Editoriale

Granturco geneticamente modificato (Zea mays L.)

LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, vista la direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 26 quater, paragrafo 3, considerando quanto segue:
(1) La coltivazione del granturco geneticamente modificato MON 810 è stata autorizzata inizialmente, a norma della direttiva 90/220/CEE del Consiglio (2), dalla decisione 98/294/CE della Commissione (3). Il 3 agosto 1998 la Francia ha concesso a Monsanto Europe SA (di seguito «Monsanto») l’autorizzazione all’immissione in commercio dei prodotti a base di granturco MON 810.
(2) Nel luglio 2004 Monsanto ha notificato per la coltivazione le sementi di granturco MON 810 in quanto «prodotti esistenti» a norma delle disposizioni transitorie di cui all’articolo 20, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (4). È stato quindi possibile continuare a immetterle sul mercato in forza del regime dei «prodotti esistenti» di cui al regolamento (CE) n. 1829/2003.
(3) Nell’aprile 2007 Monsanto ha presentato, ai sensi dell’articolo 23 del regolamento (CE) n. 1829/2003, una domanda di rinnovo dell’autorizzazione alla coltivazione di granturco MON 810. A norma dell’articolo 23, paragrafo 4, di detto regolamento il periodo di autorizzazione è esteso automaticamente fino al momento in cui è presa una decisione sul rinnovo.
(4) La direttiva (UE) 2015/412 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) ha introdotto la possibilità, per uno Stato membro, di richiedere di adeguare l’ambito geografico di un’autorizzazione alla coltivazione già concessa in modo che tutto il territorio di tale Stato membro o parte di esso sia escluso dalla coltivazione. Le domande a tal fine dovevano essere presentate dal 2 aprile 2015 al 3 ottobre 2015.
(5) Diciannove Stati membri hanno chiesto, a norma dell’articolo 26 quater della direttiva 2001/18/CE, il divieto della coltivazione di granturco MON 810 in tutto loro territorio o parte di esso. La Commissione ha ricevuto entro il 3 ottobre 2015 le seguenti domande: il 3 luglio 2015 dalla Lettonia; il 27 luglio 2015 dalla Grecia; il 15 settembre 2015 dalla Francia; il 17 settembre 2015 dalla Croazia; il 18 settembre 2015 dall’Austria; il 21 settembre 2015 dall’Ungheria; il 23 settembre 2015 dai Paesi Bassi e dal Belgio; il 24 settembre 2015 dalla Polonia; il 25 settembre 2015 dalla Lituania e dal Regno Unito; il 30 settembre 2015 dalla Bulgaria, dalla Germania e da Cipro; il 1o ottobre 2015 dalla Danimarca e dall’Italia; il 2 ottobre 2015 dal Lussemburgo, da Malta e dalla Slovenia.
(6) Le domande ricevute dalla Commissione riguardano l’intero territorio degli Stati membri richiedenti, ad eccezione del Belgio, che ha presentato una domanda relativa al solo territorio della Vallonia, e del Regno Unito, che ha presentato una domanda relativa ai soli territori dell’Irlanda del Nord, della Scozia e del Galles. La domanda presentata dalla Germania non riguarda la coltivazione a fini di ricerca.
(7) La Commissione ha comunicato a Monsanto tutte le domande degli Stati membri richiedenti. Monsanto non ha sollevato obiezioni a nessuna delle domande entro il periodo di 30 giorni di cui all’articolo 26 quater, paragrafo 3, della direttiva 2001/18/CE e pertanto non ha confermato l’ambito geografico dell’autorizzazione alla coltivazione del granturco MON 810. A norma dell’articolo 26 quater, paragrafo 3, di detta direttiva, è pertanto opportuno adeguare l’ambito geografico dell’autorizzazione concessa per le sementi per la coltivazione di granturco MON 810 in conformità alle domande degli Stati membri richiedenti, senza applicare la procedura di cui all’articolo 35, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003.
(8) La presente decisione non pregiudica la decisione da adottare in merito al rinnovo dell’autorizzazione a norma dell’articolo 23 del regolamento (CE) n. 1829/2003.
(9) È opportuno che tutte le informazioni pertinenti all’autorizzazione del granturco MON 810 siano inserite nel Registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati, come disposto dal regolamento (CE) n. 1829/2003, e gli Stati membri saranno informati della presente decisione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1

La coltivazione del granturco geneticamente modificato (Zea mays L.) MON 810 è vietata nei territori elencati nell’allegato della presente decisione.
Articolo 2

Le informazioni indicate nella presente decisione sono inserite nel Registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati di cui all’articolo 28 del regolamento (CE) n. 1829/2003.
Articolo 3

Monsanto Europe SA, Avenue de Tervuren 270 — 272, 1150 Bruxelles, Belgio, è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 3 marzo 2016
Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione

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