La legge 28 dicembre 2015, n. 221, pubblicata nella G.U. n. 13 del 18 gennaio 2016, reca “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali” e contiene misure in materia di tutela della natura, sviluppo sostenibile, valutazioni ambientali, energia, acquisti verdi, gestione dei rifiuti e bonifiche, difesa del suolo e risorse idriche.
L’articolo 48 della citata legge, integrando l’articolo 7 del d.lgs. 36/2003, affida all’ISPRA il compito di individuare i criteri tecnici da applicare per stabilire quando il trattamento dei rifiuti prima dello smaltimento in discarica non è necessario.
L’ISPRA, in collaborazione con le agenzie, ha dato attuazione alla citata disposizione, predisponendo la presente linea guida che è finalizzata a fornire criteri tecnici di supporto all’implementazione dell’articolo 7 comma 1, lettera b), del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, relativo al pretrattamento dei rifiuti da allocare in discarica.
Sulla base delle disposizioni normative sono state in primo luogo individuate le finalità del pretrattamento. Per diverse tipologie di rifiuti, il d.lgs. n. 36/2003 (articolo 6) e, in generale, la normativa di settore prevede espliciti divieti di smaltimento in discarica. Per tali rifiuti, non è pertanto, necessario individuare criteri tecnici. Coerentemente con i criteri di classificazione di cui all’articolo 184 del d.lgs. n. 152/2006, la linea guida tratta separatamente i rifiuti urbani dai rifiuti speciali. Per stabilire i criteri da applicare, ai fini della valutazione dell’efficacia del pretrattamento o, eventualmente, della non necessità dello stesso i rifiuti, sono stati distinti in base alle specifiche caratteristiche, nelle seguenti tipologie principali:
rifiuti che possono richiedere, in funzione dello stato fisico, un trattamento di disidratazione;
rifiuti biodegradabili e putrescibili;
rifiuti a matrice organica;
rifiuti a base di amianto o contenenti amianto.
Infine, sono individuati i rifiuti non direttamente riconducibili a una delle suddette tipologie, per i quali la valutazione andrà effettuata caso per caso.
Ulteriori informazioni: http://www.isprambiente.gov.it/