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Green Climate Fund

L’ Accordo
Il Green Climate Fund (GCF) è stato istituito nel 2010 durante la 16° sessione della Conferenza delle Parti della Convenzione Quadro sul Cambiamento Climatico delle Nazioni Unite (UNFCCC), come entità del meccanismo finanziario della Convenzione.

L’obiettivo del GCF è sostenere gli sforzi dei Paesi in Via di Sviluppo nel rispondere alla sfida del surriscaldamento globale, limitando le emissioni di gas serra o favorendo politiche di adattamento.

Nel 2014, alla conferenza dei donatori del GCF, l’Italia si è impegnata a contribuire alla prima capitalizzazione del Fondo con 250 milioni di euro e, ad oggi, il Ministero italiano dell’Ambiente ha erogato i primi 150 milioni di euro.

Obiettivi e risultati
L’innovazione introdotta dal GCF consiste nel catalizzare il flusso della finanza sul clima, utilizzando gli investimenti pubblici per stimolare anche la finanza privata ad investire in uno sviluppo a basse emissioni di carbonio e resiliente al cambiamento climatico. Il GCF si appresta, oggi, a diventare il principale veicolo di “finanza climatica”, sia pubblica che privata, per il contrasto e l’adattamento al cambiamento climatico.

Tutti i paesi in via di sviluppo che hanno ratificato la Convenzione possono ricevere i finanziamenti del Fondo. Il GCF sosterrà tali paesi nel perseguire approcci programmatici e basati su progetti in conformità alle strategie nazionali di lotta ai cambiamenti climatici, come ad esempio piani di sviluppo a basse emissioni, azioni nazionali di mitigazione (NAMAs), piani di azione nazionali sull’adattamento (NAPAs), piani nazionali di adattamento (NAPs) e altre attività.

Il Governing Instrument del Green Climate Fund (GCF) stabilisce che l’accesso alle risorse del Fondo debba avvenire attraverso enti nazionali, regionali ed internazionali (Implementing Entities – IEs) accreditati dal Board. Una Implementing Entities può pertanto venir considerata come un’entità legale accreditata presso il Fondo, di natura sia pubblica sia privata, le cui capacità istituzionali la rendono in grado di inoltrare proposte di finanziamento in relazione a specifici progetti da finanziare attraverso il Fondo, con l’esplicito ruolo di gestire il ciclo progettuale dalla preparazione alla conclusione. Le Implementing Entities devono quindi svolgere le proprie funzioni trasferendo i fondi dalla fonte di finanziamento (il Fondo) agli Enti esecutori (Executing Entities – EEs).

Opportunità per le imprese
Esistono due modalità di accesso ai finanziamenti:

• accesso diretto: i paesi destinatari dei fondi possono nominare enti attuatori nazionali, regionali e subnazionali per l’ accreditamento al fine di ricevere finanziamenti. Gli enti devono essere nominati dall’Autorità nazionale designata dal paese (NDA) o dal Focal Point.
• accesso internazionale: i paesi destinatari possono accedere al Fondo anche attraverso enti internazionali accreditati, ivi incluso le agenzie delle Nazioni Unite, le banche di sviluppo multilaterale, le istituzioni finanziarie internazionali e le istituzioni regionali…https://www.minambiente.it/

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