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Direttiva CEE/CEEA/CE n° 337:
Concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e
privati. |
1. La presente direttiva si applica alla valutazione
dell'impatto ambientale dei progetti pubblici e privati che possono avere un impatto
ambientale importante.
2. Ai sensi della presente direttiva si intende per:
progetto:
- la realizzazione di lavori di costruzione o di altri impianti od opere,
- altri interventi sull'ambiente naturale o sul paesaggio, compresi quelli destinati allo
sfruttamento
delle risorse del suolo;
committente: il richiedente dell'autorizzazione relativa ad un progetto privato o la
pubblica autoritą che prende iniziativa relativa a un progetto;
autorizzazione: decisione dell'autoritą competente, o delle autoritą competenti, che
conferisce al committente il diritto di realizzare il progetto stesso.
3. L'autoritą o le autoritą competenti sono quelle che gli Stati membri designano per
assolvere i compiti derivanti dalla presente direttiva.
4. La presente direttiva non riguarda i progetti destinati a scopi di difesa nazionale.
5. La presente direttiva non si applica ai progetti adottati nei dettagli mediante un atto
legislativo nazionale specifico, inteso che gli obiettivi perseguiti dalla presente
direttiva, incluso l'obiettivo della disponibilitą delle informazioni, vengono raggiunti
tramite la procedura legislativa. |
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