INTRODUZIONE
La Commissione europea ha pubblicato il 26 maggio 2026 nuovi Orientamenti per l’attuazione della direttiva quadro Acque durante il rilascio delle autorizzazioni per nuovi progetti e per attività esistenti, con particolare riferimento al settore minerario.
Il documento nasce dall’esigenza di rendere più uniforme l’applicazione delle norme europee in materia di acqua e di ridurre le incertezze che possono accompagnare le procedure di autorizzazione ambientale. L’obiettivo è conciliare la tutela dei corpi idrici con la necessità di favorire investimenti e nuovi progetti, soprattutto nei settori strategici legati alle materie prime critiche e alla transizione energetica.
Gli orientamenti non modificano direttamente la legislazione europea: costituiscono uno strumento interpretativo della Commissione e devono essere letti insieme alle norme applicabili. La loro funzione è soprattutto quella di favorire un’applicazione più omogenea della direttiva nei diversi Stati membri.
Il principio fondamentale: non deteriorare lo stato delle acque
Uno dei cardini della direttiva quadro Acque è il principio di non deterioramento. Prima di autorizzare un nuovo progetto, le autorità devono verificare che esso non determini il deterioramento dello stato di un corpo idrico e non comprometta il raggiungimento degli obiettivi ambientali previsti dalla normativa.
La valutazione riguarda il corpo idrico nel suo complesso, e non il singolo impianto considerato isolatamente. Per le acque superficiali vengono considerati lo stato ecologico e quello chimico; per le acque sotterranee, lo stato quantitativo e quello chimico. Gli orientamenti del 2026 dedicano particolare attenzione allo stato chimico…
La valutazione dello stato si basa sui dati di monitoraggio, mentre per prevedere gli effetti di un nuovo progetto possono essere utilizzati modelli, valutazioni di esperti e l’esperienza maturata con progetti analoghi.
Un elemento importante è che gli Stati membri dispongono di una certa flessibilità nell’organizzazione del monitoraggio, potendo adattare punti, frequenza e modalità di controllo alle caratteristiche locali.
Otto questioni fondamentali
Gli orientamenti della Commissione sono organizzati intorno a otto domande principali:
come valutare lo stato chimico rispetto al principio di non deterioramento;
come individuare gli inquinanti specifici dei bacini idrografici e quelli di interesse nazionale per le acque sotterranee;
come considerare le concentrazioni naturali di fondo e la biodisponibilità;
come utilizzare le zone di mescolamento;
quali requisiti devono essere rispettati nelle autorizzazioni;
quale flessibilità esiste per nuove attività sostenibili;
quali sono le nuove deroghe introdotte dalla normativa più recente;
quali possibilità esistono per rinnovare o prorogare le autorizzazioni di attività e impianti esistenti.
Inquinanti e caratteristiche naturali dei corpi idriciUna novità importante riguarda il modo in cui devono essere valutati gli inquinanti.
Per le acque superficiali, un inquinante può essere considerato specifico di un bacino quando è presente in quantità significative e rappresenta un rischio significativo per l’ambiente acquatico. Non è invece necessario introdurre automaticamente una nuova classificazione quando le quantità scaricate sono trascurabili e non comportano un rischio significativo.
Particolare attenzione viene inoltre attribuita alle concentrazioni naturali di fondo e alla biodisponibilità.
Questo aspetto è particolarmente rilevante per sostanze naturalmente presenti nell’ambiente, come alcuni metalli. La loro presenza può dipendere dalle caratteristiche geologiche del territorio e non necessariamente da un’attività industriale.
Per questo motivo, prima dell’avvio di un nuovo progetto, gli Stati membri dovrebbero determinare le concentrazioni naturali di fondo del corpo idrico interessato. Tali valori possono essere considerati nella successiva valutazione della conformità agli standard ambientali.
Le zone di mescolamento
Un altro strumento previsto dalla normativa è rappresentato dalle zone di mescolamento.
Si tratta di aree situate in prossimità del punto di scarico nelle quali può essere temporaneamente ammesso il superamento dello standard di qualità ambientale per determinate sostanze, purché il corpo idrico nel suo complesso continui a rispettare gli obiettivi previsti.
La possibilità non rappresenta una liberalizzazione degli scarichi. Prima di ricorrere a una zona di mescolamento devono essere adottate tutte le misure di mitigazione praticabili e non sproporzionatamente onerose. Gli operatori devono inoltre applicare le migliori tecniche disponibili e, quando possibile, sistemi di controllo delle emissioni ancora più efficaci.
Lo strumento può quindi facilitare l’autorizzazione di nuove attività senza compromettere la qualità complessiva del corpo idrico…https://eur-lex.europa.eu/

























