge.
Art. 15.
(Relazione al Parlamento)
Il Ministro dell'ambiente, nell'ambito della Relazione sullo stato dell'ambiente, riferisce al Parlamento sullo stato di attuazione della presente legge e sulle relative attività di controllo.
Art. 16.
(Copertura finanziaria)
Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in lire 3.000 milioni per il 1994 e in lire 3.000 milioni per il 1995, si provvede mediante corrispondente
utilizzo delle proiezioni per gli anni 1994 e 1995 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994 - 1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 17.
(Entrata in vigore)
La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1994.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
omesse le tabelle

 

Le normative

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