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Le molestie olfattive

Il quadro normativo in materia di odori
La normativa nazionale non prevede norme specifiche e valori limite in materia di emissioni di odori. Tuttavia, nella disciplina relativa alla qualità dell’aria e inquinamento atmosferico, ai rifiuti e nelle leggi sanitarie si possono individuare alcuni criteri atti a disciplinare le attività
produttive e di smaltimento reflui e rifiuti in modo da limitare le molestie olfattive.
In particolare possono essere individuate:
– norme relative ai criteri di localizzazione degli impianti ed aventi lo scopo di limitare le molestie olfattive sulla popolazione attraverso una serie di prescrizioni che fanno capo alle norme in materia di sanità pubblica come il R.D.
27 luglio 1934 n.1265, “Approvazione del Testo unico delle leggi sanitarie”
Capo III, artt. 216 e 217 e successivi decreti di attuazione ed in particolare il D.M. 5 settembre 1994;
– norme in materia di inquinamento atmosferico e qualità dell’aria per specifici agenti inquinanti individuati nel D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 e relativi decreti di attuazione, nonché norme in materia di prevenzione integrata dell’inquinamento (D.lgs 4 agosto 1999 n.372, di recepimento della direttiva 96/61/CE) che determinano criteri generali per il contenimento delle emissioni di odori;
– norme in materia di rifiuti, in particolare il D. lgs 5 febbraio 1997 n. 22 ed il D.M.
5 febbraio 1998 “Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del D.lgs 5 febbraio
1997, n.22”;
– linee guida regionali e/o direttive tecniche, seguite dall’autorità competente in fase di rilascio delle autorizzazioni.
1.2 Norme finalizzate a limitare le molestie olfattive attraverso prescrizioni sui criteri di localizzazione degli impianti
Il R.D. 27 luglio 1934 n. 1265, “Approvazione del Testo unico delle leggi sanitarie”, al Capo III, art. 216, indica i criteri per la localizzazione di determinate tipologie di impianti, in
modo da limitare, a livelli accettabili, eventuali molestie alla popolazione. Infatti l’art. 217 del
T.U. stabilisce il principio per il quale l’Autorità preposta interviene prescrivendo e facendo
applicare le misure necessarie per evitare che le emissioni provochino danni alla salute pubblica. Più specificamente il R.D. individua le lavorazioni insalubri, definite come le manifatture o fabbriche che producono vapori, gas o altre esalazioni insalubri o che possano riuscire
in altro modo pericolose per la salute degli abitanti indicandole in due tipologie di insediamenti:
– le industrie insalubri di prima classe, che comprendono le installazioni che devono essere localizzate fuori dei centri abitati; si può, in deroga, ammettere la
localizzazione nell’abitato qualora venga garantito che per l’applicazione di
nuovi metodi o speciali cautele l’esercizio non reca nocumento alla salute del
vicinato;
– le industrie insalubri di seconda classe, che comprendono le industrie o manifatture che esigono particolari cautele.
1. Le molestie olfattive: il quadro normativo vigente
METODI DI MISURA DELLE EMISSIONI OLFATTIVE – QUADRO NORMATIVO E CAMPAGNE DI MISURA
La prima classe comprende quelle che debbono essere isolate nelle campagne e tenute lontane
dalle abitazioni; la seconda quelle che esigono speciali cautele per la incolumità del vicinato.
L’articolo 217 stabilisce, inoltre, che quando vapori, gas o altre esalazioni, scoli di acque, rifiuti solidi o liquidi provenienti da manifatture o fabbriche, possono riuscire di pericolo o di
danno per la salute pubblica, il Sindaco prescrive le norme da applicare per prevenire o impedire il danno e il pericolo assicurandosi della loro esecuzione ed efficienza.
Tali prescrizioni, di tipo preventivo, sono ancora oggi le uniche in grado di intervenire sui fenomeni di molestia olfattiva. La tendenza, infatti, è quella di operare concretamente sui Comuni affinché rispettino e facciano rispettare le norme, all’interno di una seria programmazione urbanistica, prevedendo un’adeguata collocazione territoriale anche in rispetto del principio di precauzione.
Successivi decreti hanno provveduto a fissare gli elenchi delle industrie insalubri; in particolare con il D. M. 2 marzo 1987, abrogato e sostituito dal D.M. 5 settembre 1994, viene fissato l’elenco delle industrie insalubri di cui all’articolo 216 del citato Testo Unico.
Tra le industrie insalubri di prima classe ritroviamo attività produttive relative a produzione e/o impiego e/o deposito di sostanze chimiche, di produzione e/o lavorazione e/o deposito di prodotti e materiali e una serie di attività industriali, potenzialmente suscettibili di rilasciare sostanze maleodoranti. Tra queste, ad esempio:
– depositi e impianti di depurazione e trattamento di rifiuti solidi e liquami;
– concerie;
– lavorazione delle pelli, degli scarti animali ( sangue, pelle, ossa, budella etc.);
– allevamenti animali;
– macelli;
– industrie di produzione di concimi da residui animali e vegetali…https://www.isprambiente.gov.it/

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