Suolo

Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico

………. Art. 3

Modalita’ di accesso al Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico

1. Le risorse del Fondo sono allocate su base regionale attraverso graduatorie di progettazione di interventi (una graduatoria per regione) sino alla concorrenza delle somme attribuite a ciascuna regione sulla base dei criteri di riparto stabiliti con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
2. In via prioritaria sono finanziate le progettazioni degli interventi inseriti nelle tabelle C e D del «Piano stralcio per le aree metropolitane e le aree urbane con alto livello di popolazione esposta al rischio di alluvioni», di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2015, ivi compresi gli incarichi di progettazione gia’ conferiti a far data dal 15 settembre 2015.
3. Gli ulteriori interventi per i quali il «Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico» finanzia la progettazione sono selezionati tra quelli inseriti nel data-base on line ReNDiS (Repertorio Nazionale degli Interventi per la Difesa del Suolo), a cura delle regioni e province autonome o dei soggetti dalle stesse accreditati.
4. Presupposto per l’ammissibilita’ al finanziamento e’ l’inserimento nel data-base di cui al comma 3 di uno Studio preliminare, consistente nella seguente documentazione minima:
a. una relazione, accompagnata da adeguata documentazione grafica, che illustri in modo esauriente l’ubicazione e la natura del dissesto su cui si intende intervenire e i suoi effetti, gli obiettivi, i requisiti, le modalita’ e il costo dell’intervento, gli elementi essenziali della valutazione preventiva della sostenibilita’ ambientale, della compatibilita’ paesaggistica e dei vincoli
archeologici dell’intervento;
b. la stima sommaria dei lavori da eseguire;
c. il quadro economico preliminare;
d. il cronoprogramma orientativo di tutte le attivita’, a partire dalla progettazione, fino al collaudo o certificato di regolare esecuzione…………

Ulteriori approfondimenti: http://www.gazzettaufficiale.it/

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