Editoriale

Reati ambientali

Reati ambientali

INQUINAMENTO AMBIENTALE: chiunque abusivamente cagioni una compromissione o un deterioramento “significativi e misurabili” dello stato preesistente “delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo e del sottosuolo” o “di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. 

Legge 68/2015 “Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente”

Art. 452-bis.(Violazione dolosa delle disposizioni in materia ambientale)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque viola le disposizioni aventi forza di legge in materia di tutela dell’aria, delle acque, del suolo, del sottosuolo, nonchè del patrimonio artistico, architettonico, archeologico o storico, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena è aumentata se dal fatto deriva pericolo per l’aria, le acque, il suolo e il sottosuolo; se ne deriva pericolo per la vita o l’incolumità delle persone, la pena è della reclusione da due a cinque anni.
La pena è della reclusione da due a sei anni se dal fatto deriva un danno per l’aria, le acque, il suolo e il sottosuolo; se ne deriva un danno per un’area naturale protetta, la pena è della reclusione da tre a sette anni.
Se dal fatto deriva una lesione personale, si applica la reclusione da tre a otto anni; se ne deriva una lesione grave, la reclusione da quattro a dieci anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sei a dodici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a venti anni.
Le circostanze attenuanti concorrenti con le aggravanti previste dal presente articolo non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena vengono operate sulla quantità di pena risultante dall’aumento delle predette aggravanti.

Art. 452-ter.(Associazione a delinquere finalizzata al crimine ambientale): Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall’articolo 452-bis ovvero dall’articolo 53-bis del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l’associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a quindici anni.
Chi partecipa all’associazione di cui al primo comma è punito con la reclusione non inferiore a otto anni.
La pena è aumentata se il numero degli associati è dieci o più o se tra i partecipanti vi sono pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.
La pena è aumentata da un terzo alla metà se taluno degli associati ha riportato condanne per il delitto di associzione di tipo mafioso, previsto dall’articolo 416-bis ovvero per un delitto aggravato ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

Art. 452-quater.(Inosservanza colposa delle disposizioni in materia ambientale): Chiunque, nello svolgimento anche di fatto di attività di impresa, in violazione delle disposizioni di cui al primo comma dell’articolo 452-bis, cagiona per colpa un danno per l’aria, le acque, il suolo e il sottosuolo, nonchè per il patrimonio artistico, architettonico, archeologico o storico, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Se dal fatto di cui al primo comma deriva un danno per un’area naturale protetta, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Art. 452-quinquies.(Frode in materia ambientale)Chiunque, al fine di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, ovvero di conseguirne l’impunità, omette o falsifica in tutto o in parte la documentazione prescritta dalla normativa ambientale vigente ovvero fa uso di documentazione falsa ovvero illecitamente ottenuta, è punito con la reclusione da due a otto anni.
Si considera illecitamente ottenuto l’atto o il provvedimento amministrativo frutto di falsificazione, ovvero di corruzione ovvero rilasciato a seguito dell’utilizzazione di mezzi di coercizione fisica o morale nei confronti del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio.
In riferimento ai reati previsti dal presente titolo, l’autorizzazione in materia ambientale, ottenuta illecitamente ai sensi del secondo comma, è equiparata alla situazione di mancanza di autorizzazione.

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