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Il Ruolo del Suolo e delle Foreste nella Sfida Climatica

Il 30 maggio 2018, il Parlamento Europeo e il Consiglio hanno adottato il Regolamento (UE) 2018/841, relativo all’inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall’uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura (settore noto con l’acronimo inglese LULUCF).

Questo testo legislativo è un elemento centrale del quadro 2030 per le politiche dell’energia e del clima dell’Unione Europea. Gli Obiettivi Climatici e l’Accordo di Parigi
Il regolamento nasce per dare attuazione agli impegni sottoscritti dall’Unione Europea tramite l’Accordo di Parigi. L’obiettivo a livello europeo è il raggiungimento di una riduzione vincolante interna, in tutti i settori economici, di almeno il 40% delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2030 (rispetto ai livelli del 1990). In questa strategia climatica a lungo termine, le foreste, il suolo agricolo e le zone umide svolgono un ruolo fondamentale, offrendo il potenziale non solo per ridurre le emissioni, ma anche per incrementare lo stoccaggio del carbonio su larga scala. L’Impegno del “Nessun Debito” (No Debit Rule)

Il principio cardine su cui si fonda il regolamento è la regola del “nessun debito”: per i periodi che vanno dal 2021 al 2025 e dal 2026 al 2030, ogni Stato membro deve assicurare che le emissioni generate dal proprio settore LULUCF non superino in alcun modo gli assorbimenti. Questo obbligo impone che le attività umane legate allo sfruttamento e al cambiamento d’uso del suolo non incidano negativamente sull’atmosfera, ma garantiscano al contrario che il settore nel suo insieme contribuisca a incrementare i pozzi a lungo termine. Categorie Contabili e Criteri di Gestione
Il regolamento suddivide il suolo in specifiche categorie contabili, dettando le regole per ognuna di esse: Terreni imboschiti e disboscati: Le emissioni e gli assorbimenti derivanti da queste aree vengono calcolati e rendicontati per ogni anno dei periodi di riferimento. Terreni forestali gestiti: Gli assorbimenti risultanti da questi terreni vengono valutati confrontandoli con un “livello di riferimento per le foreste” prestabilito. Tale livello è una stima calcolata partendo dall’estrapolazione delle pratiche di gestione forestale sostenibile adottate nel periodo tra il 2000 e il 2009. Terre coltivate, pascoli e zone umide: Le emissioni derivanti da terreni coltivati e pascoli gestiti vengono sottratte in riferimento alla media calcolata per il periodo 2005-2009. A partire dal 2026, la contabilizzazione delle emissioni sarà obbligatoria anche per la gestione delle zone umide.

L’Importanza dei Prodotti Legnosi e la Gestione dei Disturbi Naturali
Al fine di incentivare una transizione ecologica efficace, il regolamento permette agli Stati membri di contabilizzare le variazioni dello stock di carbonio nei “prodotti legnosi”. Categorie come carta, pannelli di legno e legno segato stoccano il carbonio nel corso del loro ciclo di vita e favoriscono la sostituzione di materiali fossili.
Parallelamente, l’Unione Europea riconosce che le foreste possono subire danni al di fuori del controllo umano a causa di “disturbi naturali”, come incendi, perturbazioni geologiche o epidemie di patogeni e insetti. Per evitare di penalizzare ingiustamente i paesi colpiti, il regolamento garantisce una possibilità limitata di escludere dalla contabilizzazione le emissioni di gas a effetto serra eccezionali derivanti da questi eventi estremi. Flessibilità e Verifiche di ConformitàPer consentire agli Stati membri di raggiungere i propri target ottemperando alle varie esigenze nazionali, sono stati introdotti strumenti di flessibilità:Gli Stati possono equilibrare le emissioni di una determinata categoria d’uso del suolo avvalendosi degli assorbimenti generati in un’altra categoria. È possibile riportare gli assorbimenti netti in eccesso ottenuti nel periodo 2021-2025 al successivo ciclo 2026-2030. È autorizzato il trasferimento delle quantità di assorbimento in eccedenza a favore di un altro Stato membro. Per monitorare i progressi, il meccanismo di controllo (compliance) opererà a intervalli definiti: gli Stati membri consegneranno relazioni dettagliate di conformità alla Commissione Europea entro il 15 marzo 2027 (per il periodo 2021-2025) ed entro il 15 marzo 2032 (per il decennio successivo). Questo iter rigoroso, supportato dall’Agenzia Europea dell’Ambiente, garantirà l’accuratezza e la trasparenza dei dati a tutela degli impegni assunti per contrastare i cambiamenti climatici…https://www.mase.gov.it/

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